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Decisione di esecuzione (UE) 2021/1403

ID 14388 | | Visite: 1788 | Norme armonizzate ATEX Atmosfere EsplosivePermalink: https://www.certifico.com/id/14388

Norme armonizzate Direttiva ATEX

Norme armonizzate direttiva ATEX Agosto 2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1403 della Commissione del 25 agosto 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle gru per l’utilizzo in mare aperto leggere

GU L 302/17 del 26.8.2021

Entrata in vigore: 26.08.2021

Elenco completo norme armonizzate ATEX

_____

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE.
(3) Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare una norma sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla domanda BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute della direttiva 94/9/CE.
(4) Sulla base della richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 13852-3:2021 sulle gru per l’utilizzo in mare aperto leggere.
(5) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 della norma EN 13852-3:2021 elaborata dal CEN.
(6) È necessario chiarire quali versioni delle norme di cui al punto 2 «Riferimenti normativi» della norma EN 13852-3:2021 debbano essere applicate ai fini della presunzione di conformità.
(7) La colonna «Osservazioni/note» della tabella ZB.1 nella norma EN 13852-3:2021 ai fini della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 dovrebbe essere esclusa dalla pubblicazione a causa dell’incompatibilità di tale colonna con i requisiti del principale corpus normativo della norma e dell’incertezza giuridica derivante dall’interpretazione degli effetti legali della presunzione di conformità inclusa nel titolo di tale colonna.
(8) La norma EN 13852-3:2021 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare, con limitazioni, il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(9) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN 13852-3:2021 sia incluso in tale allegato.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202.
(11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è aggiunta la voce seguente:

N.

Riferimento della norma

«4.

EN 13852-3:2021

Gru per l’utilizzo in mare aperto - parte 3: Gru per l’utilizzo in mare aperto leggere»

Nota 1: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN IEC 60079-0:2018 si intendono fatti alla norma EN IEC 60079-0:2018 rettificata dalla norma EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02

Nota 2: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN ISO 80079-36:2016 si intendono fatti alla norma EN ISO 80079-36:2016 rettificata dalla norma EN ISO 80079-36:2016/AC:2019

Limitazione: la presente pubblicazione non riguarda la seguente parte della norma:

colonna “Osservazioni/Note” della tabella ZB.1».

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