Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.584
/ Totale documenti scaricati: 30.552.086

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.552.086 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.552.086 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.552.086 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.552.086 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.552.086 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Novità RAEE: Comunicazione ISPRA e marchio sulla garanzia

ID 8365 | | Visite: 3908 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/8365

Temi: Ambiente , RAEE

Novita RAEE

Novità RAEE: Comunicazione ISPRA e marchio sulla garanzia

Con la legge Legge 3 maggio 2019 n. 37 (Europea 2018) è stato chiuso il caso EU-Pilot 8718/16/ ENVI e pertanto introdotte alcune novità riguardo alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in particolare si segnalano:

- Comunicazione annuale all'ISPRA dei dati sui RAEE ricevuti presso ricevuti presso i distributori, impianti di raccolta e trattamento;
- Se a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, non è possibile apporre il marchio del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti oltre che sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso anche sulla garanzia.

________

Art. 19. Legge 3 maggio 2019 n. 37 Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ ENVI

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata»;
b) all’articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all’articolo 8, comma 2» sono soppresse;
c) all’articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica»;
d) all’articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»;
e) all’Allegato V, il titolo dell’Allegato è sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 19»;
f) all’Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13 agosto 2012»;
g) all’Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o»;
h) all’Allegato VI, punto 2, lettera c) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».

Art. 14 Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 Tasso di raccolta differenziata

1. Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:
a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante;
b) dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti conformemente alle previsioni del presente decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta di cui alla lettera c);
c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.
2. In attesa che la Commissione definisca una metodologia comune per calcolare il volume misurato in base al peso di RAEE prodotti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA, e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, puo' definire una metodologia di calcolo del peso totale dei RAEE prodotti da applicarsi sull'intero territorio nazionale, tenendo in debita considerazione i differenti cicli di vita e di riutilizzazione delle AEE e nel rispetto delle migliori tecniche disponibili.
3. Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di cui al presente articolo e' affidato all'ISPRA. A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata

Art. 28 Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 Marchio di identificazione del produttore

1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29.

3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore puo' utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo.

4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura e' duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2.

5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX.

6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili.

7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica.

...

Collegati:

Tags: Ambiente RAEE

Ultimi inseriti

Nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI   11 06 2025
Giu 12, 2025 7

Nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI - 11.06.2025

Nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI - 11.06.2025 ID 24104 | 12.06.2025In data 4 giugno 2025 è stato effettuato un nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI. Di seguito sono riportate le principali novità. Area operatori - Pratica di variazione per cancellazione UL: apportate modifiche per… Leggi tutto
UNI ISO 4301 5 2025 Gru a ponte e a cavalletto
Giu 12, 2025 38

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto - Classificazione ID 24101 | 12.06.2025 / In allegato Preview UNI ISO 4301-5:2025 Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a ponte e a cavalletto e… Leggi tutto
Costruire il Futuro   Off Site e Riqualificazione Edilizia in Italia
Giu 11, 2025 59

Costruire il Futuro - Off-Site e Riqualificazione Edilizia in Italia

Costruire il Futuro - Off-Site e Riqualificazione Edilizia in Italia ID 24100 | 11 giugno 2025 Realizzata dell’ambito del progetto OFFICIO per lo sviluppo di una filiera italiana del settore Il potenziale innovativo dell’Off-Site Construction (OSC), una panoramica della filiera italiana ad esso… Leggi tutto
ECHA 2025   Key Areas of Regulatory Challenge
Giu 11, 2025 89

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge ID 24098 | 11.06.2025 / Attached The report introduces new topics to reflect ECHA’s growing responsibilities. It also covers emerging topics in waste and recycling that aim to support circularity and enhance Europe’s industrial competitiveness. For… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 04 Giugno 2025 n  20645
Giu 10, 2025 143

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 / Caduta del lavoratore per difetto chiusura sponda autocarro: responsabilità DL ID 24094 | 09.06.2025 Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 - Difetto nella chiusura della sponda dell'autocarro noleggiato e caduta all'indietro del… Leggi tutto
Giu 09, 2025 311

Legge 9 giugno 2025 n. 80

in News
Legge 9 giugno 2025 n. 80 / Legge di conv. Decreto sicurezza pubblica ID 24093 | 09.06.2025 Legge 9 giugno 2025 n. 80 Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI ISO 4301 5 2025 Gru a ponte e a cavalletto
Giu 12, 2025 38

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto - Classificazione ID 24101 | 12.06.2025 / In allegato Preview UNI ISO 4301-5:2025 Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a ponte e a cavalletto e… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 04 Giugno 2025 n  20645
Giu 10, 2025 143

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 / Caduta del lavoratore per difetto chiusura sponda autocarro: responsabilità DL ID 24094 | 09.06.2025 Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 - Difetto nella chiusura della sponda dell'autocarro noleggiato e caduta all'indietro del… Leggi tutto
In situ generated active substances and their products
Giu 07, 2025 245

In situ generated active substances and their products

In situ generated active substances and their products / ECHA Aprile 2025 ID 24087 | 07.06.2025 / Version 2 April 2025 Information requirements and risk assessment for approval and authorisation Recommendations of the BPC Working Groups.________ Il presente documento ha lo scopo di assistere gli… Leggi tutto