Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.788
/ Totale documenti scaricati: 30.987.306

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.788 *

/ Totale documenti scaricati: 30.987.306 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.788 *

/ Totale documenti scaricati: 30.987.306 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.788 *

/ Totale documenti scaricati: 30.987.306 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.788 *

/ Totale documenti scaricati: 30.987.306 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.788 *

/ Totale documenti scaricati: 30.987.306 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Legge 16 gennaio 2019 n. 7

ID 7735 | | Visite: 2741 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/7735

Legge 16 gennaio 2019 n  7

Legge 16 gennaio 2019 n. 7

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilita' e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. 

(GU n.32 del 07-02-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2019

..

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilita' e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Art. 2. Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall’articolo 18 del Protocollo stesso.

__________

PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI NAGOYA-KUALA LUMPUR IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTI AL PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA BIOSICUREZZA.

Le parti contraenti del presente protocollo addizionale,
Essendo parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, in appresso «il protocollo»,
Tenendo conto del principio n. 13 della dichiarazione di Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo,
Riaffermando l’approccio precauzionale sancito dal principio n. 15 della dichiarazione di Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo,
Riconoscendo la necessità di intervenire con misure adeguate in caso di danni o di sufficiente probabilità di danni, ai sensi del protocollo, richiamando l’art. 27 del protocollo,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1. Obiettivo

L’obiettivo del presente protocollo addizionale è di contribuire alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l’elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati.

Art. 2. Definizioni

1. I termini utilizzati all’art. 2 della convenzione sulla diversità biologica, in appresso «la convenzione», e all’art. 3 del protocollo si applicano al presente protocollo addizionale. 2. Inoltre, ai fini del presente protocollo addizionale si intende per:
a) «conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo»: la conferenza delle parti della convenzione che funge da riunione delle parti del protocollo;
b) «danno»: l’effetto negativo sulla conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, che:
i) è misurabile o altrimenti osservabile, considerando, ogni volta che siano disponibili, basi scientificamente solide e riconosciute da un’autorità competente, che tenga conto di eventuali altri cambiamenti indotti sull’uomo e sull’ambiente naturale; e
ii) è significativo ai sensi del successivo paragrafo 3;
c) «operatore»: la persona che abbia il controllo diretto o indiretto dell’organismo vivente modificato che potrebbe, secondo quanto appropriato e disposto dal diritto interno, includere tra l’altro il detentore dei permessi, la persona che ha immesso sul mercato l’organismo vivente modificato, lo sviluppatore, il produttore, il notificante, l’importatore, l’esportatore, il vettore o il fornitore;
d) «misure di risposta»: le azioni ragionevolmente svolte al fine di:
i) prevenire, ridurre al minimo, contenere, limitare o altrimenti evitare i danni, a seconda dei casi;
ii) ripristinare la diversità biologica tramite azioni da intraprendere nell’ordine di priorità che segue:
a) ripristino della diversità biologica alle condizioni preesistenti al danno o alle condizioni equivalenti più vicine; e laddove l’autorità competente stabilisce che ciò non è possibile;
b) ripristino tramite, tra l’altro, la sostituzione della diversità biologica con altre componenti di diversità biologica per lo stesso uso o per un altro tipo di uso, nella stessa località o in un’altra località alternativa, a seconda dei casi.
3. L’effetto negativo «significativo» è determinato sulla base di fattori quali:
a) il cambiamento a lungo termine o permanente, da intendersi come un cambiamento al quale non potrà essere dato rimedio mediante un recupero naturale entro un lasso di tempo ragionevole;
b) la misura dei cambiamenti qualitativi o quantitativi che influiscono negativamente sulle componenti della diversità biologica;
c) la riduzione della capacità delle componenti della diversità biologica di produrre beni e servizi;
d) la misura di eventuali effetti negativi sulla salute umana, ai sensi del protocollo.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente protocollo addizionale si applica a danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero.
Gli organismi viventi modificati ai quali si fa riferimento sono quelli:
a) destinati all’uso diretto nell’alimentazione umana o animale o alla lavorazione;
b) destinati ad un uso confinato;
c) destinati all’introduzione intenzionale nell’ambiente.
2. Per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri intenzionali, il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da qualsiasi uso autorizzato degli organismi viventi modificati di cui al precedente paragrafo 1.
3. Il presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri accidentali, di cui all’art. 17 del protocollo, nonché al danno derivante dai movimenti transfrontalieri illegali, di cui all’art. 25 del protocollo.
4. Il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da un movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati cominciato dopo l’entrata in vigore del presente protocollo addizionale, per la parte contraente nella cui giurisdizione è stato effettuato il movimento transfrontaliero.
5. Il presente protocollo addizionale si applica al danno verificatosi in aree ubicate entro i limiti della giurisdizione nazionale delle parti.
6. Per rispondere al danno che si verifica entro i limiti della propria giurisdizione nazionale, le parti possono usare i criteri stabiliti nel proprio diritto interno.
7. La normativa nazionale di attuazione del presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati non provenienti da parti contraenti. 

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 16 gennaio 2019 n. 7..pdf)Legge 16 gennaio 2019 n. 7
 
IT1651 kB850

Tags: Ambiente Biodiversita'

Ultimi inseriti

Decreto Capo Dipartimento n  210 del 27 06 2025
Lug 05, 2025 40

Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025

Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Contrassegni identificativi per monopattini ID 24230 | 05.07.2025 / In allegato Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per monopattini a propulsione prevalentemente… Leggi tutto
Lug 05, 2025 96

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025 ID 24228 | 05.07.2025 Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025Aggiornamento della composizione della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III del Decreto dell'11 aprile… Leggi tutto
Lug 04, 2025 85

Legge 9 gennaio 2004 n. 4

in News
Legge 9 gennaio 2004 n. 4 ID 24226 | 04.07.2025 Legge 9 gennaio 2004 n. 4Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici. Entrata in vigore del provvedimento: 1/2/2004 (GU n.13 del 17.01.2004)________… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Decreto Capo Dipartimento n  210 del 27 06 2025
Lug 05, 2025 40

Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025

Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Contrassegni identificativi per monopattini ID 24230 | 05.07.2025 / In allegato Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per monopattini a propulsione prevalentemente… Leggi tutto
EN 415 2 2025 Packaging machines for pre formed rigid containers
Lug 03, 2025 161

EN 415-2:2025 / Packaging machines for pre-formed rigid containers

EN 415-2:2025 / Packaging machines for pre-formed rigid containers ID 24216 | 03.07.2025 / Preview attached EN 415-2:2025Safety of packaging machines - Part 2: Packaging machines for pre-formed rigid containers Valid from 01.07.2025 This document applies to the following machines and to machines… Leggi tutto
UNI 11555 2025 Posatori di sistemi a secco in lastre
Lug 03, 2025 171

UNI 11555:2025 / Posatori di sistemi a secco in lastre

UNI 11555:2025 / Posatori di sistemi a secco in lastre ID 24215 | 03.07.2025 / In allegato Preview UNI 11555:2025Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità La norma definisce i requisiti relativi al… Leggi tutto
EN 17639 2025
Lug 02, 2025 223

EN 17639:2025

EN 17639:2025 / Cableway installations - General safety requirements ID 24207 | 02.07.2025 / Preview attached EN 17639:2025Safety of machinery - Cableway installations designed for the transport of material and specially designated persons - General safety requirements This Type C standard document… Leggi tutto