Regolamento (CE) n. 401/2009

Regolamento (CE) n. 401/2009
ID 13958 | 09.07.2021
Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’inform...
(GU Serie Generale n.166 del 17-07-2019)
Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120
...
Articolo 1 (Modifiche all'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)
d) Al comma 4 e aggiunto il seguente "4-bis: Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell'Idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l'Idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione".
Articolo 2 (Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore il 19 luglio 2019.
Fonte: Albo nazionale gestori ambientali
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GU L 142/2 del 2.6.2017
Co...

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Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune d...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024