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Lettera Circolare prot. n° 1498/4956/1 - MOT B058 del 18/06/1999

ID 5710 | | Visite: 6306 | Legislazione Merci PericolosePermalink: https://www.certifico.com/id/5710

Veicoli trasporto rinfusa

Lettera Circolare prot. n° 1498/4956/1 - MOT B058 del 18/06/1999

Oggetto: Veicoli per il trasporto di materie pericolose in colli o alla rinfusa

Ministro dei Trasporti e della Navigazione

Nel trasporto alla rinfusa o in colli di merci pericolose infiammabili, tossiche e corrosive (specificatamente le classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 e 9) non e’ piu’ necessario sottoporre i relativi veicoli a collaudo presso gli uffici periferici della MCTC per la conseguente autorizzazione sulla carta di circolazione.

Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti, nella circolare indicata in oggetto, con la quale ha finalmente preso atto che per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa l’ADR stabilisce solo quelle che devono essere le norme di comportamento e le dotazioni mobili del veicolo (es. divieto di trasporto in comune, obblighi del possesso di pannelli, di estintori, e dell’equipaggiamento di base del veicolo, ecc.), senza prevedere la necessita’ di classificare il veicolo in base a determinate caratteristiche tecniche.

D’ora in poi, pertanto, compete al vettore la verifica dell’idoneita’ del veicolo, della presenza delle dotazioni di sicurezza nonche’ delle condizioni di trasporto. Per questo motivo, nella circolare in commento e’ inoltre allegata una tabella che riporta e sintetizza, in funzione della classe, dell’ordinale della merce trasportata e della modalita’ di trasporto
prescelta, i requisiti richiesti per la carrozzeria e le condizioni di trasporto.

La verifica preventiva di idoneita’, con la relativa annotazione sulla carta di circolazione, resta ferma invece per i veicoli che trasportano esplosivi e radioattivi (ad esclusione dei trattori stradali trainanti semirimorchi e semirimorchi-cisterna che contengano i suddetti materiali).

_______

Il trasporto di merci pericolose in colli ed alla rinfusa è soggetto a regolamentazione stabilita dall'accordo ADR, che prevede che esso venga esercitato con veicoli idonei e nel rispetto delle condizioni di trasporto specifiche per ciascuna classe e ordinale.

Con circolare D.G. n. 160/96 del 12.12.1996 è stato stabilito che per effettuare tali tipi di trasporti il veicolo debba essere sottoposto a visita e prova e, conseguentemente, sulla carta di circolazione debba essere riportata apposita annotazione.

Tale annotazione consegue ai seguenti accertamenti:

- tipo di carrozzeria richiesta dall'ADR (chiusa, [furgone], aperta [cassone] o coperta [cassone con telone]);
- attrezzature di sicurezza. Di norma sulla carta di circolazione vengono riportate le seguenti annotazioni:
- le merci pericolose trasportabili, individuate mediante la classe e l'ordinale;
- i divieti di trasporto in comune;
- la possibilità di trasportare contemporaneamente anche materie non pericolose;
-le condizioni di trasporto specifiche di alcune classi ed ordinali;
- le dotazioni particolari di sicurezza, ove previste, quali ad esempio teloni ignifughi, ecc.

In definitiva vengono riportate sulla carta di circolazione tutta una serie di prescrizioni, stabilite dall'ADR, che non riguardano caratteristiche costruttive del veicolo, ma che si riferiscono a norme di comportamento. Non si tratta pertanto di classificare un veicolo in base a determinate caratteristiche tecniche (tale classificazione è prevista soltanto per alcune categorie di esplosivi e per trasporti in cisterne: EX/II, EX/III, FL, OX ed AT), ma semplicemente di richiamare sulla carta di circolazione norme comportamentali ed elenchi di dotazioni mobili.

Tali dotazioni, di cui il veicolo viene equipaggiato in base al tipo di trasporto, vengono peraltro rimosse quando non più necessarie.

Si ritiene pertanto che, per i trasporti di merci pericolose in colli od alla rinfusa, non sia più necessaria la visita e prova di collaudo del veicolo e la conseguente annotazione sulla carta di circolazione delle materie trasportabili.

Tale disposizione risulta inoltre in accordo con le prescrizioni dell'ADR, il quale nulla esprime al riguardo.

Trattandosi, come sopra detto, di norme di comportamento, il rispetto delle stesse ricade sotto la esclusiva responsabilità del vettore, cui compete la verifica dell'idoneità del veicolo, della presenza delle dotazioni di sicurezza, nonché delle altre condizioni di trasporto.

Per quanto sopra precede, si dispone che, a parziale modifica del contenuto del punto 3.2.2 della II parte dell'allegato alla circolare D.G. n. 160/96 del 12.12.1996, nel caso di trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa delle classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, non è più necessario sottoporre i relativi veicoli al collaudo presso gli uffici periferici della Motorizzazione per la conseguente annotazione sulla carta di circolazione.

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Veicoli per il trasporto di materie pericolose in colli o alla rinfusa
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Tags: Merci Pericolose Veicoli ADR

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