Decreto 21 marzo 2006
Decreto 21 marzo 2006
Leggi tuttoProcedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose....
ID 17956 | 30.10.2022 / Documento completo in allegato
La Disposizione Speciale 375 (in vigore da ADR 2015) non è obbligatoria, ma è una opzione prevista per esentare i prodotti ricadenti nei i criteri di classificazione solo per UN 3077 e 3082, confezionati in quantità inferiori a 5 L/Kg per imballaggio, dal trasporto come merce pericolosa ADR.
- UN 3077 Report materia ADR (vedi DS 375)
- UN 3082 Report materia ADR (vedi DS 375)
Ci sono diversi motivi per cui gli spedizionieri potrebbero non applicare tale esenzione:
(a) Può creare una sfida organizzativa per le società che spediscono tali merci in quantità inferiori e anche superiori a 5 L/Kg per collo;
(b) Potrebbe essere difficile e/o costoso modificare il sistema EDP per differenziare tra entrambe le opzioni. Al fine di risolvere il problema o per motivi economici possono decidere semplicemente di non applicare questa Disposizione Speciale, come già fanno in casi simili;
(c) Per le merci già in stock potrebbero dover essere rimosse le etichette.
(d) In molti paesi i requisiti di etichettatura basati su altre norme (es. regolamento CLP) si applicano se l'imballaggio esterno non è etichettato secondo il regolamento sui trasporti, ma contiene sostanze pericolose per l'ambiente. (Da ECE TRANS-WP15-97-GE-inf15e / ndr)
(*) Trasportati in imballaggi semplici o combinati
Fig. 1 - Schema applicazione DS 375
Capitolo 3.3 - disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti
375 - Tali materie (UN 3077 e UN 3082 / ndr), se sono trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti una quantità netta per imballaggio semplice o interno inferiore o uguale a 5 l per i liquidi o aventi una massa netta per imballaggio semplice o interno inferiore o uguale a 5 kg per i solidi, non sono soggette a nessun'altra disposizione dell'ADR a condizione che gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8.
4.1.1. Disposizioni generali relative all'imballaggio di merci pericolose in imballaggi, compresi i GIR/IBC o i grandi imballaggi
NOTA:
Per l'imballaggio di merci delle classi 2, 6.2 e 7, le disposizioni generali della presente sezione si applicano soltanto alle condizioni indicate nei 4.1.8.2 (classe 6.2, nn. ONU 2814 e 2900), 4.1.9.1.5 (classe 7) e nelle pertinenti istruzioni di imballaggio del 4.1.4 (P201, P207 e LP200 per la classe 2 e P620, P621, P622, IBC620, LP621 e LP622 per la classe 6.2).
4.1.1.1.
Le merci pericolose devono essere imballate in imballaggi di buona qualità, compresi i GIR/IBC ed i grandi imballaggi.
Questi imballaggi dovranno essere abbastanza robusti per resistere ai colpi ed alle sollecitazioni normalmente incontrati durante il trasporto, in particolare in fase di trasbordo fra mezzi di trasporto o fra mezzi di trasporto e magazzini così come qualsiasi rimozione da un pallet o da sovraimballo per susseguente movimentazione manuale o meccanica.
Gli imballaggi, compresi i GIR/IBC ed i grandi imballaggi, devono essere costruiti e chiusi quando sono pronti per la spedizione così da prevenire qualsiasi perdita dei contenuti, che potrebbe essere provocata, nelle normali condizioni di trasporto, da vibrazioni o da variazioni della temperatura, dell'umidità o della pressione (risultante dall'altitudine, per esempio).
Gli imballaggi, compresi i GIR/IBC e i grandi imballaggi devono essere fissati in conformità alle indicazioni fornite dal fabbricante.
Nessun residuo pericoloso deve aderire all'esterno degli imballaggi, dei GIR/IBC e dei grandi imballaggi durante il trasporto. Queste disposizioni si applicano, secondo i casi, agli imballaggi nuovi, riutilizzati, ricondizionati o ricostruiti ed ai GIR/IBC nuovi, riutilizzati, ricondizionati o ricostruiti, così come ai grandi imballaggi nuovi, riutilizzati o ricostruiti
4.1.1.2.
Le parti degli imballaggi, compresi i GIR/IBC e i grandi imballaggi, che sono direttamente a contatto con le merci pericolose:
a) non devono essere alterate o indebolite in modo significativo da queste;
b) non devono causare effetti pericolosi, per esempio funzionando da catalizzatore di una reazione o reagendo con le merci pericolose; e
c) non devono permettere la permeazione di merci pericolose che possono costituire un pericolo nelle normali condizioni di trasporto.
Se necessario, queste parti devono essere adeguatamente rivestite internamente o subire un trattamento adeguato.
NOTA:
Per quanto concerne la compatibilità chimica degli imballaggi in plastica, compresi i GIR/IBC, fabbricati in polietilene, cfr. 4.1.1.21.
...
4.1.1.4.
Durante il riempimento con liquidi degli imballaggi, compresi i GIR/IBC e i grandi imballaggi, si deve lasciare un margine di riempimento sufficiente (vuoto) per escludere ogni perdita del contenuto e ogni deformazione permanente dell'imballaggio In seguito a dilatazione del liquido per effetto delle variazioni di temperatura incontrate durante il trasporto. Salvo disposizioni particolari, gli imballaggi non devono essere completamente riempiti con liquidi alla temperatura di 55 °C. Un margine sufficiente deve tuttavia essere lasciato in un GIR/IBC per garantire che, alla temperatura media del contenuto di 50 °C, non sia riempito a più del 98% della sua capacità in acqua. Salvo disposizioni contrarie, il grado di riempimento massimo, basato su una temperatura di riempimento di 15 °C, non deve superare il valore di:
4.1.1.5.
Gli imballaggi interni devono essere sistemati nell'imballaggio esterno in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, la loro rottura, perforazione o la dispersione del contenuto nell'imballaggio esterno. Gli imballaggi interni contenenti liquidi devono essere imballati con la chiusura verso l'alto e posti in imballaggi esterni in conformità ai marchi di orientamento di cui al 5.2.1.10. Gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o perforarsi facilmente, quali gli imballaggi di vetro, porcellana o grès o d'alcune materie plastiche, ecc., devono essere sistemati nell'imballaggio esterno con l'interposizione di materiale d'imbottitura appropriato. Ogni perdita del contenuto non deve alterare in modo apprezzabile le caratteristiche protettive dei materiali d'imbottitura e dell'imballaggio esterno.
4.1.1.5.1. Se un imballaggio esterno di un imballaggio combinato o un grande imballaggio è stato provato con successo con differenti tipi di imballaggi interni, imballaggi diversi scelti fra questi possono essere contenuti in tale imballaggio esterno o tale grande imballaggio. Inoltre, nella misura in cui sia conservato un livello di prestazione equivalente, sono autorizzate le seguenti modifiche degli imballaggi interni senza che sia necessario sottomettere il collo ad altre prove:
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