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Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso

Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso

Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso / INAIL 2026

ID 27290 | 14 Ottobre 2026 / Allegato 

Il documento si propone di analizzare casistiche note di intervento su apparecchi di sollevamento di tipo fisso, cercando di offrire una guida di supporto a chi si accinge a effettuare determinate operazioni su prodotti già in servizio.

La corretta classificazione della tipologia di intervento (manutenzione, modifica, miglioramento, ecc.), infatti, è fondamentale per garantire l'applicazione delle procedure necessarie ad assicurare la conformità delle attrezzature di sollevamento e con essa la sicurezza degli operatori.

Il presente documento si propone di supportare i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e del controllo degli apparecchi di sollevamento di tipo fisso, alla luce delle disposizioni legislative applicabili con riferimento al d.lgs. 81/08 e s.m.i., alla Direttiva 2006/42/CE e al Regolamento UE 2023/1230 e non è estendibile ad altre direttive di prodotto.

Nello specifico il lavoro, partendo dal DPR 459/96 e dalla Circolare Ispesl n. 71/1997, presenta una rassegna non esaustiva e puramente esemplificativa dei casi di intervento più frequentemente riscontrati nella pratica sugli apparecchi di sollevamento di tipo fisso, definendo per ciascuno le condizioni specifiche necessarie per classificarlo come manutenzione straordinaria ed evitare l'obbligo di una nuova immissione sul mercato (con conseguente nuova marcatura CE).

La pubblicazione si rivolge principalmente a verificatori (Inail, ASL/ARPA, soggetti abilitati), organi di vigilanza, datori di lavoro, manutentori, fabbricanti, con lo scopo di fornire criteri operativi chiari nella discriminazione tra modifiche sostanziali e interventi manutentivi, sia in relazione alle valutazioni che devono essere condotte in occasione di interventi su apparecchi di sollevamento di tipo fisso che ai documenti a supporto di tali analisi che devono essere prodotti.

Nessuna valutazione in merito a tale discriminazione (modifica sostanziale/manutenzione straordinaria) è espressa nel testo rispetto ai singoli casi proposti, ma sono indicati i principi generali che i soggetti incaricati della progettazione e della realizzazione devono rispettare affinché l'operazione possa configurarsi come manutenzione straordinaria. In ogni caso, infatti, la responsabilità della valutazione è demandata al soggetto che realizza l’intervento.

L’art. 1 comma 3 del DPR 459/96 definiva l’immissione sul mercato di una macchina o di un componente di sicurezza come la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego, prevedendo l’ulteriore precisazione secondo cui si considerano immessi sul mercato anche i prodotti messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. In sostanza il legislatore italiano nel recepire il testo della direttiva 89/392/CEE introduce il concetto di modifica costruttiva, distinguendola dalla manutenzione ordinaria o straordinaria.

Un prodotto soggetto a modifiche costruttive, non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, è soggetto alle prescrizioni della direttiva macchine; ciò comporta che se il prodotto:

- originariamente era stato immesso sul mercato in vigenza di tale prescrizione legislativa, le procedure di valutazione della conformità devono essere nuovamente eseguite;
- era stato immesso sul mercato o messo in servizio prima dell’entrata in vigore della direttiva macchine, rientra negli obblighi individuati in tale prescrizione legislativa.

Per quanto attiene gli apparecchi di sollevamento, questo concetto di modifica costruttiva ha un impatto importante anche nella gestione delle verifiche periodiche di dette attrezzature e in particolare, relativamente al ruolo dell’Ispesl ora Inail, in relazione all’obbligo di denuncia stabilito dall’art. 11 comma 3 del DPR 459/96, ora ripreso anche dal d.m. 11 aprile 2011. Un apparecchio di sollevamento soggetto a modifiche sostanziali, infatti, dovendo essere sottoposto a nuova valutazione di conformità, nuova marcatura CE e rilascio di nuova dichiarazione CE di conformità, dovrà essere considerato, ai fini della gestione degli obblighi di verifica periodica, come un’attrezzatura nuova, per la quale sarà necessario procedere ex novo con la comunicazione di messa in servizio, per l’ottenimento della matricola Inail; mentre per l’attrezzatura originaria dovrà essere comunicata la cessazione dell’esercizio, come previsto al punto 5.3.3 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011.

Nel caso di manutenzione straordinaria, invece, sarà sufficiente che il verificatore accerti, attraverso l’analisi della documentazione fornita dal datore di lavoro (ovvero richiedendo informazioni aggiuntive, ove ritenuto necessario, procedendo con l’interruzione della verifica periodica in corso2), l’intervento realizzato e ne riporti indicazione nel verbale di verifica, al fine di evidenziare la presa d’atto delle operazioni condotte. Ovviamente non spetta al verificatore valutare la natura dell’intervento (manutenzione, modifica, miglioramento, ecc.), ma è un suo compito verificare che la documentazione tecnica a supporto delle operazioni condotte risulti adeguata a giustificare la classificazione dell’intervento.

In tale contesto la Circolare Ispesl n. 71/1997 - Disposizioni applicative del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, art. 11, comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L. - Circolare 25 giugno 1997, n. 162054, nel definire le procedure da attuare per la gestione delle immatricolazioni e delle verifiche periodiche di queste attrezzature, prevede una nota tecnica nella quale analizza i casi più frequenti di intervento su apparecchi di sollevamento, al fine di individuare in quali condizioni costituiscano nuova immissione sul mercato e quindi comportino obbligo di nuova comunicazione all’Inail territorialmente competente.

Le novità introdotte dalla direttiva 2006/42/CE (in particolare nella “Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE”) e soprattutto dal Regolamento (UE) 2023/1230 hanno palesato l’esigenza di rivedere le determinazioni a suo tempo assunte e soprattutto la necessità di includere nuove situazioni che l’esperienza ha dimostrato possono incontrarsi, in particolare durante l’attività di verifica periodica, al fine di una corretta classificazione degli interventi.

Partendo quindi dalla circolare Ispesl e da esigenze che si sono manifestate in modo più evidente tra i verificatori nella gestione della loro attività, l’obiettivo del documento è presentare una rassegna dei casi di intervento su apparecchi di sollevamento di tipo fisso più frequentemente riscontrati, definendo per ciascuno le condizioni per le quali può considerarsi un’operazione di manutenzione straordinaria.

Il termine di confronto nella valutazione dell’intervento deve essere sempre rappresentato da ciò che ha previsto all’origine il fabbricante, tenendo in considerazione che la documentazione in possesso di chi si trova a valutare l’eventuale attività condotta non è rappresentata dal fascicolo tecnico, bensì dalle istruzioni, a meno di un coinvolgimento diretto del fabbricante stesso che possa dare completa contezza di quanto originariamente previsto in fase di valutazione del rischio.

L’aspetto fondamentale, infatti, che evidenzia l’importanza nel discriminare la tipologia di intervento realizzato e soprattutto nell’individuare i casi di modifica sostanziale, discende dall’assunzione di responsabilità, non solo in riferimento all’operazione realizzata (della quale ovviamente risponde chi l’ha eseguita e chi ha individuato quel personale per l’esecuzione), ma piuttosto alla conformità del prodotto alla direttiva macchine. Laddove, infatti, si opera al di fuori delle previsioni del fabbricante, si rischia di introdurre nuove condizioni di pericolo o di aumentare rischi rispetto a quanto previsto nella valutazione originariamente condotta, il che potrebbe ingenerare contenziosi con il fabbricante, qualora non si dovesse individuare la persona che se ne assuma la responsabilità.

Proprio per questo appare in ogni caso opportuno, a prescindere da chi si occuperà di realizzare l’intervento, prevedere, ove possibile, un preliminare confronto con il fabbricante, perché possa fornire informazioni utili alla corretta definizione della tipologia di operazione che si intende attuare, in modo da procedere nei modi più corretti e nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legislazione applicabile, a tutela della sicurezza degli utilizzatori coinvolti.

Il concetto di modifica sostanziale non era mai stato introdotto da legislatore europeo, prima del Regolamento (UE) 2023/1230, che vede per la prima volta all’art. 3 punto 16 l’inserimento della definizione di modifica sostanziale nella regolamentazione europea sulle macchine; tuttavia, nella “Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE” così come nella “guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti” si parla di prodotti che hanno subito modifiche o trasformazioni e vengono delineati alcuni principi generali
fondamentali per la discriminazione delle diverse tipologie di intervento.

Innanzitutto, si chiarisce che un prodotto che ha subito modifiche o trasformazioni consistenti deve essere considerato alla stregua di un prodotto nuovo e pertanto soggetto alle procedure di valutazione di conformità prescritte dalla direttiva in questione, alla predisposizione della relativa documentazione tecnica (dichiarazione CE di conformità, istruzioni, fascicolo tecnico) e all’apposizione della marcatura CE, precisando in sostanza che la persona che apporta le modifiche è assimilata al fabbricante con tutti gli obblighi che ne conseguono.

Per quanto concerne i criteri individuati nella guida blu, si prevede che si tratti di modifica o trasformazione consistente qualora dopo la messa a disposizione:

- le prestazioni, la finalità o il tipo originari del prodotto sono modificati senza che ciò sia previsto nella valutazione del rischio iniziale;
- la natura del pericolo è cambiata o il livello di rischio è aumentato con riferimento alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

È ovvio che si tratta di precetti del tutto generali che di volta in volta devono essere calati nella specifica situazione, per poter correttamente discriminare la tipologia di intervento e conseguentemente le azioni da intraprendere per essere conformi alla legislazione applicabile.

Il Regolamento (UE) 2023/1230 al punto 3 dell’allegato V Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione di incorporazione UE prevede che “per le macchine di sollevamento destinate ad essere installate in modo permanente in un edificio o in una struttura e che non possono essere assemblate nei locali del fabbricante ma che possono essere montate solo sul luogo di utilizzazione, l'indirizzo di tale luogo” sia indicato nella dichiarazione di conformità UE. Questa richiesta conferma che le caratteristiche del luogo di installazione possono avere diretto impatto su taluni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (ad es. il RESS 4.1.3 Idoneità all’impiego) e pertanto il riferimento al luogo di utilizzazione deve essere esplicitato nella dichiarazione UE di conformità.

In caso di spostamento di una macchina di sollevamento installata permanentemente, tale operazione non deve essere considerata in ogni caso una modifica sostanziale, ma devono ritenersi validi i principi generali individuati per la modifica sostanziale, ai sensi del punto 16 dell’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1230, per cui, laddove l’intervento di spostamento viene eseguito secondo le istruzioni del fabbricante non ricorrono le condizioni per le quali è necessaria una nuova marcatura della macchina e sarà sufficiente che l’installatore espliciti il nuovo luogo di installazione nella DICHIARAZIONE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI CORRETTA INSTALLAZIONE / IDONEITÀ ALL’IMPIEGO.

In tale contesto questo lavoro si propone di analizzare casistiche note di intervento su apparecchi di sollevamento di tipo fisso, cercando di offrire una guida in quel processo di valutazione che deve condurre chi si accinge ad effettuare determinate operazioni su prodotti già in servizio.

Gli interventi su un apparecchio di sollevamento, prendendo a riferimento il d.lgs. 81/08 e s.m.i., si distinguono in:

- manutenzione (di cui all’art. 71 comma 4 punto 2 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.), quale obbligo in capo al datore di lavoro per garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza;
- riguarda tutti quegli interventi che il fabbricante individua nelle istruzioni a corredo dell’attrezzatura, per assicurare nel tempo il corretto e sicuro funzionamento del prodotto; il datore di lavoro è responsabile dell’esecuzione di quanto previsto dal fabbricante, è tenuto a individuare la persona competente per eseguire le operazioni indicate e a far registrare ciascun intervento in apposito registro (cfr. art. 71 comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.);
- misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza (di cui all’art. 71 comma 4 punto 3 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.): si tratta di interventi stabiliti con provvedimento regolamentare da parte dei ministeri competenti, atti a sanare situazioni di pericolo rilevate; in questi casi seppure l’operazione comporti interventi di tipo costruttivo non si configura come una modifica sostanziale, in quanto la stessa è volta a sanare una situazione di non conformità riscontrata sulla tipologia di prodotto; anche in questo caso è necessario che l’intervento, se realizzato su un prodotto già in uso, e quindi ad opera del datore di lavoro, sia riportato sul registro di controllo;
- modifiche (di cui all’art. 71 comma 5 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.): si tratta di interventi stabiliti dal datore di lavoro per migliorare le condizioni di sicurezza, che non impattano sulla modalità di utilizzo e sulle prestazioni previste dal fabbricante del prodotto, solitamente derivanti dall’esperienza nell’uso oppure dalle caratteristiche dell’ambiente di lavoro;
- modifiche sostanziali (di cui all’art. 71 comma 5 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.): si tratta di modifiche che alterano le modalità di utilizzo e le prestazioni previste dal fabbricante, e pertanto configurano una nuova immissione sul mercato dell’attrezzatura di lavoro.

___________

INDICE

PREMESSA 

INTRODUZIONE

CAMPO DI APPLICAZIONE 

SCHEDE DI INTERVENTI SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI TIPO FISSO

APPENDICI 

Appendice 1
Le vie di corsa 

Appendice 2
Modello dichiarazione di straordinaria manutenzione e di corretta installazione/idoneità all'impiego

[...]

Fonte: INAIL

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