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Regolamento (CE) n. 1333/2008 del parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari
(GU L 354/16 del 31.12.2008)
In allegato:
- Testo consolidato 10.2022
- Testo consolidato 08.2021
- Testo consolidato 10.2018
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme relative agli additivi alimentari utilizzati negli alimenti, al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio degli alimenti, tenendo conto, se del caso, della tutela dell’ambiente. A tal fine, il presente regolamento stabilisce:
a) gli elenchi comunitari degli additivi alimentari autorizzati figuranti negli allegati II e III;
b) le condizioni d’uso degli additivi negli alimenti, anche negli additivi alimentari, e negli enzimi alimentari contemplati dal regolamento (CE) n. 1332/2008 [relativo agli enzimi alimentari] e negli aromi alimentari contemplati dal regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti ;
c) le norme relative all’etichettatura degli additivi alimentari commercializzati come tali.
Articolo 2 Ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli additivi alimentari.
2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti sostanze, se non nel caso in cui siano utilizzate come additivi alimentari:
a) coadiuvanti tecnologici;
b) sostanze utilizzate per la protezione delle piante e dei prodotti vegetali conformemente alla normativa fitosanitaria comunitaria;
c) sostanze aggiunte ad alimenti come nutrienti;
d) sostanze utilizzate per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
...
segue in allegato
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