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Europe, Rome

BAT Industrie alimentari direttiva IED

ID 9632 | | Visite: 8294 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/9632

BAT Industrie alimentari direttiva IED

BAT Industrie alimentari direttiva IED

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[notificata con il numero C(2019) 7989]

GU L 313/60  del 04.12.2019

Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE)

...

La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5, considerando quanto segue:
(1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
(2) Il forum composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio
2011, ha trasmesso alla Commissione il 27 novembre 2018 il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte. Il parere è accessibile al pubblico.
(3) Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione costituiscono il nucleo del suddetto documento di riferimento sulle BAT.
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte riportate in allegato.

______

ALLEGATO

CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE, DELLE BEVANDE E DEL LATTE

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
6.4 b) Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
i) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
ii) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno;
iii) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno superiore a:
- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure,
- [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi,
dove «A» è la percentuale (%) in peso di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti. L’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.
La presente sottosezione non si applica nel caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte.

BAT figura 1

- 6.4 c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).
- 6.11 Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all’allegato I, punto 6.4, lettere b) o c), della direttiva 2010/75/UE.

Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano inoltre:

- il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all’allegato I, punto 6.4, lettere b) o c), della direttiva 2010/75/UE e che il trattamento delle acque reflue non sia contemplato dalla direttiva 91/271/CEE;
- la produzione di etanolo in un’installazione che rientra nella descrizione dell’attività di cui all’allegato I, punto 6.4, lettera b), punto ii), della direttiva 2010/75/UE o come un’attività associata direttamente a tale installazione.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano i seguenti elementi:

- impianti di combustione in situ che generano gas caldi che non sono utilizzati per il riscaldamento a contatto diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali: potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants - LCP) o nella direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- produzione di prodotti primari da sottoprodotti di origine animale, come l’estrazione e la fusione di grassi, la produzione di olio di pesce e di farina di pesce, la trasformazione del sangue e la produzione di gelatina: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT relative ai macelli e all’industria dei sottoprodotti animali;
- realizzazione di tagli standard per animali di grandi dimensioni e di tagli di pollame: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT relative ai macelli e all’industria dei sottoprodotti animali.

Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT contengono i seguenti elementi:
- grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants - LCP);
- macelli e industria dei sottoprodotti animali (SA);
- sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nell’industria chimica (CWW);
- sostanze chimiche organiche prodotte in grandi quantità (LVOC);
- trattamento dei rifiuti (Waste Treatment – WT);
- produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (Cement, Lime and Magnesium Oxide - CLM);
- monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (Reference Document on the General Principles of Monitoring - ROM);
- effetti economici e effetti incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects — ECM);
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage – EFS);
- efficienza energetica (Energy Efficiency – ENE);
- sistemi di raffreddamento industriali (Industrial Cooling Systems – ICS).

Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano ferme restando altre disposizioni pertinenti, ad esempio in materia di igiene o sicurezza degli alimenti/dei mangimi.

[...]

Collegati:

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Allegato riservato Decisione di esecuzione UE 2019 2031.pdf
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Tags: Ambiente Emissioni Abbonati Ambiente

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