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Europe, Rome

Coordinatore sicurezza: Requisiti professionali

ID 9502 | | Visite: 115354 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/9502

Coordinatore sicurezza Requisiti professionali 2025

Coordinatore sicurezza: Requisiti professionali / Quadro sinottico Requisiti - Rev. Luglio 2025

ID 9502 | Rev. 2.0 del 09.07.2025 / Documento completo in allegato

Quadro sinottico (PDF completo allegato) sui Requisiti del Coordinatore per la Sicurezza in relazione ai (1)titoli di studio richiesti (2)anni di attività lavorativa documentata nel settore delle costruzioni e (3)attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza, in riferimento a quanto prescritto dal all’Art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Update Rev. 2.0 del 09.07.2025 / Nuovo accordo formazione lavoro

- Accordo 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. (GU n. 119 del 24 maggio 2025)

Rev. 1.0 2024 - Classe L/SNT/4 laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

La Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione del Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48, ha modificato il comma 1 lett. b dell'Art. 98 e ricompreso nei requisiti previsti per il coordinatore anche il possesso di laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009.

La Figura

La figura professionale del Coordinatore per la sicurezza riveste un’importanza cruciale nell’ambito dei cantieri edili (temporanei o mobili): è la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori (cioè dal soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata o dalla persona da esso incaricata per lo svolgimento dei propri compiti) per garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La figura del Coordinatore per la Sicurezza assume oggi due funzioni, che possono eventualmente essere ricoperte anche da due professionisti diversi.

La prima funzione è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), che svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori; la seconda è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che svolge i suoi compiti in fase di realizzazione dell’opera.

L’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 impone al Committente (o al Responsabile dei lavori da lui delegato) di nominare i Coordinatori, dotati di adeguati requisiti professionali, qualora sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici anche non contemporanea, o quando dopo aver affidato i lavori a una sola impresa esecutrice, per qualsivoglia ragione, ne entri nel medesimo cantiere un’altra.

Come previsto nel dettaglio dagli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008, per quanto riguarda le differenze tra Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE):

- il CSP si occupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere; il Fascicolo dell'Opera adattato alle sue caratteristiche, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

- il CSE si occupa invece di verificare l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo; la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Iscrizione ad un Ordine o collegio Professionale 

Il requisito dell’iscrizione ad un Ordine o collegio Professionale in merito alla possibilità di esercizio del ruolo di Coordinatore Sicurezza in cantiere è stato nel corso degli anni oggetto di numerosi equivoci.

L’obbligo non è mai stato presente all’interno delle normative di riferimento a partire dal D.Lgs. 494/96 che all’art. 10 “Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori” recitava:

“1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.”

Il passaggio veniva successivamente ampliato dall’art. 9 del D.Lgs. 528/99:

“1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;”

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.”

Il limite dell’iscrizione ad Ordini o Collegi Professionali era riferito all’epoca, come spartiacque per l’effettiva dimostrazione dell’attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni; tale criterio è stato poi chiarito nel corso degli anni soprattutto per i Professionisti Diplomati che potevano considerare anche le esperienze svolte nel tirocinio come anni effettivi di espletamento dell’attività lavorativa.

La pubblicazione del Testo Unico D.Lgs. 81/2008 All’Art. 98 ha dettagliato altresì nello specifico quali tipologie di Lauree possono essere valide al fine del conseguimento dell’abilitazione quale Coordinatore per la Sicurezza in cantiere, ed altri requisiti, in sintesi sono previsti (dettaglio in seguito):

1.  Titolo di studio (tipologie di laurea e di diploma richiesti)
2. Numero di anni di attività lavorativa documentata nel settore delle costruzioni
3. Attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza

______

D.Lgs. 81/2008
...
Art. 98 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

 a)  Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007.

Laurea magistrale (LM)
(Decreto 16 marzo 2007)

Attestazione 
(Vedi Interpello n.2/2013 in calce)
(almeno 1 anno)

Attestato di frequenza
(Vedi c.4)

LM-4

Classe delle lauree magistrali in ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILEARCHITETTURA

Attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

LM-20

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA

SI

LM-21

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA BIOMEDICA

SI

LM-22

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA CHIMICA

SI

LM-23

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA CIVILE

SI

LM-24

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI

SI

LM-25

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE

SI

LM-26

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

NO

LM-27

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

SI

LM-28

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA ELETTRICA

SI

LM-29

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA ELETTRONICA

SI

LM-30

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE

SI

LM-31

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA GESTIONALE

SI

LM-32

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA INFORMATICA

SI

LM-33

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA MECCANICA

SI

LM-34

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA NAVALE

SI

LM-35

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

SI

LM- 69

Classe delle lauree magistrali in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

SI

LM-73

Classe delle lauree magistrali in SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI

NO

LM-74

Classe delle lauree magistrali in SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

NO

ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001,

Laurea specialistica
(Decreto 28 Novembre 2000)

Attestazione
(Vedi Interpello n.2/2013 in calce)
(almeno 1 anno)

Attestato di frequenza 
(Vedi c.4)

4/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

25/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA

SI

26/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA BIOMEDICA

SI

27/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CHIMICA

SI

28/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CIVILE

SI

29/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE

SI

30/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

SI

31/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ELETTRICA

SI

32/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ELETTRONICA

SI

33/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE

SI

34/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA GESTIONALE

SI

35/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA INFORMATICA

SI

36/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA MECCANICA

SI

37/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA NAVALE

SI

38/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

SI

77/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

SI

74/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI

SI

86/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE GEOLOGICHE

SI

ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

Laurea specialistica (LS)
(Decreto 28 Novembre 2000)

Diploma di laurea (DL)
(Decreto 5 maggio 2004)

Attestazione
(Vedi Interpello n.2/2013 in calce)
(almeno 1 anno)

Attestato di frequenza
(Vedi c.4)

4/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE

Architettura
Ingegneria Edile - Architettura

Attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno

SI

25/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA

Ingegneria aerospaziale

SI

26/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA BIOMEDICA

Ingegneria biomedica

SI

27/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CHIMICA

Ingegneria chimica

SI

28/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CIVILE

Ingegneria civile

SI

29/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE

---

---

30/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ingegneria dei materiali

SI

31/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ELETTRICA

Ingegneria elettrica

SI

32/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Ingegneria elettronica

SI

33/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE

Ingegneria nucleare

SI

34/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA GESTIONALE

Ingegneria gestionale

SI

35/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA INFORMATICA

Ingegneria informatica

SI

36/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA MECCANICA

Ingegneria meccanica

SI

37/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA NAVALE

Ingegneria navale

SI

38/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

Ingegneria per l'ambiente e il territorio

SI

77/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Scienze agrarie tropicali e subtropicali

SI

74/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI

Scienze forestali e Scienze forestali e ambientali

SI

86/S

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE GEOLOGICHE

Scienze geologiche

SI

b)   Laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

N° classe

Laurea

Attestazione
(Vedi Interpello n.2/2013 in calce)
(almeno 2 anni)

Attestato di frequenza
(Vedi c.4)

L7

CLASSE DELLE LAUREE
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

Attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

 

SI

L8

CLASSE DELLE LAUREE
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

SI

L9

CLASSE DELLE LAUREE
INGEGNERIA INDUSTRIALE

SI

L17

CLASSE DELLE LAUREE
SCIENZE DELL'ARCHITETTURA

SI

L23

CLASSE DELLE LAUREE
SCIENZE E TECNNICHE DELL'EDILIZIA

SI

ovvero laurea conseguita nelle classi 4,8,9,10, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

N° classe

Laurea

Attestazione
(Vedi Interpello n.2/2013 in calce)
(almeno 2 anni)

Attestato di frequenza
(Vedi c.4)

4

CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA EDILE

Attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

SI

8

CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

SI

9

CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

SI

10

CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA INDUSTRIALE 

SI

ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; (2)

N° classe

Laurea

Attestazione
(Vedi Interpello n.2/2013 in calce)
(almeno 2 anni)

Attestato di frequenza
(Vedi c.4)

L/SNT/4

CLASSE DELLE LAUREE IN
PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

Attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

SI

c)   Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Diploma Attestazione
(Vedi Interpello n.2/2013 in calce)
(almeno 3 anni)
Attestato di frequenza
(Vedi c.4)
Diploma di geometra Attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l’espletamento di attività lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
SI
Diploma di perito industriale SI
Diploma di perito agrario o agrotecnico SI

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV. L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2. (1)

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV.

L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1 lett. o del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(2) La Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione del Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48, ha modificato il comma 1 lett. b).

Pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. 

In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 Maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’ALLEGATO XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima del 24 Maggio 2025.

Il corso di formazione di cui all’Accordo 17 aprile 2025, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 98 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, aggiorna e sostituisce i requisiti della formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 

D.Lgs. 81/2008
...
Art. 98 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, (2) nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV. L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2. (1)

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV.

L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1 lett. o del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(2) La Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione del Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48, ha modificato il comma 1 lett. b).

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ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

PARTE TEORICA
Modulo giuridico per complessive 28 ore
- La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute  sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;
- Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.
Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
- La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.
Modulo tecnico per complessive 52 ore
- Rischi di caduta dall'alto.
Ponteggi e opere provvisionali
- L'organizzazione in sicurezza del Cantiere.
Il cronoprogramma dei lavori
- Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
- Le malattie professionali ed il primo soccorso
-  Il  rischio  elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
-  Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
- I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
- I rischi chimici in cantiere
- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
- I rischi connessi alle bonifiche da amianto
- I rischi biologici
- I rischi da movimentazione manuale dei carichi
- I rischi di incendio e di esplosione
- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
- I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza
Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore
- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.
- I criteri metodologici per:
a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;
b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza;
c) l'elaborazione del fascicolo;
d) l'elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi;)
e) la stima dei costi della sicurezza
- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership
- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

PARTE PRATICA per complessive 24 ore
- Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti,  discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
- Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento  a  rischi  legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo
- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza
- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO
La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:
- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA .
È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Accordo 17 aprile 2025

Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. (GU n. 119 del 24 maggio 2025)

Entrata in vigore: 24 Maggio 2025

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 Maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima del 24 Maggio 2025.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo 17 aprile 2025 in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 Maggio 2027.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati al 24 maggio 2025, i cui contenuti siano conformi all’Accordo 17 aprile 2025 sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

Accordi abrogati:

accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR);
accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 223/CSR);
accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR);
accordo sancito il 25 luglio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».(Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192 del 18.8.2012)
accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).

***

Parte II Corsi di formazione

6. CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV D.Lgs. 81/2008)

Il presente corso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 98 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, aggiorna e sostituisce i requisiti della formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008.

Obiettivi

Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:

 - illustrare la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza, con particolare riferimento al settore delle costruzioni e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
- far conoscere il ruolo dei soggetti del sistema di prevenzione, i loro compiti e le responsabilità;
- illustrare le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari organi preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- far conoscere i principali rischi trattati dal D.Lgs. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
- illustrare gli elementi metodologici per la valutazione del rischio;
- far acquisire le competenze necessarie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- far acquisire le competenze per verificare l’idoneità e la congruenza del piano operativo di sicurezza;
- far acquisire le competenze per lo svolgimento del proprio ruolo;
- illustrare le responsabilità connesse al ruolo rivestito.

Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo: Durata minima 120 ore

Coordinatore sicurezza Requisiti professionali Accordo 17 04 2025

[...] Segue in allegato

Interpello n. 2/2013 - Definizione di attività lavorativa nel settore delle costruzioni

2 maggio 2013

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Oggetto: art. 12, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - definizione di “attività lavorativa nel settore delle costruzioni”.

Premessa
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla “documentazione che il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008”.

In particolare l’interpellante ha prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo della attività - svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 - atte ad integrare il requisito in questione.

L'elenco è il seguente:
1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capo cantiere;
3. attività di capo squadra;
4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
7. attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;

Risposta

L’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 81/2008 definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative.

Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell’art. 89, comma. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008.

Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2025
Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 09.07.2025 Accordo 17 aprile 2025 Certifico Srl
1.0 23.01.2024 Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
Decreto 19 febbraio 2009
Correzione 1a tabella Art. 92 c.1 b
Aggiunti Rif. Interpelli d’interesse
Certifico Srl
0.0 13.11.2019 --- Certifico Srl

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio cantieri Abbonati Sicurezza

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