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Schema Decreto Conto Termico 3.0

Decreto Conto Termico 3.0

Schema Decreto Conto Termico 3.0

ID 24427 | 13.08.2025 / In allegato

Via libera al Conto Termico 3.0: con l’approvazione in Conferenza Unificata del 05 agosto 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adotta il decreto che aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. Il testo prevede un limite di spesa annua di 900 milioni, di cui 400 destinati alle Pa e 500 per i privati.

“È un provvedimento molto atteso, soprattutto dagli enti locali, e per il quale il MASE ha lavorato con grande solerzia”, ha dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto. “Con le novità introdotte – ha aggiunto - puntiamo a migliorare l’efficienza degli impianti termici negli edifici: una leva fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e contenere i costi dell’energia. Con il Conto Termico 3.0 rendiamo più semplice, accessibile ed efficace uno strumento già apprezzato da amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini”, ha concluso Pichetto.

Il presente decreto aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.

La misura di incentivazione di cui al presente decreto è sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza Unificata, secondo i tempi indicati all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove necessario, secondo le modalità previste all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il nuovo decreto semplifica l’accesso al meccanismo, amplia la platea dei beneficiari, aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato. 

Sono potenziati anche gli interventi ammissibili in ambito terziario.

Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore equiparati alle amministrazioni pubbliche. Sono aggiornati inoltre i massimali di spesa, specifici e assoluti, per adeguarli ai nuovi costi di mercato.

Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.

In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.

Il nuovo decreto riconosce una copertura media del 65% delle spese ammissibili che arriva al 100% nel caso di interventi realizzati su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti, scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.

Viene introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’attuazione del meccanismo, provvederà all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

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Fonte: MASE

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