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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 num. 41217 | 08 Ottobre 2019

ID 9253 | | Visite: 1815 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/9253

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 08 ottobre 2019 n. 41217

Crollo di una gru a bandiera sul lavoratore. Responsabilità del datore di lavoro che mette in funzione la gru senza collaudo, senza DVR, senza presidi e senza formazione del personale

Penale Sent. Sez. 4 Num. 41217 Anno 2019
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 17/09/2019

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo dell'8.06.2015, in particolare il giudizio di responsabilità nei confronti del Z.X., legale rappresentante della Tradingcompany, esercente l'attività di carpenteria-saldature in ferro, e degli altri coimputati (C.M. e D.M.M.), per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in danno di Y.H.-dipendente della Tradingcompany- che veniva colpito alla testa, rimaneva schiacciato e quindi decedeva per la frattura scomposta della teca cranica, a causa del crollo di una gru a bandiera, del tipo OMIS montata dalla CDC Elettroimpianti ( di cui D.M.M. e C.M. erano legali rappresentanti) presso la sede della Trading. In Badia Polesine il 20. 07.2006
Allo Z.X. erano state ascritte numerose violazioni della disciplina antinfortunistica, poi dichiarate prescritte ( capi A,B,C,D,E,F,G,H,), e relative:
-alla mancata valutazione dei rischi connessi con la messa in opera della gru a bandiera, priva del prescritto collaudo di prima installazione, e con la movimentazione di elementi di peso superiori a quelli ammessi per la medesima gru, la cui portata nominale era 500 kg; -alla mancata nomina del medico competente; -alla omessa formazione del dipendente; -alla fornitura della gru senza i necessari requisiti di sicurezza; -alla mancata adozione di misure affinchè la gru venisse installata secondo le specifiche indicazioni della ditta costruttrice; -alla mancata comunicazione all'lspesl di Padova della messa in opera della gru.
A D.M.M. e C.M., legali rappresentanti della ditta installatrice della gru, poi crollata, veniva addebitato, sulla base degli accertamenti effettuati dai consulenti tecnici, di non aver adottato un corretto approccio progettuale avendo installato il macchinario su una pavimentazione di spessore inferiore a quello prescritto dalle specifiche istruzioni di montaggio, nonché di aver commesso degli errori esecutivi nell'installazione del macchinario con la realizzazione di forature insufficienti, scarsa presenza di resina fissante e scarsa pulizia degli accessori, così realizzando degli ancoraggi di tenuta complessivamente insufficienti ( v. fol 3 sentenza primo grado).
1.1 Il fatto è relativo al crollo di una gru a bandiera, avvenuto il 20.07.2006, a Badia Polesine, che si sradicò dal terreno e cadde colpendo l'operaio Y.H. che la stava manovrando per sollevare un pezzo di ferro del peso di 610 KG, (mentre la portata nominale era di 500 KG), presso lo stabilimento della Tradingcompany srl, proprietaria della gru ed esercente l'attività di carpenteria e saldature in ferro.
2. La Corte territoriale ravvisava la sussistenza del comportamento colposo e del nesso causale a carico dello Z.X., oltre che dei soci e legali rappresentati della CDC Elettroimpianti snc, che avevano eseguito il montaggio, per aver messo a disposizione dei propri dipendenti un macchinario intrinsecamente pericoloso, perchè non adeguatamente ancorato e destinato al crollo durante gli esercizi di carico, senza la verifica di prima istallazione, cioè del collaudo, prescritto dall'art. 35 comma 4 quater Dlgs n.626 del 1994, che, richiedendo il sollevamento di un peso vicino al carico di rottura, avrebbe evidenziato la totale insicurezza della gru che sarebbe caduta con un carico ben minore, vicino ai 100 KG (sentenza primo grado fol 3); nonché per aver omesso di valutare i rischi derivanti dalla istallazione della gru e per non aver formato adeguatamente il dipendente in relazione al rischio specifico e, in particolare all'utilizzo di una gru priva dei necessari collaudi di prima installazione.
2.1 La Corte territoriale riteneva la responsabilità "di posizione" dello Z.X., discendente dal ruolo di datore di lavoro alle cui dipendenze lavorava l'infortunato. Osservava che non risultava che l'imputato avesse delegato alcuna funzione in materia di valutazione dei rischi e che la sua mancata presenza in cantiere al momento dell'infortunio, lungi dall'escluderne la responsabilità, rendeva ancora più evidente la sua condotta omissiva, avendo egli consentito che un suo dipendente operasse in condizioni di assoluta mancanza dei più elementari presidi in materia di sicurezza.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore,lo Z.X., articolando due motivi:
I) vizio di motivazione e travisamento del fatto in ordine alla prova che avesse messo in esercizio e a disposizione del dipendente la gru non collaudata: la Corte ha ritenuto erroneamente che lo Z.X. abbia completato per suo conto l'allacciamento della gru e ultimato l'installazione mettendola in opera senza collaudo e verifiche di tenuta.
Deduce che la gru fu installata da C.M. e D.M.M.; lo Z.X. mancò solo perché non la mise in sicurezza per evitare che qualcuno la potesse usare prima del collaudo; fu il dipendente che, senza averne il permesso, la utilizzò a sua insaputa; non c'è prova che sia stato lo Z.X. ad allacciare la gru al quadro elettrico ( le uniche dichiarazioni in tal senso sono quelle dei coimputati); nessun valore sul punto può avere la testimonianza dell'Ufficiale di PG N.; nè che sia stato lo Z.X. a dare disposizioni al dipendente poi deceduto di usare la gru; l'unica testimonianza è quella della moglie dello Z.X. che ha risposto alla domanda del Giudice, chiaramente posta in modo suggestivo, all'udienza del 9.02.2015 e ha affermato che il dipendente e l'imputato suo marito avevano cominciato a lavorare insieme sulla gru. Tale dichiarazione, ad avviso della difesa del ricorrente), è contraddetta da altri elementi che portano a ritenere che la caduta della gru sia immediata e sia avvenuta quando lo Z.X. era assente.
II) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena.
A 7i ;
Lamenta che la Corte non abbia dato una congrua motivazione sul punto, non abbia considerato la rilevanza secondaria del suo comportamento nel determinismo causale, avendo lo Z.X. riposto completa fiducia nei montatori, una ditta specializzata la CDC elettroimpianti, che non ha svolto a regola d'arte il lavoro per cui era stata chiamata.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo, nella parte in cui mette in discussione la ricostruzione dei fatti con riferimento alla mancanza di collaudo e alla messa in opera, è inammissibile, in quanto svolge essenzialmente generiche censure in fatto, smentite dalla dinamica dell'infortunio cosi come ricostruita dai giudici di merito, sulla base degli accertamenti tecnici dello Spisal e dei consulenti tecnici, l'esame dei testi, delle dichiarazioni dei coimputati e della documentazione acquisita. La Corte territoriale evidenziava, infatti, che lo Z.X., mentre la gru era ancora in allestimento e i lavori di installazione da parte della CDC Elettroimpianti erano stati sospesi, in attesa dell'allacciamento elettrico a 380 volt nell'azienda, provvide a mettere in funzione direttamente la gru senza far effettuare il prescritto collaudo, che, dovendo essere eseguito con carichi vicini a quello di rottura, avrebbe fatto emergere l'assoluta inadeguatezza del montaggio già a 100 KG ( fol 3 sentenza di primo grado) e quindi evitato il successivo utilizzo della gru e il conseguente infortunio mortale ( fol 6 sentenza di primo grado); è stato altresì accertato come lo Z.X. non avesse elaborato il documento di valutazione dei rischi, la cui redazione fu da lui richiesta solo dopo il verificarsi dell'incidente ( fol 2 sentenza di primo grado), e fosse altresì presente in azienda all'inizio delle lavorazioni con la gru da parte del dipendente Y.H. (fol 5 ), che, peraltro, al momento dell'infortunio svolgeva le mansioni per le quali era stato assunto.
Il motivo di ricorso esula pertanto dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. ,13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428).
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Va osservato per completezza come nei motivi di appello il ricorrente non avesse specificatamente contestato la ricostruzione dei fatti sopra esposta e in particolare la circostanza (fol 4 sentenza di primo grado), risultante dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dai coimputati C.M. e D.M.M., acquisite sull'accordo delle parti, secondo cui le operazioni di montaggio della gru erano state sospese in attesa dell'allaccio della corrente a 380 volt e dovevano essere completate dalla CDC con il collaudo, che non è stato mai fatto perché lo Z.X. non ha più richiamato i montatori ed ha agito mettendo in funzione la gru senza, quindi, averne verificato il corretto funzionamento per difetti di costruzione o di installazione.
Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali , del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. U. 25-11-1995 , Facchini , Rv. 203767). La motivazione della sentenza appare logica e corretta, addebitando al datore di lavoro le omissioni accertate (messa in funzione della gru senza collaudo, senza documento di valutazione dei rischi, senza presidi di sicurezza, senza adeguata formazione del personale sui rischi specifici).
2. Il secondo motivo attinente alla concessione delle attenuanti generiche e alla sospensione delle pena è manifestamente infondato e perciò inammissibile. Sul punto i Giudici di merito hanno congruamente motivato in relazione ai numerosi precedenti penali dell'imputato anche inerenti la disciplina sul lavoro (fol 9 sentenza primo grado e fol 10 sentenza impugnata) e al numero e alla gravità delle violazioni a tutela degli infortuni sul lavoro che hanno qualificato la sua condotta nel caso concreto.
3.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2019

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Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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