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Guida Direttiva macchine 2017: precisazioni sul "Fabbricante"

ID 4421 | | Visite: 36433 | Documenti Riservati Direttiva macchinePermalink: https://www.certifico.com/id/4421

Guida Direttiva macchine 2017: precisazioni sul "Fabbricante"

Documento di chiarimenti, dalla nuova Guida UE alla Direttiva macchine 2017, sulla definizione e sugli obblighi del Fabbricante e degli operatori economici: importatore, distributore, mandatario; che, in determinate condizioni, possono essere considerati fabbricanti.

Documento traduzione IT non ufficiale: all'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 rispetto alla Guida 2010 sono riportate in rosso.

Download Diagramma Obblighi Fabbricante


Con il "pacchetto merci 2008", noto come, “Nuovo Quadro Normativo" (NQN), adottato in Consiglio il 9 luglio 2008 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 13 agosto 2008, tra le diverse novità, sono definite in modo univoco le figure di fabbricante, importatore, distributore, mandatario ed i loro obblighi in relazione alla Direttive di Prodotto CE / non CE (vedi in calce).


Tali figure, con gli obblighi relativi, sono state inserite, quindi, in modo puntuale, in tutte le Direttive di Prodotto 2014/XX/UE, a questo proposito vedasi l'articolo sul NQN "Nuovo Quadro Normativo".

La Direttiva macchine 2006/42/CE, non è stata rivista alla luce del “Nuovo Quadro Normativo" (NQN), e quindi le figure di fabbricante, importatore, distributore, mandatario e dei loro obblighi, non sono stati ridefiniti in modo puntuale. A tale proposito vedasi:

Consultazione pubblica UE per l'aggiornamento della Direttiva macchine 2006/42/CE
Refit Machinery Directive - Position Paper Orgalime


La nuova guida alla direttiva macchina precisa il compito di ognuno degli operatori economici del Nuovo Quadro Normativo, chiarendo quando questi possono o meno assumere il ruolo di fabbricante.

Con la nuova edizione 2.1 della Guida Ufficiale della Direttiva Macchine (Luglio 2017) la Commissione Europea ha ampliato la trattazione dell'articolo 2, lettera i della Direttiva macchine 2006/42/CE:

Articolo 2

i) “fabbricante”: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva;

L'edizione 2.1 della guida vuole chiarire meglio quali sono gli operatori economici, coinvolti nell'immissione sul mercato di un macchinario, che possono essere considerati fabbricanti ed in quali condizioni questo avvenga.

A tal proposito è stato inserito un diagramma riassuntivo delle varie possibilità che possono presentarsi.

Difatti il capitolo della guida che tratta di tutti gli altri soggetti considerabili fabbricanti viene ampliato con importanti novità:

---

Excursus

La disposizione di cui alla seconda frase della definizione di “fabbricante” concerne la situazione che si verifica per talune macchine importate nell’UE. Se un fabbricante di  macchine avente sede al di fuori dell’UE decide di immettere i suoi prodotti sul mercato dell’UE, egli può assolvere ai suoi obblighi ai sensi della direttiva macchine, oppure incaricare un mandatario di ottemperare in toto o in parte a tali obblighi per suo conto.

In questo caso la persona che acquista macchinari marcati CE fuori dall’UE non si assume la responsabilità di “fabbricante”.

D’altro canto, la decisione di importare macchine non marcate CE nell’UE può essere presa da un importatore, da un distributore o da un utilizzatore. In taluni casi, la macchina può essere ordinata a un intermediario, come ad esempio una società d’esportazione. In altri casi, un soggetto può acquistare la macchina fuori dall’UE e portarla personalmente nell’UE, oppure ordinarla su Internet, o ancora acquistarla in una zona franca (come un sito di aste) ai fini di distribuzione o dell’utilizzo nell’UE.

Il soggetto che immette tale macchina sul mercato dell’UE potrebbe essere in grado di concordare con il fabbricante originario la soddisfazione degli obblighi della direttiva ed avere della macchine marcate CE.

Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, la persona che immette la macchina sul mercato dell’UE dovrà assolvere a tali obblighi personalmente. Lo stesso dicasi per coloro che importano nell’UE una macchina per uso personale. In questi casi il soggetto che immette la macchina o la quasi-macchina sul mercato dell’UE o la mette in servizio nell’UE è equiparato al fabbricante e pertanto deve assolvere a tutti gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 5.

Ciò comporta che la persona che immette la macchina sul mercato debba essere in grado di assolvere a tali obblighi, che includono: accertarsi che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, fornire le istruzioni per l’uso, effettuare la necessaria procedura di valutazione di conformità, redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE.

Si noti che la disposizione di cui alla seconda frase della definizione data dall’articolo 2, lettera i) non può essere invocata da un fabbricante UE o da un fabbricante non appartenente all’UE che decida di immettere la macchina sul mercato dell’UE, al fine di evitare i propri obblighi ai sensi della direttiva macchine.

Un altro caso, in cui gli obblighi del “fabbricante” ricadono su una persona/azienda diversa da chi ha progettato e costruito la macchina, è quando viene commercializzata a fornita  con il nome o “marchio” del distributore. Questa è una situazione comune con le attrezzature elettriche e gli elettrodomestichi in un certo numero di punti vendita ed outlet con il nome “marchio” di proprietà del negozio.

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All'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 sono indicate in rosso.

Certifico Srl - IT Rev. 00 Luglio 2017

Traduzione non ufficiale

Fonte 

Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN

Direttiva macchine 2006/42/CE


Il "Nuovo Quadro Normativo" NQN (Pacchetto merci 2008)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 218 del 13/08/2008 sono stati pubblicati tre provvedimenti (due Regolamenti e una Decisione) che hanno introdotto importanti novità riguardo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno:

Il regolamento (CE) n 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n 339/93.

Il regolamento (CE) n 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione 3052/95/CE.

La Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio.

Obiettivi generali del nuovo pacchetto legislativo sono:

a) per i prodotti coperti da normative europee di armonizzazione
- rafforzare la vigilanza sul mercato per evitare l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi
- armonizzare i metodi di lavoro degli organismi di certificazione
- creare una terminologia giuridica comune, adottando definizioni applicabili a tutte le normative di armonizzazione
- rafforzare il ruolo del marchio CE

b) per i prodotti non armonizzati
- ridurre gli ostacoli tecnici alla libera circolazione dei prodotti all'interno dell'UE, originati dalle diverse regolamentazioni vigenti nei paesi europei, rafforzando il principio del mutuo riconoscimento

Direttive in GUUE 29 Marzo 2014 adeguate al NQN:

Prodotto  Direttiva Recepimento IT
BT  Direttiva Bassa Tensione - 2014/35/UE D. Lgs. 86/2016
EMC Direttiva Compatibilità Elettromagnetica - 2014/30/UE D. Lgs. 80/2016
ATEX Direttiva ATEX - 2014/34/UE D. Lgs. 85/2016
Ascensori Direttiva Ascensori - 2014/33/UE D.P.R. 23/2017
Recipienti SVP Direttiva Recipienti Semplici a Pressione - 2014/29/UE D. Lgs. 82/2016
Strumenti misura Direttiva Strumenti di misura - 2014/32/UE D. Lgs. 84/2016
Strumenti pesare Direttiva Strumenti per pesare non automatici - 2014/31/UE D. Lgs. 83/2016
Esplosivi uso civile Direttiva Esplosivi uso civile - 2014/28/UE D. Lgs. 81/2016
RED (già R&TTE) Direttiva RED - 2014/53/UE D. Lgs. 128/2016

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