Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione del 27 marzo 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda...
(GU Serie Generale n.166 del 17-07-2019)
Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120
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Articolo 1 (Modifiche all'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)
d) Al comma 4 e aggiunto il seguente "4-bis: Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell'Idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l'Idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione".
Articolo 2 (Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore il 19 luglio 2019.
Fonte: Albo nazionale gestori ambientali
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