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Europe, Rome

Direttiva 98/83/CE

ID 7760 | | Visite: 18999 | Legislazione acquePermalink: https://www.certifico.com/id/7760

Direttiva 98 83 CE

Direttiva 98/83/CE: qualità delle acque destinate al consumo umano

Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

(GU L 330 dell'5.12.1998, pag. 32)

Atto di recepimento IT: Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31

Abrogazione

Direttiva (UE) 2020/2184
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435/1 del 23.12.2020)

La direttiva 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell’allegato VI, parte A, è abrogata; l’abrogazione prende effetto il 13 gennaio 2023 e lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato VI, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.
Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2023 rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Possono essere rinnovate conformemente all’articolo15 della presente direttiva solo nel caso in cui non sia stata ancora concessa una seconda deroga. Il diritto di chiedere alla Commissione una terza deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE continua ad applicarsi alle seconde deroghe che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2021.

Transitorio fino al 12.01.2026

...

Direttiva 98/83/CE modificata da:

Regolamento (CE) N. 1882/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003
- Regolamento (CE) N. 596/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009
Direttiva(UE) 2015/1787 della Commissione del 6 ottobre 2015

In allegato testo consolidato 2015 in vigore data new.

_________

La direttiva stabilisce gli standard relativi all’acqua potabile.

Ha lo scopo di tutelare la salute pubblica dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano*, garantendone la salubrità e la pulizia.

I paesi dell’Unione europea (UE) devono:

- adottare le misure necessarie per garantire che l’acqua non contenga concentrazioni di microorganismi, parassiti o sostanze nocive che potrebbero danneggiare la salute umana e che soddisfi gli standard microbiologici e chimici minimi;
- garantire che le norme vengano rispettate nel momento in cui l’acqua esce dal rubinetto o dalla cisterna;
- monitorare regolarmente l’acqua presso i punti di prelievo concordati per verificare che i valori microbiologici, chimici e del parametro indicativo siano rispettati;
- qualora le norme non vengano rispettate, eseguire immediatamente delle indagini e adottare le azioni correttive necessarie;
- vietare o limitare l’approvvigionamento d’acqua qualora sia considerato una potenziale minaccia alla salute pubblica;
- informare il pubblico quando vengono intraprese misure correttive;
- pubblicare una relazione triennale sulla qualità dell’acqua potabile. Queste informazioni destinate al pubblico vengono inviate alla Commissione europea.

La Commissione:
- pubblica una relazione triennale nella quale sintetizza i dati nazionali sulla qualità dell’acqua potabile;
- rivede i parametri indicativi, microbiologici e chimici e le specifiche relative al monitoraggio ogni cinque anni, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici, e può proporre di adeguarli.

La direttiva non si applica alle acque minerali naturali o all’acqua considerata come medicinale.

I paesi dell’UE possono escludere dalla propria legislazione gli approvvigionamenti d’acqua privati e non commerciali che servono meno di 50 persone.

Nel 2015, la Commissione ha adottato la direttiva (UE) 2015/1787 che ha introdotto nell’UE nuove norme per migliorare il monitoraggio dell’acqua potabile. La direttiva offre ai paesi dell’UE una maggiore flessibilità in termini di monitoraggio dell’acqua potabile nell’Unione europea.

È applicata dal 25 dicembre 1998. I paesi dell’UE dovevano recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 25 dicembre 2000.

_________

Articolo 1 Obiettivo

1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. L'obiettivo della presente direttiva è proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

1) per «acque destinate al consumo umano» si intendono:

a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

b) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità — secondo quanto determinato dalle autorità nazionali competenti — non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

2) per «impianto di distribuzione domestico» si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per il consumo umano e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell'acqua in quanto tale.

Articolo 3 Esenzioni

1. La presente direttiva non si applica:

a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle competenti autorità nazionali, a norma della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali ( 8 );

b) alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali ( 9 ).

2. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dai requisiti della presente direttiva:

a) per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;

b) per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.

3. Gli Stati membri si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 2, lettera b), provvedono affinché la popolazione interessata venga informata a tal riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, allorché si manifesta un potenziale pericolo per la salute umana a causa della qualità di tali acque, la popolazione interessata riceve tempestivamente i consigli appropriati.

Articolo 4 Obblighi generali

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se:

a) non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; e

b) soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I,

e se, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 5 a 8 e 10 e a norma del trattato gli Stati membri adottano ogni altra misura necessaria affinché le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti previsti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non possa avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

Articolo 5 Standard qualitativi

1. Per i parametri che figurano nell'allegato I gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.

2. I valori fissati a norma del paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nell'allegato I. Per quanto concerne i parametri riportati nella parte C dell'allegato I, tali valori devono essere fissati solo a fini di controllo e per l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 8.

3. Gli Stati membri fissano valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana all'interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso. I valori fissati dovrebbero, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6 Punti in cui i valori devono essere rispettati

1. I valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 devono essere rispettati nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all'interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per il consumo umano;

b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;

c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;

d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

2. Per le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo, all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, quando si possa dimostrare che l'inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 è dovuta all'impianto di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, quali scuole, ospedali, ristoranti.

3. Qualora si applichi il paragrafo 2 e sussista il rischio che le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano conformi ai valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5, gli Stati membri assicurano comunque che:

a) siano prese misure appropriate per ridurre o eliminare il rischio che esse risultino non conformi ai valori di parametro, ad esempio offrendo ai proprietari consulenza sugli eventuali provvedimenti correttivi da adottare; e/o

siano prese altre misure, quali adeguate tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura; e

b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti correttivi supplementari da adottare.

...

ALLEGATO I

PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO

PARTE A

Parametri microbiologic

Parametro

Valore di parametro (numero/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

Enterococchi

0

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:

Parametro

Valore di parametro

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

Enterococchi

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Computo delle colonie a 22 °C

100/ml

Computo delle colonie a 37 °C

20/ml

PARTE B

Parametri chimici

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Acrilammide

0,10

μg/l

Nota 1

Antimonio

5,0

μg/l

 

Arsenico

10

μg/l

 

Benzene

1,0

μg/l

 

Benzopirene

0,010

μg/l

 

Boro

1,0

mg/l

 

Bromato

10

μg/l

Nota 2

Cadmio

5,0

μg/l

 

Cromo

50

μg/l

 

Rame

2,0

mg/l

Nota 3

Cianuro

50

μg/l

 

1,2 dicloroetano

3,0

μg/l

 

Epicloridrina

0,10

μg/l

Nota 1

Fluoruro

1,50

mg/l

 

Piombo

10

μg/l

Note 3 e 4

Mercurio

1,0

μg/l

 

Nichel

20

μg/l

Nota 3

Nitrati

50

mg/l

Nota 5

Nitriti

0,50

mg/l

Nota 5

Antiparassitari

0,10

μg/l

Note 6 e 7

Antiparassitari — Totale

0,50

μg/l

Note 6 e 8

Idrocarburi policiclici aromatici

0,10

μg/l

Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 9

Selenio

10

μg/l

 

Tetracloroetilene

Tricloroetilene

10

μg/l

Somma delle concentrazioni di parametri specifici

Trialmetani — Totale

100

μg/l

Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 10

Cloruro di vinile

0,5

μg/l

Nota 1

Nota 1:

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche dello scarico massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Nota 2:

Ove possibile, gli Stati membri devono adoperarsi per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

Per le acque di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra i cinque e i dieci anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 25 μg/l.

Nota 3:

Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato ( 13 ) e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate, se del caso, secondo metodi armonizzati da stabilire in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4. Gli Stati membri devono tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana.

Nota 4:

Per le acque di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi quindici anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra i cinque e i quindici anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 25 μg/l.

Gli Stati membri devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro.

Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione, gli Stati membri devono dare gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.

Nota 5:

Gli Stati membri devono provvedere affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nota 6:

Per antiparassitari s'intende;

- insetticidi organici
- erbicidi organici
- fungicidi organici
- nematocidi organici
- acaricidi organici
- alghicidi organici
- rodenticidi organici
- slimicidi organici
- prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione.

Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua.

Nota 7:

Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 μg/l.

Nota 8:

«Antiparassitari - Totale» indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo.

Nota 9:

I composti specifici sono i seguenti:

- benzo(b)fluorantene
- benzo(k)fluorantene
- benzo(ghi)perilene
- indeno(1,2,3-cd)pirene

Nota 10:

Ove possibile, gli Stati membri devono adoperarsi per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Per le acque di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), i valori devono essere soddisfatti al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Il valore di parametro per i THM totali nel periodo compreso tra i cinque e i dieci anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 150 μg/l.

Gli Stati membri devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di THM nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro.

Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione, gli Stati membri devono dare gradualmente priorità alle zone in cui la concentrazione di THM nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.

PARTE C

Parametri indicatori

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Alluminio

200

μg/l

 

Ammonio

0,50

mg/l

 

Cloruro

250

mg/l

Nota 1

Clostridium perfringens (spore comprese)

0

Numero/100 ml

Nota 2

Colore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Conduttività

2 500

μS cm-1 a 20 °C

Nota 1

Concentrazione ioni idrogeno

≥ 6,5 e ≤ 9,5

Unità pH

Note 1 e 3

Ferro

200

μg/l

 

Manganese

50

μg/l

 

Odore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Ossidabilità

5,0

mg/l O2

Nota 4

Solfato

250

mg/l

Nota 1

Sodio

200

mg/l

 

Sapore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Computo delle colonie a 22 °C

Senza variazioni anomale

 

 

Batteri coliformi

0

Numero/100 ml

Nota 5

Carbonio organico totale (TOC)

Senza variazioni anomale

 

Nota 6

Torbidità

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

Nota 7

 RADIOATTIVITÀ

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Trizio

100

Becquerel/l

Note 8 e 10

Dose totale indicativa

0,10

mSv/anno

Note 9 e 10

________

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Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 / Testo Unico Istruzione - Consolidato 09.2024 ID 22578 | Update news 19.09.2024 / In allegato Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di… Leggi tutto
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Legge 25 ottobre 2007 n. 176

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Legge 25 ottobre 2007 n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari. (GU n.250 del 26.10.2007)… Leggi tutto
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Decreto-Legge 7 settembre 2007 n. 147

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Decreto-Legge 7 settembre 2007 n. 147 ID 22575 | 19.09.2024 / In allegato Decreto-Legge 7 settembre 2007 n. 147Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari. (GU n.208 del 07-09-2007) [box-info]Conversione… Leggi tutto

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