Direttiva 2008/106/CE
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Direttiva 2008/106/CE
del 19 novembre 2008 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
GU L 323/33 del 03.12.2008
Articolo 2 Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:
a) delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Articolo 3 Formazione e abilitazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare che svolge le proprie mansioni a bordo di una nave di cui all’articolo 2 riceva una formazione conforme come minimo ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I della presente direttiva, e sia titolare del certificato definito nell’articolo 4 o del certificato adeguato definito nell’articolo 1, punto 27.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell’equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva.
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