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D.M. 18 settembre 2002 - Uso bombole di ossigeno per necessità terapeutiche.
Pervengono da più parti richieste di chiarimenti in ordine alla detenzione e all’impiego di bombole di ossigeno per uso terapeutico all’interno delle strutture sanitarie in relazione a quanto previsto al riguardo dalla specifica regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 18 settembre 2002, sia per le strutture sanitarie di nuova costruzione che per quelle esistenti.
La predetta normativa, infatti, nel prescrivere che la distribuzione dei gas medicali deve essere realizzata mediante impianto centralizzato, mantiene il silenzio sulla possibilità di utilizzo di detti gas in bombole per le nuove strutture, contemplandone invece la possibilità d’uso per le strutture esistenti, nel rispetto di alcune condizioni e limitazioni, e ciò in quanto il sistema di approvvigionamento e distribuzione mediante bombole è, in atto, il solo disponibile per gran parte delle vecchie strutture. La formulazione del testo normativo sembrerebbe pertanto indurre ad interpretarne il contenuto nel senso di un assoluto divieto a detenere ed utilizzare bombole di ossigeno presso le nuove strutture sanitarie.
Tale interpretazione starebbe ingenerando, presso responsabili ed operatori del settore sanitario, perplessità e preoccupazioni se si ha riguardo a comuni e ricorrenti contesti di intervento terapeutico che richiedono necessariamente il ricorso a contenitori mobili di ossigeno. Premesso quanto sopra, si chiarisce che la tipologia di impianto prevista dalla regola tecnica di prevenzione incendi attiene al primario sistema di distribuzione di gas medicali, con ciò significando che gli impianti di tipo centralizzato, così come prescritto dalla norma, per intrinseche caratteristiche di affidabilità confermate nel tempo dall’esperienza, conferiscono e garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.
Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di utilizzo di bombole di ossigeno per contingenti necessità terapeutiche connesse, per esempio, al trasferimento di degenti da un reparto all’altro della struttura sanitaria, o a particolari patologie che ne richiedono l’impiego (un caso tipico di riferimento potrebbe essere la patologia da insufficienza respiratoria di tipo cronico che, nella pratica medica, al fine di consentire autonomia motoria al paziente, viene affrontata mediante uso di una apparecchiatura trasportabile a tracolla denominata “stroller”).
Confermata, pertanto, la possibilità di utilizzo di contenitori mobili di ossigeno per le esigenze terapeutiche sopra descritte, sia presso le nuove che presso le strutture sanitarie esistenti, corre al riguardo l’obbligo di richiamare l’attenzione degli operatori sanitari sulla necessità che vengano comunque adottate le opportune misure cautelative in relazione alle specifiche circostanze di impiego delle bombole stesse.
Per quanto riguarda le apparecchiature denominate “stroller”, si soggiunge che oltre all’adozione di ogni utile misura cautelativa correlata ai momenti d’uso, le operazioni di ricarica devono essere effettuate da personale specializzato al di fuori della struttura ospedaliera o in appositi locali di quest’ultima purché compresi nelle sole aree tipo B, secondo la classificazione delle aree dettata dalla norma.
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