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ID 25423 | 29.01.2026 / In allegato
Schema DM modificazioni Decreto Ministeriale 1° dicembre 1980
Modificazioni al Decreto Ministeriale 1° dicembre 1980 “Disciplina dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, e contenenti parti attive di apparecchiature elettriche”
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Numero di notifica EC: 2026/0023/IT (Italy)
Data di ricezione: 22/01/2026
Termine dello status quo: 23/04/2026
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Il decreto si applica ai commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 52 kV inclusi, non considerando, invece, quelli superiori già ricompresi nel Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, per i quali sarà necessario un successivo intervento normativo.
L’art. 1 è volto ad aggiornare i riferimenti normativi contenuti nelle premesse del Decreto Ministeriale 1° dicembre 1980.
L’articolo 2 è volto a introdurre modifiche al campo di applicazione di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 1° dicembre 1980.
L’art. 3 stabilisce la pubblicazione e l’entrata in vigore dello schema di decreto.
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 è risultato necessario aggiornare il Decreto Ministeriale 1° dicembre 1980 che disciplina i contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, e contenti parti attive di apparecchiature elettriche.
Infatti, l’introduzione del citato Regolamento (UE) ha previsto il divieto di utilizzo dei gas fluorurati, caratterizzati da notevoli proprietà dielettriche e capacità di estinguere l’arco elettrico nei quadri elettrici in media ed alta tensione, comportando necessariamente l’utilizzo di gas alternativi che, per garantire analoghe prestazioni, necessitano di una pressione di esercizio molto maggiore, rendendo le apparecchiature ricadenti nel Decreto in questione (in precedenza escluse dalla normativa nazionale in quanto operanti a un livello di pressione inferiore agli 0,5 bar) e quindi disciplinate dalle norme tecniche nazionali ivi previste.
Pertanto, al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati al nuovo rischio di pressione introdotto, in linea con i criteri di pericolo crescente stabiliti dalla direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, nonché al fine di assicurare il massimo grado di sicurezza per l’utilizzatore, si è resa necessaria la modifica del Decreto prescrivendo al fabbricante di tali apparecchiature l’utilizzo, tra le altre, dell’edizione più recente delle norme tecniche applicabili, elaborate dagli organismi di normalizzazione internazionali ed europei.
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Fonte: CE
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