Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 40.424 *

/ Totale documenti scaricati: 26.075.678 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 40.424 *

/ Totale documenti scaricati: 26.075.678 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.424 *

/ Totale documenti scaricati: 26.075.678 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.424 *

/ Totale documenti scaricati: 26.075.678 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 40.424 *

/ Totale documenti scaricati: 26.075.678 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.424 *

/ Totale documenti scaricati: 26.075.678 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.424 *

/ Totale documenti scaricati: 26.075.678 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.424 *

/ Totale documenti scaricati: 26.075.678 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Decreto 11 aprile 2011 n. 82

ID 8173 | | Visite: 8129 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/8173

Decreto 11 aprile 2011 n  82

Decreto 11 aprile 2011 n. 82 

Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale.

(GU n.131 del 08-06-2011)

Abrogato da:

Decreto 19 novembre 2019 n. 182 
Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n.93 del 08-04-2020)

Allegati

ALLEGATO A (Articolo 3, comma 2)
Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato da parte dei Produttori e Importatori (formato pdf/.doc)
ALLEGATO B (Articolo 3, comma 3)
Modulo di dichiarazione annuale di PFU gestiti nell’anno solare precedente (formato pdf/.doc)
ALLEGATO C (Articolo 3, comma 4)
MODULO DI DICHIARAZIONE PER LA SCELTA DELLA GESTIONE INDIRETTA (formato pdf/.doc)
ALLEGATO D (Artt. 5, comma 2 e 7,comma 6) (formato pdf)
ALLEGATO E (Artt. 2, comma 1, lett. o) e 5, comma 4) (formato pdf)

L’art. 1, comma 752, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.62/L del 31 dicembre 2018, ha abrogato il comma 4 dell’articolo 9 del DM 82/2011.

In allegato Testo consolidato 2019, riservato Abbonati

Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2011

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA)
...
Art. 228 (pneumatici fuori uso)

1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e' fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attivita' di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1. ((Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque)).

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo di cui al comma 1.

In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e' assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto.

Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.

3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilita'.

3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.

E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.  I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.

4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravita' dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato

____________

In allegato Testo consolidato 2019, riservato Abbonati,  con le modifiche successive introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302)

DM 82 2011 consolidato

Elaborato Certifico S.r.l. IT 2019 - Ed. 01.2019

...

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato ALLEGATO C DM 82 2011.docx
Certifico Srl - Aprile 2019
43 kB 0
Allegato riservato ALLEGATO B DM 82 2011.docx
Certifico Srl - Aprile 2019
44 kB 0
Allegato riservato ALLEGATO A DM 82 2011.docx
Certifico Srl - Aprile 2019
43 kB 0
Allegato riservato DM 11 Aprile 2011 n. 82 Testo consolidato 2019.pdf
Certifico Srl - Ed. 1.0 Aprile 2019
391 kB 0

Tags: Ambiente Rifiuti PFU

Ultimi inseriti

Regolamento di esecuzione  UE  2024 2463
Set 13, 2024 74

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2463

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2463 ID 22551 | 13.09.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2463 della Commissione, del 12 settembre 2024, che stabilisce i metodi di analisi applicabili ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità degli operatori del settore alimentare… Leggi tutto
BS 9999 2017
Set 12, 2024 58

BS 9999:2017

BS 9999:2017 / Code of practice Fire safety of buildings ID 22547 | 12.09.2024 / Preview attached Fire safety in the design, management and use of buildings. Code of practice BS 9999:2017 - Tracked changes compares BS 9999:2017 Incorporating Corrigendum No.1 with BS 9999:2008________ BS 9999 is a… Leggi tutto
Circolare n  24135 del 6 settembre 2024
Set 12, 2024 80

Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024

Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024 / Iscrizione RENT ID 22545 | 12.09.2024 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato la Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024 che chiarisce le modalità di accesso, iscrizione, e richiesta di assistenza al RENT - Registro Elettronico… Leggi tutto
Complying with CLP when making or importing candles
Set 12, 2024 53

Complying with CLP when making or importing candles

Complying with CLP when making or importing candles ID 22544 | 12.09.2024 ECHA August 2024 A company based in the EU/EEA who makes or imports candles (including wax melts) needs to be aware that they may have legal obligations under EU chemicals regulations, and they need to consider these… Leggi tutto
Set 11, 2024 51

Decisione delegata (UE) 2023/258

Decisione delegata (UE) 2023/2581 ID 22542 | 11.09.2024 Decisione delegata (UE) 2023/2581 della Commissione, del 12 settembre 2023, recante rettifica di alcune versioni linguistiche della decisione 2000/532/CE C/2023/6037 (GU L, 2023/2581, 16.11.2023) Collegati[box-note]Decisione… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Complying with CLP when making or importing candles
Set 12, 2024 53

Complying with CLP when making or importing candles

Complying with CLP when making or importing candles ID 22544 | 12.09.2024 ECHA August 2024 A company based in the EU/EEA who makes or imports candles (including wax melts) needs to be aware that they may have legal obligations under EU chemicals regulations, and they need to consider these… Leggi tutto
ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle
Set 11, 2024 94

ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle

ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle 2014 ID 22540 | 11.09.2024 / In allegato Il presente documento descrive le prescrizioni previste dal regolamento REACH per gli utilizzatori a valle. Esso fa parte di una serie di documenti d'orientamento redatti allo scopo di assistere tutte le parti… Leggi tutto
Protocollo UE gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione
Set 10, 2024 228

Protocollo UE gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Protocollo UE gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione / IT ID 22534 | 10.09.2024 / In allegato
Sostituito da: EU Construction & Demolition Waste Management Protocol / 2024
Se si considera il volume generato, i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D)… Leggi tutto
Raccomandazione  UE  2024 2395
Set 09, 2024 98

Raccomandazione (UE) 2024/2395 | Orientamenti fornitura di riscaldamento e raffrescamento

Raccomandazione (UE) 2024/2395 / Orientamenti fornitura di riscaldamento e raffrescamento ID 22528 | 09.09.2024 / In allegato Raccomandazione (UE) 2024/2395 della Commissione, del 2 settembre 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 del… Leggi tutto