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Piano nazionale d’azione radon

ID 16927 | | Visite: 10096 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/16927

Piano nazionale d azione radon e VR radon luoghi lavoro

Piano nazionale d’azione radon e VR radon luoghi di lavoro / Update Febbraio 2024

ID 16927 | Rev. 1.0 del 22.02.2024 / Documento completo allegato

Il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per il radon (emanato data news con il DPCM 11 gennaio 2024 (*)), concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon. Il Piano sarà di supporto per l'individuazione di luoghi di lavoro dove effettuare la Valutazione del rischio radon.

(*) Il Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032 è stato adottato con il DPCM 11 gennaio 2024, pubblicato nella GU n.43 del 21.02.2024 - SO n. 10.

Update Rev. 2.0 2024
- DPCM 11 gennaio 2024 Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032. (GU n.43 del 21.02.2024 - SO n. 10)

Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano:

- alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei; (N)
- negli stabilimenti termali,
- nei luoghi di lavoro seminterrati o al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11 del D.lgs 101/2020), oppure
- se svolti in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano Nazionale di Azione Radon (Art. 10).

Piano nazionale d azione radon e VR radon luoghi di lavoro Figura 1

Fig. 1 - Luoghi di lavoro obbligo Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro

Le Regioni e le Province autonome entro due anni (ovvero entro il 21.02.2026) dall’adozione del Piano e sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici in esso contenuti individuano le aree prioritarie.

Nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 D.lgs 101/2020 l'esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:

a) dall'inizio dell'attività nell'ipotesi di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a) e d);
b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Piano di cui all'articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c);
d) dall'inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e c).

Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l'esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall'individuazione di cui all'articolo 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Piano nazionale d azione radon e VR radon luoghi di lavoro Figura 2

Fig. 2 - Tempistica completamento misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria 

D.lgs 101/2020

Art. 16 Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:

a) luoghi di lavoro sotterranei; (N)
b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11;
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10 (N1);
d) stabilimenti termali.

(N) 
Art. 7 Definizioni
/ (Nuova definizione di luogo di lavoro sotterraneo / ndr)

86 bis) «luogo di lavoro sotterraneo»: ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno;
(punto introdotto dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203).

(N1)

Piano nazionale d'azione radon 2023-2032

Il D.lgs 101/2020, all’articolo 16, comma 1, lettera a) indica i luoghi di lavoro sotterranei oggetto dell’obbligo di misurazione e considerato che per luogo di lavoro sotterraneo si intende “locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno”, lo stesso decreto all’articolo 16, comma 1, lettera c) nel campo di applicazione considera “specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon”. Inoltre l’allegato III del medesimo decreto ai punti 3 e 4 indica la necessità di identificare sia le “tipologie di luoghi di lavoro”, che le “attività lavorative” a maggior rischio dal punto di vista del radon.

Di seguito si riporta un primo elenco delle “specifiche tipologie di luoghi di lavoro” alle quali si applica quanto previsto dal D.lgs 101/2020, articoli 17 e 18.

Tabella - Specifiche tipologie di luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 16, c.1, lettera c)

Specifiche tipologie di luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 16, c.1, lettera c)

 

1.

Locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta

2.

Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente)

3.

Centrali idroelettriche

 Inoltre, ai fini dei una corretta individuazione dei punti di misura, per l’applicazione degli obblighi per l’esercente di cui all’articolo 17 e a integrazione delle modalità di esecuzione della misurazione di concentrazione media annua di attività di radon, di cui all’Allegato II del D.lgs 101/2020, si riportano alcuni criteri per l’individuazione dei punti di misura.

Tabella - Criteri per l’individuazione dei punti di misura

Criteri per l’individuazione dei punti di misura

 

Luoghi di lavoro esentati dalla misurazione

locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi

locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno

D.lgs 101/2020

Art. 10 Piano nazionale d'azione per il radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103 e allegato XVIII)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita' (ISS), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon.

2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all'allegato III:

a) le strategie, i criteri e le modalita' di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua;
b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonche' degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d'azione per il radon, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano.

4. Il Piano di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato con cadenza almeno decennale

Art. 11 Individuazione delle aree prioritarie (direttiva  59/2013/EURATOM, articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies).

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 10 (21.02.2026 / ndr), sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti:

a) individuano le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici;
b) definiscono le priorita'  d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono le modalita' attuative e i tempi di realizzazione.

2. L'elenco delle aree di cui al comma 1, lettera a), e' pubblicato da ciascuna regione e provincia  autonoma sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario.

3. Fino al termine di cui al comma 1, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di metodologie documentate, effettuano le misurazioni di radon, acquisiscono i relativi dati e individuano le  aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 e' pari o superiore al 15 per cento, procedendo alla pubblicazione  dell'elenco con le modalita' di cui al comma 2. La percentuale degli edifici e' determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra.

Approccio graduale e individuazione delle aree prioritarie

A partire dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101, come indicato nell’articolo 11, comma 3, le Regioni e Province autonome, mediante metodologie documentate e sulla base di dati già disponibili, fanno una prima individuazione delle aree prioritarie, usando il criterio del 15%, cioè individuano quelle zone nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di riferimento di 300 Bq/m3 è pari o superiore al 15%, procedendo quindi alla pubblicazione dell’elenco di tali aree sulla GU.

Le Regioni e le Province autonome, che non sono state in grado di procedere all’individuazione delle aree prioritarie secondo quanto indicato al comma 3 dell’articolo 11, entro due anni dall’adozione del Piano e sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici in esso contenuti,  come stabilito dall’articolo 11, comma 1, individuano le aree prioritarie e cioè quelle zone in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria sia superiore al livello di riferimento in un numero significativo di edifici, secondo il criterio stabilito dal Piano. L’individuazione delle aree prioritarie è lo strumento fondamentale di partenza per identificare le abitazioni e i luoghi di lavoro al pianoterra o al seminterrato, da sottoporre a risanamento. L’implementazione degli interventi di risanamento sarà graduale ed è ragionevole assumere che nei primi anni di attuazione del PNAR, ne verranno eseguiti un numero significativamente inferiore rispetto agli anni successivi, in quanto allo stato attuale sono poche le aree prioritarie già individuate. La disponibilità di informazioni consentirà nel tempo di modificare l’estensione delle aree prioritarie, e di prendere in considerazione un numero crescente di abitazioni e di luoghi di lavoro anche sulla base della modifica dei criteri di individuazione delle aree o di definizione delle priorità di intervento.  I dati acquisisti durante il periodo di attuazione del PNAR che riguardano le concentrazioni medie di radon negli edifici in Italia e la loro riduzione tracciata nel tempo, saranno utili per aggiornare anche la stima dei casi di rischio sanitario evitati nei 10 anni. Queste stime, in aggiunta a delle valutazioni comparative di tipo costo-efficacia, permetteranno di ottimizzare sempre di più la protezione dagli effetti del radon. 

Esposizione al radon nei luoghi di lavoro 

Il valore del livello di riferimento, nei luoghi di lavoro, è fissato in 300 Bq/m3 in termini di valore medio annuo di concentrazione di attività di radon in aria e in 6mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua, in accordo a quanto indicato nella direttiva 2013/59/Euratom. L’esercente è tenuto a effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue o delle corrispondenti esposizioni integrate annue, qualora, nonostante gli interventi di risanamento, il livello di concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di 300 Bq/m3. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori al valore di 6 mSv/anno, l’esercente deve soddisfare a specifici obblighi del titolo XI come indicato nell’articolo 17 del Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101. Al valore di dose efficace di 6 mSv, considerando il fattore convenzionale di conversione di 6,710-9 Sv m3/Bq h dell’International Commission on Radiological Protection (ICRP) 137 [41] e una durata lavorativa di circa 2000 ore anno, corrisponde una concentrazione media annua di attività di radon di circa 450 Bq/m3. Analogamente al valore di esposizione integrata annua di 895 kBq h/m3, così come indicato nell’Allegato II, Sezione I del Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101, corrisponde il medesimo valore di concentrazione media annua di attività di radon. Si evince dunque l’importanza delle misure di concentrazione di radon nei luoghi di lavoro così come indicato all’articolo 17 del Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101. Il valore di riferimento di 6 mSv, in termini di dose efficace annua, è un valore che si applica solo nell’ambito dell’esposizione professionale al radon e non per l’esposizione nelle abitazioni.

Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032

Piano nazionale d azione per il radon 2023 2032

DPCM 11 gennaio 2024 (GU n.43 del 21.02.2024 - SO n. 10)

Per valutare l’efficacia generale del PNAR è necessario considerare che i programmi di riduzione del radon non generano vantaggi per la salute pubblica valutabili immediatamente, poiché il principale rischio per la salute è il cancro ai polmoni, che ha un tempo di espressione che può essere fino a 35 anni.

La riduzione dell’esposizione nelle abitazioni rappresenta un obiettivo importante in quanto l’esposizione al radon è generalmente molto maggiore nelle abitazioni che nei luoghi di lavoro, in media 3-5 volte di più, poiché si trascorre nelle abitazioni più tempo di quanto se ne trascorra nei luoghi di lavoro e la concentrazione di radon è generalmente superiore di notte. Di conseguenza anche la maggior parte dei casi di tumore polmonare attribuibile al radon è dovuta alle esposizioni nelle abitazioni. La riduzione delle concentrazioni di radon nei luoghi di lavoro è altrettanto importante ed è regolata da obblighi specifici a carico dei datori di lavoro riportati nel Titolo IV, Capo I, Sezione III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.

Gli obiettivi specifici di riduzione dell’esposizione al radon da realizzarsi nei prossimi 10 anni di durata del Piano sono:

a. la riduzione della concentrazione di radon nei luoghi di lavoro con concentrazione di radon superiore ai 300 Bq/m3, nel rispetto delle previsioni normative;
b. la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni,ricadenti nelle aree prioritarie nelle quali sia stata riscontrata una concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3, dando priorità a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m3;
c. la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ricadenti nelle aree prioritarie, con concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3, dando priorità a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m3;
d. la verifica che il livello di concentrazione di radon sia inferiore ai 200 Bq/m3 nelle abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.

Sulla base dei dati disponibili, ottenuti nella prima indagine condotta nelle abitazioni alla fine degli anni ’80 e riportati nel PNR del 2002, si stima che le abitazioni con una concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3 siano il 4% delle abitazioni italiane, circa 800.000 abitazioni, quelle con concentrazione di radon superiori a 400 Bq/m3 siano l’1% e cioè circa 200.000, mentre la stima per i luoghi di lavoro che superano i 300 Bq/m3 è pari a circa 200.000.

Le valutazioni della situazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici sono effettuate periodicamente dall’Osservatorio nazionale radon tramite appositi indicatori, tenuto conto del documento del WHO “Development of environment and health indicators for european union countries” che sono:

- la stima, tramite adeguate indagini campionarie, del numero di abitazioni e luoghi di lavoro in cui vengono superati i livelli di riferimento;
- il numero di abitazioni e luoghi di lavoro in cui è stata misurata la concentrazione di radon;
- il numero di abitazioni e luoghi di lavoro in cui la concentrazione di radon misurata risulta superiore ai livelli di riferimento;
- la stima del numero di abitazioni e luoghi di lavoro, con concentrazioni di attività di radon misurate superiori ai livelli di riferimento, che siano state risanate con conseguente riduzione della concentrazione di radon.

Il livello di informazione e consapevolezza dei rischi per la salute dovuti al radon nella popolazione e tra i professionisti del settore edile e medico ha un ruolo importante. La consapevolezza può essere valutata sulla base del numero di richieste di informazioni o di richieste di misurazioni di radon da effettuare, oppure mediante indagini di mercato. Uno dei fattori chiave per il successo del PNAR è lo sviluppo di strategie di informazione sui rischi dovuti al radon e sulle misure preventive e le azioni correttive e la previsione di un programma di riduzione del radon che richieda la collaborazione della popolazione.

Data la complessità, connessa anche alla fattibilità, della possibilità di modificare gli attuali livelli di riferimento e/o di prevedere comunque iniziative a livelli di radon inferiori, la materia sarà oggetto di studio da parte dell’Osservatorio nazionale radon che valuterà l’andamento dell’attuazione di tutte le Attività previste dal Piano e valuterà l’opportunità di proporre una modifica dei livelli di riferimento con la conseguenza di identificare e risanare un numero ancor più elevato di situazioni.

La fattibilità complessiva di questo ulteriore obiettivo di riduzione dei casi di tumore polmonare attribuibili al radon sarà, quindi, valutata a metà circa dall’implementazione di questo Piano, cioè dopo i primi 5 anni.

Infine, ma non per ultimo è necessario promuovere da subito la ricerca su metodi di risanamento semplici, applicabili a tali situazioni.

Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici: misurare, intervenire, coinvolgere
- Asse 1 - Misurare;
- Asse 2 - Intervenire;
- Asse 3 - Coinvolgere.

Asse 1. Le misurazioni delle concentrazioni di radon indoor sono un fattore determinante per la valutazione della situazione territoriale nazionale e per considerare lo stato di fatto sul quale intervenire. L’Italia ha, in alcuni casi, accumulato un ritardo in questo campo: sia nella conoscenza del territorio sia nell’adozione delle misure necessarie a prevenire e ridurre il fenomeno. Recuperare questo deficit e promuovere indagini è essenziale per migliorare il contrasto alle situazioni di maggior esposizione e iniziare a intervenire in tali situazioni. Con questo spirito, l’Asse 1 definisce e raccoglie le azioni dedicate a fornire indicazioni sulle indagini, sui protocolli di misurazione e sulla gestione dei dati di concentrazione di radon indoor, sui livelli prestazionali e le modalità operative e gestionali dei servizi di dosimetria, sulla individuazione delle aree prioritarie, sui luoghi di lavoro e sulle attività lavorative a maggior rischio di esposizione.

Asse 2. Per contrastare i rischi legati al fenomeno del radon indoor è necessario agire per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare le concentrazioni più elevate di radon indoor, conoscere i rischi sinergici legati all’uso di tabacco e all’esposizione al radon, creare connessioni tra le attività del Piano e gli interventi di efficientamento energetico, migliorare la qualità dell’aria indoor e garantire la sicurezza nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. L’Asse 2 raggruppa le azioni per ridurre il rischio di esposizione al radon e promuove i sistemi di prevenzione e riduzione negli edifici esistenti e nei nuovi edifici con indicazioni sulla loro progettazione, individua i materiali da costruzione che potrebbero esalare radon, fornisce indicazioni per la qualificazione degli esperti di risanamento.

Asse 3. Il terzo Asse strategico è dedicato alla comunicazione. Le azioni previste promuovono la diffusione della conoscenza del fenomeno radon attraverso strategie comunicative efficaci e mirate che prevedono lo sviluppo di piani di formazione rivolti ai lavoratori e ai professionisti della pubblica amministrazione (PA), la realizzazione di progetti didattici rivolti agli studenti, la possibilità di utilizzare forme partecipative da parte del cittadino e la promozione, infine, di azioni diffuse di riduzione dell’esposizione al radon nelle abitazioni. Una Azione prevede l’istituzione dell’Osservatorio nazionale radon che, attraverso un monitoraggio dell’attuazione delle Azioni del Piano, supporta e integra le attività previste.

Ognuno dei tre Assi ha un obiettivo che si raggiunge attraverso l’attuazione delle Azioni previste.

Ogni Azione ha indicatori in grado di definirne lo stato e a essi sono associati i tempi di realizzazione.

...


Azione 1.3 Individuazione delle tipologie di luoghi di lavoro, di attività lavorative e di edifici con accesso del pubblico a maggior rischio

I luoghi di lavoro possono differire in termini di caratteristiche strutturali, di parametri microclimatici, di occupazione del personale, modalità organizzative, ecc.: sulla base di questi e altri fattori, è necessario identificare quali situazioni possono comportare elevate esposizioni al radon.

Per un’efficace controllo sull’esposizione dei lavoratori al radon, la direttiva 2013/59/Euratom e il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101, individuano alcune situazioni di particolare interesse dal punto di vista della radioprotezione (luoghi di lavoro interrati, luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra in aree prioritarie, stabilimenti termali) ma rimandano al PNAR il compito di identificare “altre” tipologie di luoghi di lavoro ed edifici pubblici nonché“specifiche” tipologie di attività lavorative, che necessitano di un diverso approccio. Il documento Radiation Protection n.193 “Radon in workplaces” fornisce utili indicazioni per procedere a tale identificazione.

Azione 1.3 - Obiettivo

Il Piano fornisce una prima individuazione di speciali tipologie di luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del decreto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma1, lettera c). Per alcune attività lavorative di interesse è necessario predisporre indicazioni tecniche per una valutazione accurata dell’esposizione cumulativa al radon o della relativa dose efficace, al fine di ottenere un’efficace protezione dei lavoratori dall’esposizione al radon. Infine per identificare gli edifici a maggior rischio e con accesso del pubblico, si pianifica la realizzazione di un’indagine su base nazionale.

[...]

Azione 3.3. Sviluppo di un piano formativo rivolto ai lavoratori e alle figure professionali di sicurezza che operano in ambito pubblico e privato

Azione 3.3 - Premessa

La riduzione dei rischi a lungo termine dovuta all’esposizione al radon indoor, soprattutto per quanto concerne l’ambito occupazionale, richiede che le azioni previste dal PNAR siano supportate da un efficace piano di formazione rivolto ai lavoratori, ai datori di lavoro, agli esercenti, al personale degli uffici tecnici e degli enti responsabili della vigilanza e del controllo, e più in generale a diverse categorie di stakeholders.

Un’adeguata base di informazione/formazione sulla tematica radon, che tenga anche in considerazione i responsabili delle decisioni a livello locale, favorisce il dialogo tra i diversi soggetti istituzionali e le figure professionali coinvolte con un approccio multidisciplinare necessario per una efficace riduzione del rischio radon.

La necessità di predisporre adeguate azioni di formazione è stata sottolineata al livello sia internazionale dalla International Atomic Energy Agency (IAEA), e dalla pubblicazione “WHO Handbook on indoor radon”, sia in ambito europeo dalla UE nel documento Radiation Protection n.193 “Radon in workplaces”, oltre che nell’Allegato XVIII della direttiva 2013/59/Euratom.

La formazione pianificata nella presente Azione non sostituisce l’informazione e formazione obbligatoria a cura dell’esperto di radioprotezione e del medico autorizzato prevista agli articoli 110 e 111 a seguito delle valutazioni dell’articolo 17, comma 4, ovvero nel caso che l’esposizione al radon rientri nel Titolo XI del Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101.

Azione 3.3 - Situazione in Italia

Il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 ha meglio definito le modalità di applicazione della normativa di radioprotezione in analogia a quella relativa alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81): la modifica dell’articolo 180 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (di cui all’articolo 244 del Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101), definendo in modo più chiaro il legame tra le due norme e la loro applicazione coordinata. In quest’ottica, è chiara la richiesta di inserire le valutazioni inerenti l’esposizione al radon nei luoghi di lavoro e le successive decisioni nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

La necessità di predisporre di un piano formativo per i diversi soggetti (datore di lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS, lavoratore) è evidenziata dal Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101nell’Allegato III, punto 10, ed è importante che tale piano formativo sia coerente con quanto previsto dagli articoli 32, 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Riguardo quest’ultimo aspetto, gli accordi approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 2011 e del 2012, definiscono i requisiti dei corsi e dei soggetti erogatori, le modalità di erogazione della formazione e la tempistica di aggiornamento. I moduli formativi sul radon da adottare nell’ambito della trattazione degli agenti fisici devono considerare quanto previsto dai suddetti accordi, allo scopo di garantire un approccio uniforme alla formazione delle diverse figure.

Inoltre, è previsto che i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento soddisfino i requisiti di cui decreto interministeriale del 6 marzo 2013, relativo ai “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza del lavoro”.

Azione 3.3 - Obiettivo

Predisporre opportuni moduli formativi per i diversi soggetti coinvolti, al fine di accrescere le conoscenze e la consapevolezza dei rischi per la salute derivanti dall’esposizione al radon indoor e definire una maggiore partecipazione attiva. Particolare attenzione va posta alla formazione di coloro che sono impiegati nelle attività lavorative che rientrano nel campo di applicazione della norma.

[...] Segue in allegato

Piano nazionale d'azione radon 2023-2032

DPCM 11 gennaio 2024

Il Piano nazionale Radon 2002

Vedi Documento


.
..
segue in allegato

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 22.02.2024 DPCM 11 gennaio 2024 / Piano nazionale d'azione
per il radon 2023-2032
Certifico Srl
1.0 05.01.2023 D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 Certifico Srl
0.0 26.06.2022 --- Certifico Srl

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