Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. n. 30666 | 25 Novembre 2019
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Cassazione Civile Sez. Lav. del 25 novembre 2019 n. 30666
Scoppio del compressore privo del dispositivo di sicurezza
Civile Sent. Sez. L Num. 30666 Anno 2019
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BOGHETICH ELENA
Data pubblicazione: 25/11/2019
1. Con sentenza n. 538 depositata il 9.12.2014 la Corte di appello di Genova - confermando la pronuncia, non definitiva, n. 277 del 2013 del Tribunale di La Spezia e in parziale riforma della pronuncia, definitiva, n. 380 del 2013 del medesimo Tribunale - ha accolto la domanda proposta da P.Z. per il risarcimento del danno (consistente in otalgia da trauma e sindrome da stress a seguito di scoppio provocato dal distacco della testata di un compressore in uso per travasare propano da un serbatoio ad un camion cisterna) conseguente all'infortunio subito in data 8.8.2007 e ha condannato, in solido tra loro, la società datrice di lavoro Bpgas s.r.l. e la Axa assicurazioni s.p.a. a risarcire i 3/4 del danno (detratto quanto corrisposto dall'INAIL), nonché ha condannato la Axa assicurazioni s.p.a. a rimborsare le spese affrontate da G.A. (amministratore della società Bpgas) nel procedimento penale instaurato nei suol confronti per il decesso, nel corso del medesimo infortunio, del dipendente M.C., respingendo la medesima domanda avanzata dalla società Bpgas; infine, ha respinto le domande formulate da Axa assicurazioni nel confronti della società Assicurazioni V. di Graziano Enrico V. & C. s.a.s. e di Graziano V. in proprio, agente stipulante la polizza assicurativa per conto della Axa assicurazioni, e della chiamata CNA insurance Limited Company nonché ha disposto l'estromissione dal giudizio di Ace European Group.
2. La Corte distrettuale, per quel che interessa, ha accertato la responsabilità, ex art. 2087 cod.civ., della società datrice di lavoro rilevando la mancata assunzione della protezione consistente nell'installazione di un c.d. barilotto trappola (un tipo di compressore, esistente sul mercato già dalla fine degli anni ottanta, che in caso di pericolo va in blocco anziché esplodere), ritenendo addebitabile, nella misura di 1/4, l'infortunio allo stesso P.Z., che aveva Imprudentemente proceduto a svuotare il compressore del liquido e, per svuotare il tubo della fase gas che portava al compressore, aveva avvicinato un'autocisterna al punto di travaso mettendo in moto il compressore; la Corte, a seguito di interpretazione - nel suo complesso - di tutte le clausole della polizza stipulata tra la società Bpgas e la Axa assicurazioni e ritenuto versato il premio pattuito per le garanzie prestate, ha, inoltre, ritenuto estesa la garanzia alla responsabilità (oltre che verso i terzi altresì) nel confronti degli operai del datore di lavoro (considerata la clausola I) delle condizioni particolari della polizza che prevedeva espressamente l'estensione della garanzia alla responsabilità nel confronti dei propri operai), con conseguente condanna della società assicuratrice per i danni conseguenti all'infortunio, anche con riguardo alla responsabilità invocata dallo P.Z. nei confronti dell'amministratore della società, G.A..
3. Avverso la detta sentenza la società Axa assicurazioni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque, illustrati da memoria. La società Bpgas ,s.r.l. e G.A. resistono con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su un unico motivo, illustrato da memoria. Graziano Enrico V. nonché le società Assicurazioni V. s.a.s., CNA insurance Limited Company, Ace European Group resistono con distinti controricorsi. La società Assicurazioni V. s.a.s. ha depositato memoria. P.Z. è rimasto intimato.
1. Con i primi due motivi di ricorso principale si denunzia violazione degli artt. 2043 cod.civ. e 40-41 cod.pen nonché degli artt. 1227 e 2087 cod.civ. e 5, lett. f), del d.lgs. n. 626 del 1994 e vizio di motivazione (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente attribuito portata assorbente alla ritenuta "obsolescenza" del compressore, trascurando alcuni dati fattuali (segnatamente l'abnorme pressione raggiunta all'interno del compressore) che sarebbero stati tali da comportare lo scoppio anche in presenza del c.d. barilotto trappola, così come riferito dai consulenti di parte nell'ambito del procedimento penale nonché sottovalutando la condotta colposa dello P.Z. titolare di una posizione di garanzia del tutto assimilabile a quella datoriale in quanto Responsabile della sicurezza dello stabilimento.
2. Con il terzo e quarto motivo del ricorso principale si denunzia violazione degli artt. 1917, 1363,1882 cod.civ. nonché vizio di motivazione (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato la polizza assicurativa stipulata con la società Bpgas che deve ritenersi circoscritta - anche solo visivamente dalla disamina del frontespizio (ove il premio indicato si riferisce all'unica garanzia che risulta "compilata") - alla responsabilità civile verso terzi, con esclusione dell'estensione della garanzia nei confronti degli operai dipendenti della società assicurata per la quale è indicato "zero" con riguardo al massimale assicurato. inoltre, il mandato conferito da Axa assicurazioni all'agente V. comprendeva solamente la garanzia per responsabilità civile verso terzi (oggetto di tutte le polizze già stipulate negli anni precedenti con Bpgas), come si evince dalla richiesta dello stesso V. avanzata alla società assicuratrice per la stipula (rectius: riforma) della polizza, (da ritenersi pattuita esclusivamente con riguardo alla responsabilità civile verso terzi) e nessun premio poteva ritenersi riscosso.
3. Con il quinto motivo del ricorso principale si deduce violazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ. nonché vizio di motivazione (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ritenuto che la responsabilità personale dell'amministratore G.A. era coperta dalla previsione di cui alla "garanzia complementare A 14" (disposizione integralmente riprodotta), non potendo, per converso, ritenersi il dipendente infortunato "terzo" rispetto all'amministratore della società. inoltre, la Corte ha erroneamente accollato alla società assicuratrice le spese (legali e peritali) affrontate dall'amministratore nel procedimento penale a suo carico per il decesso del dipendente C., erroneamente interpretando l'art. 15 delle Condizioni generali di contratto (disposizione integralmente riprodotta), operando la garanzia accessoria solamente ove il sinistro sia riconducibile alle garanzie di polizza (e dovendosi escludere, come già rilevato nel motivi precedenti, la garanzia nel confronti degli operai dell'assicurata) e, comunque, non essendo stati designati dalla società assicuratrice (bensì unicamente dall'G.A.) i legali e i tecnici intervenuti nel procedimento penale.
4. Con il ricorso incidentale la società Bpgas s.r.l. deduce omesso esame di un fatto decisivo nonché nullità della sentenza (ex art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte di appello, omesso di provvedere sulla richiesta di ammissione di CTU sull'Impianto Bpgas e sulla rilevanza di un eventuale barilotto- trappola, Istanza respinta dal Tribunale e riproposta in appello, ed a fronte del contrasto di opinioni su detto aspetto insorto nel corso del procedimento penale in base al quale poteva ritenersi che il barilotto non avrebbe potuto evitare lo scoppio del compressore non avendo la robustezza necessaria a fronte dell'onda d'urto proveniente dalla fase liquida del gas e dovendosi attribuire efficacia deterministica determinante all'apertura delle "valvole in radice" da parte dello P.Z..
5. I primi due motivi del ricorso principale nonché l'unico motivo del ricorso incidentale, che attengono tutti all'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e all'interruzione del nesso di causalità per condotta Imprevedibile del lavoratore, sono inammissibili.
Deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di ricorso per cessazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).
Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma n. 5 cod.proc.civ., che - nella versione ratione temporis applicabile - lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).
Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.
La sentenza impugnata ha ampiamente esaminato i fatti controversi ed accertato - sulla base degli elementi istruttori raccolti e conformemente a quanto statuito dal Tribunale, sia in primo grado che in sede penale - che: "E' accaduto che l'8 agosto 2007 sia scoppiato il compressore, che l'attore [P.Z.] e il collega M.C. stavano utilizzando per travasare propano da un serbatoio ad un camion cisterna, e che dallo scoppio M.C. sia deceduto e P.Z. abbia riportato un'otalgia da scoppio e una sindrome post traumatica da stress indennizzate dall'INAIL. Ciò in quanto nell'ultima operazione di carico di una autocisterna con gpl antecedente allo scoppio, si superò la soglia massima di riempimento di liquido all'80% caricandola al punto tale che il liquido stesso penetrò nel tubo deputato al trasferimento della parte gassosa fino a giungere al compressore, che appunto così, messo in moto, scoppiò." La Corte di appello ha precisato: "Va messo in luce, come puntualmente fatto dal giudice penale, che lo scoppio in questione è avvenuto dopo che il compressore fu messo in movimento. Ciò, per un verso, toglie valore al rilievo dell'appellante principale [Axa assicurazioni] per il quale già la pressione del gpl liquido presente nell'autocisterna era tale, anche per il caldo del periodo, da provocare lo scoppio e che pertanto il mancato utilizzo del barilotto trappola non abbia avuto incidenza causale sul medesimo." in ordine al concorso causale dello P.Z., la Corte di appello ha sottolineato che "Per un altro verso, il ruolo di responsabile della sicurezza di P.Z. non ha avuto rilievo più di quello dato dal Tribunale nell'episodio: se il datore di lavoro avesse usato un compressore dotato di dispositivo di sicurezza da oltre trent'anni presente sul mercato lo scoppio non ci sarebbe stato nonostante il riempimento eccessivo e l'imprudenza di P.Z. e M.C.. "
Le censure fondate sull'archetipo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. risultano altresì inammissibili in quanto incorrono nel vizio della pronuncia "doppia conforme". invero, l'art. 348 ter, comma 5, cod.proc.civ. prescrive che la disposizione di cui al comma 4 - ossia l’esclusione del n. 5, dal catalogo dei vizi deducibili di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c. - si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348 bis, comma 2, lett. a), cod.proc.civ. anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, con la conseguenza che il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme.
Nel caso di specie, per l'appunto, la Corte ha confermato la statuizione del Tribunale che aveva, con sentenza non definitiva (n. 277 del 2013) condannato la società Bpgas a risarcire i 3/4 del danno subito dallo P.Z. (detratto quanto corrisposto dall'Inail) ritenendo il sinistro addebitabile, per la quota indicata, al datore di lavoro per l'assorbente ragione di non avere questi installato compressori, esistenti sul mercato dalla fine degli anni ottanta, che in caso di pericolo vanno in blocco (tramite il c.d. barilotto trappola) anziché esplodere e per 1/4 attribuibile allo stesso P.Z. che, accortosi insieme a M.C. e ad altro operaio, della riempimento eccessivo dell'autocisterna, procedeva con loro imprudentemente a svuotare il compressore del liquido e, per svuotare il tubo della fase gas che portava al compressore, avvicinava l'autocisterna al punto di travaso e metteva in moto il compressore che così scoppiava.
Quando la ricostruzione delle emergenze probatorie effettuata dal Tribunale sia stata confermata dalla Corte d'appello, com'è nel caso, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014), ciò che nel caso non è stato fatto né dal ricorrente principale, né dal ricorrente incidentale.
6. Non appare fondata la censura, sollevata dalla società Bpgas nell'ambito del ricorso incidentale, della mancata valutazione, da parte della Corte di appello, dell'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio sulla inutilità dell'installazione del sistema protettivo del c.d. barilotto trappola, posto che la ricostruzione pacifica dei fatti (in specie, le modalità temporali dello scoppio, "avvenuto dopo che il compressore fu messo in movimento") ha determinato un rigetto implicito dell'istanza, che si coglie agevolmente nella parte di motivazione della sentenza impugnata ove si sottolinea che la tesi della società assicuratrice Axa (che refluiva nel quesito da sottoporre all'eventuale consulente tecnico d'ufficio) secondo cui la sola pressione del gpl liquido presente nell'autocisterna era tale, anche per il caldo del periodo, da provocare lo scoppio (con conseguente irrilevanza causale della mancata installazione del barilotto trappola) non aveva valore proprio in considerazione della sequenza temporale degli eventi (pag. 13 della sentenza impugnata).
7. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale sono inammissibili.
L’interpretazione delle disposizioni di un contratto individuale costituisce accertamento di fatto ed è riservata al giudice di merito; può essere sindacata in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale oppure per vizio di motivazione (Cass. nn. 2512 del 2013, Cass. n. 16376 del 2006); in tal caso, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente.
Va sottolineato che la sentenza in esame (pubblicata dopo il 11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. (d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134). L'intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al "minimo costituzionale".
Ebbene, i motivi risultano carenti quanto ai requisiti di completezza e di specificità, avendo, il ricorrente, trascurato di trascrivere (quantomeno per estratto) le clausole contrattuali oggetto di interpretazione e di fornire - al contempo - alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, in tal modo violando il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio dei suddetti principi dall'art. 366 cod.proc.civ., primo comma, n. 6, e dall'art. 369 c.p.c., secondo comma, n. 4 (Cass. n. 3224 del 2014; Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011).
Il ricorrente, inoltre, si è limitato a contrapporre la propria ricostruzione ermeneutica della polizza assicurativa senza indicare gli errori esegetici asseritamente compiuti dal giudice di merito che, applicando correttamente il criterio di interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre (art. 1363 cod.civ.), ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del contratto di assicurazione (ai sensi dell'art. 1882 cod.civ.), dovendo individuarsi il massimale della garanzia per la responsabilità civile nei confronti degli operai pari a quello previsto per la responsabilità verso terzi e dovendosi ritenere l'importo previsto del "totale premio imponibile di cui al frontespizio, non scritto né nella riga riservata alla rct, né a quello reo" individuato sia con riguardo alla garanzia per la responsabilità verso terzi sia con riguardo all'estensione della garanzia per responsabilità nei confronti degli operai.
In ordine alla censura concernente l'inefficacia dell'estensione della polizza per responsabilità dell'agente (che non avrebbe trasmesso la clausola di cui alle condizioni particolari alla preponente né avrebbe ricevuto autorizzazione alla stipulazione) trova applicazione il principio secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l'esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacché, ancorché esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della decisione anzidetta (cfr, ex plurimis, Cass. n. 9752 del 2017, Cass. n. 12355 del 2010; Cass. n. 13956 del 2005). Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha rilevato che i principi dell'apparenza e dell'affidamento incolpevole consentivano di ritenere legittimo il convincimento da parte della Bpgas che l'agente fosse investito dei poteri di rappresentanza della società proponente e, in ogni caso, doveva ritenersi che la società assicuratrice avesse ratificato l'operato dell'agente incassando i premi per tutti i rischi assicurati (come ritenuto sede di interpretazione della polizza assicurativa). Il rigetto della doglianza relativa a questa seconda ratio decidendi (come precedentemente illustrato) rende ultronea la disamina della censura relativa alla prima ratio decidendi.
8. Il quinto motivo del ricorso principale è in parte infondato (quanto alla prima censura) e in parte inammissibile (quanto alla seconda censura).
In ordine alla prima censura relativa alla garanzia assicurativa nei confronti dell'amministratore della Bpgas, e tralasciando profili di inammissibilità per carenza di specificità riconnessi alla mancata trascrizione di tutte le clausole necessarie per l'interpretazione della "garanzia complementare A 14" (nella specie la definizione di "prestatori di lavoro" contenuta nelle condizioni generali di contratto ed espressamente richiamata dal giudice di merito), la censura non è fondata avendo, la Corte distrettuale, correttamente interpretato la clausola A 14 che estende la copertura assicurativa alla responsabilità personale dei prestatori di lavoro della società Bpgas, prestatori di lavoro "coperti" dalla garanzia assicurativa tra cui va incluso altresì l'amministratore della società.
Questa Corte ha più volte affermato che degli atti illeciti posti in essere dall'amministratore di una società di capitali nell’esercizio della propria attività gestoria risponde la persona giuridica in virtù del rapporto organico e del disposto dell’art. 2049 cod.civ. (cfr. ex plurìmis, Cass. n. 12951 del 1992, Cass. 24326 del 2007, Cass. n. 25510 del 2010).
Deve, pertanto, ritenersi correttamente incluso - sia alla luce del tenore lessicale della clausola sia in ottemperanza alla consolidata giurisprudenza di questa Corte - l'amministratore nel novero dei "prestatori di lavoro".
La clausola contrattuale prevedeva, invero, alla lettera b), che la garanzia valeva : "Qualora operante l'unità tecnica 02 - RCO e nei limiti del massimale RCO, i danni derivanti da morte o invalidità permanente non inferiore al 6% cagionati agli altri prestatori di lavoro calcolata sulla base delle tabelle INAIL..." includendo - come già correttamente statuito dalla Corte distrettuale - la responsabilità del prestatori di lavoro per danni procurati ad altri colleghi di lavoro.
La censura relativa al rimborso delle spese legali affrontate dall'G.A. nell'ambito del processo penale è inammissibile per carenza dei requisiti di completezza e specificità. invero, il ricorrente si limita a ribadire che la clausola contrattuale concernente la garanzia accessoria del rimborso delle spese legali e peritali opera esclusivamente con riguardo a difensori e tecnici designati dalla stessa compagnia assicuratrice a fronte della coerente ricostruzione esegetica effettuata dalla Corte distrettuale che (tenuta, nell'interpretazione del contratto di assicurazione, a ricorrere agli usuali canoni esegetici dettati dagli artt. 1362 e ss. cod.civ. e, in particolare, a quello dettato dall'art. 1370 cod.civ., che impone di interpretare una clausola ambigua contro il predisponente, cfr. da ultimo Cass. n. 668 del 2016) ha rilevato che "la clausola per la quale la società non risponde per i legali e tecnici da essa non designati va quindi interpretata nel senso che essa opera (nel senso di non rispondere) se non sia stata notificata o abbia rifiutato giustificatamente", perché nel caso di adesione alla prospettazione letterale avanzata dalla società assicuratrice qualsiasi immotivato rifiuto di designazione di legali a tecnici da parte dell'obbligato-compagnia assicuratrice "metterebbe nel nulla l'obbligo".
9. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale debbono essere rigettati. Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. e sono liquidate come da dispositivo.
12. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato - se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio di legittimità fra Axa Assicurazioni s.p.a. e Bpgas s.r.l. e G.A.; condanna Axa Assicurazioni s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di Assicurazioni V. di G.E. V. s.a.s. e di Graziano Enrico V. liquidate in euro 200,00 per esborsi nonché in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge a favore di ciascun controricorrente; compensa fra le altre parti (CNA insurance Limited Company, Ace European Group) le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato - se dovuto - pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 settembre 2019.
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