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Attività soggette Prevenzione Incendi: scadenza proroghe al 31.12.2024

Attivit  soggette Prevenzione Incendi   Scadenza proroghe al 31 12 2024

Attività soggette Prevenzione Incendi: scadenza proroghe termini al 31.12.2024 - Stato al 24.02.2025 (L. n. 15/2025)

ID 22925 | 24.02.2025 / In allegato

Download Scheda Update 24 Febb. 2025 (link diretto)
Download Scheda Update 08 Febb. 2025 (link diretto)
Download Scheda Update 12 Nov. 2024 (link diretto)

Nella GU n. 45 del 24.02.2025 pubblicata la a Legge 21 febbraio 2025 n. 15 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, c.d. Milleproroghe 2025 ed in vigore dal 25 febbraio 2025. (Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202- GU  n.302 del 27.12.2024) che proroga i termini per le attività soggette a Prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011 (dettagli nei documenti riportati - aggiornamento seguito):

La Legge 21 febbraio 2025 n. 15 (Conversione Milleproroghe 2025) porta i seguenti differimenti di termini antincendio:

- Asili differimento 31.12.2027
- Scuole differimento 31.12.2027
- Università differimento 31.12.2027
- Alberghi differimento 31.12.2026
- Rifugi alpini differimento 31.12.2025
_________

Attività 67 - Asili nido con oltre 30 persone presenti

Timeline delle proroghe al Decreto 16 luglio 2014 RT asili nido esistenti con oltre 30 persone, al 30.12.2022, dopo l'emanazione dell'ultima proroga di cui al Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023) convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Vedi

Attività 67 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti / Scuole

Scuole proroghe PI

Evoluzione e timeline proroghe della normativa di Prevenzione Incendi relativa alle scuole (D.M. 26 agosto 1992).

Vedi

Attività 67 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti / Università

Decreto 25 agosto 2022 Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Vedi

Attività 66 - Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere...

Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023.

Vedi

Attività 72 - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico...biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.

Timeline delle proroghe del termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli edifici tutelati (tutti istituti MIC, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri soggetti PI - vedi a seguire quali sono i beni culturali e gli Istituti e luoghi della cultura) di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Vedi

Attività 65 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere ... > 100 persone, ovvero > 200 m2

Vedi

Attività 80 - Gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m

La Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in GU n. 49 del 28.02.2024 ed in vigore dal 29.02.2024, conferma e non modifica quanto disposto all’art 7 comma 5  Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, che ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.[/box-info]

Il riferimento per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie è il Decreto 28 ottobre 2005 (GU n.83 del 08.04.2006 - SO n. 89). In particolare è previsto l'adeguamento delle gallerie esistenti all'Art. 3 c. 8 e all'Art. 11 c. 4 inizialmente entro quindici anni dalla pubblicazione dello stesso, cioè entro il 08 aprile 2021, le proroghe susseguitesi hanno portato il differimento del termine al 31 dicembre 2024. Timeline.

Vedi

segue in allegato

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 24.02.2025 Aggiornamento Legge 21 febbraio 2025 n. 15:
- Asili differimento 31.12.2027
- Scuole differimento 31.12.2027
- Università differimento 31.12.2027
- Alberghi differimento 31.12.2026
- Rifugi alpini differimento 31.12.2025
Certifico Srl
1.0 08.02.205 Aggiornamento:
PI gallerie ferroviarie
PI SCIA spettacoli dal vivo < 2000 p.
Certifico Srl
0.0 12.11.2024 --- Certifico Srl

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