Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24342 | 26.07.2025 / In allegato
La normativa italiana del settore si basa principalmente sulle norme CEI riguardanti gli impianti elettrici in bassa tensione (CEI 64-8).
In più è stata anche realizzata una Guida CEI 82-25 “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti di elettriche di media e bassa tensione”. La guida cerca di affrontare in modo coerente tutti gli aspetti elettrici salienti degli impianti fotovoltaici, anche quelli riguardanti gli aspetti di protezione contro i contatti diretti e indiretti. In particolare si affrontano i problemi di messa a terra dei moduli fotovoltaici. Il Ministero dell’Interno – “Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” ha emesso alcune circolari sul tema.
In particolare esiste una circolare ministeriale “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici” con l’ultima edizione del 07-02-2012 che affronta il problema degli impianti fotovoltaici dal punto di vista della prevenzione incendi. Questa circolare riguarda solamente gli impianti fotovoltaici installati su attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, anche se dà delle valide indicazioni per tutti gli impianti fotovoltaici.
In particolare si ribadisce che “Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del l agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
In via generale l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.”
L'aggravio potrebbe concretizzarsi, per il fabbricato servito, in termini di:
- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione(ostruzione parziale o totale d i traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
- ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;
- rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento).
Vengono previste anche alcune prescrizioni per quanto riguarda la posa:
“L'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora I'impianto fotovoltaico, incorporato in un’opera di costruzione, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005). Risulta, altresì, equivalente l'interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno El 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure classe A1 secondo il DM 10/03/2005).
In alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell'incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (secondo UNI EN 13501-5:2009 classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2OOT) e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all'art' 2 del DM 10 marzo 2005 recante "classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione" da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, nonché tener conto, in base all'analisi del rischio incendio, dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli EFC.
Dal punto di vista interventistico è stata emanata una nota PROT.EM 622/867 del 18-02-2011, recante "Procedure in caso di intervento in presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco".
In questa nota si affronta il tema interventistico che più degli altri interessa gli operatori dei Vigili del Fuoco che devono intervenire in ambienti con la presenza di un impianto fotovoltaico.
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Fonte VVF Provincia Autonoma Trento
segue allegato
An overview of the Arson phenomena in Italian Malls and Stores
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Regola Tecnica Verticale Prevenzione Incendi attività d'ufficio
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