Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.595
/ Totale documenti scaricati: 30.606.023

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.595 *

/ Totale documenti scaricati: 30.606.023 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.595 *

/ Totale documenti scaricati: 30.606.023 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.595 *

/ Totale documenti scaricati: 30.606.023 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.595 *

/ Totale documenti scaricati: 30.606.023 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.595 *

/ Totale documenti scaricati: 30.606.023 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Direttiva 2001/42/CE

ID 7521 | | Visite: 5779 | Documenti Ambiente UEPermalink: https://www.certifico.com/id/7521

Direttiva 2001 42 CE

Direttiva 2001/42/CE

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 21/07/2001 

Entrata in vigore 21.07.2001

...

Articolo 1 Obiettivi

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

...

Lo scopo della direttiva è di garantire un alto livello di protezione ambientale e far sì che nella redazione, nell’adozione e nell’implementazione dei piani e dei programmi si tenga conto delle considerazioni di natura ambientale.

Essa promuove lo sviluppo sostenibile assicurando che vengano eseguite le valutazioni ambientali di determinati disegni e programmi che si ritiene abbiano effetti significativi sull’ambiente.

I piani e i programmi pubblici coperti dalla direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS) sono soggetti a una valutazione ambientale durante la loro preparazione e prima della loro adozione.

Questa direttiva si applica ai seguenti piani e programmi pubblici (e ai relativi emendamenti) che sono stati redatti e/o adottati da un’autorità competente e che sono soggetti a disposizioni amministrative, regolamentari e legislative:

- piani e programmi preparati per settori specifici (agricoltura, silvicoltura, pesca, energia, industria, trasporti, gestione dei rifiuti, gestione delle risorse idriche, telecomunicazioni, turismo, pianificazione urbana e del territorio e utilizzo del suolo) che tracciano le linee per lo sviluppo del consenso ai progetti in base alla direttiva sulla valutazione di impatto ambientale (VIA);
- piani e programmi per i quali è richiesta una valutazione in base agli articoli 6 e 7 della direttiva «Habitat»;
- piani e programmi che tracciano le linee per la futura approvazione di progetti diversi da quelli di cui alla direttiva sulla VIA (non limitati ai settori elencati sopra) e identificati dai paesi membri dell’UE come piani e programmi a impatto ambientale significativo. Ciò potrà essere stabilito dai paesi dell’UE attraverso un esame dei singoli casi o specificando tipologie di piani e programmi o combinando entrambi questi approcci.

La direttiva definisce una procedura e una serie di passi da seguire quando si esegue la valutazione di un piano o di un programma al quale viene applicata. Tali passi comprendono:

- definizione del campo di applicazione;
- preparazione del rapporto ambientale;
- consultazione e partecipazione pubblica;
- processo decisionale; e
- monitoraggio.

La direttiva è inoltre soggetta a una procedura di screening:

- i piani e i programmi diversi da quelli elencati all’articolo 3, paragrafo 2, ma che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, nonché
- i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e lievi modifiche a piani e programmi, ma solo se possono avere effetti significativi sull’ambiente.

Il margine di discrezionalità dei paesi dell’UE è limitato dai criteri di significatività dell’allegato II, quando si tratta di esaminare determinati piani e programmi. È anche limitato dall’obiettivo generale della direttiva, ovvero quello di garantire un elevato livello di protezione ambientale.

I piani e i programmi il cui unico fine è quello di servire la difesa nazionale o le emergenze civili, così come i piani e programmi finanziari o di budget, non sono coperti da questa direttiva.

Nelle fasi iniziali del processo decisionale in cui si sviluppano i piani e i programmi, si applica un insieme specifico di regole, e cioè nel momento in cui:

- si prepara una relazione sui probabili effetti significativi sull’ambiente;
- si informano e si consultano il pubblico e le autorità ambientali;
- si conducono consultazioni transfrontaliere con i paesi dell’UE potenzialmente coinvolti;
- si identificano le misure per fronteggiare e monitorare impatti ambientali significativi.

Il rapporto ambientale deve contenere, tra le altre informazioni, quanto segue:

- il contenuto del piano o del programma e i suoi principali obiettivi, oltre ai collegamenti con altri piani e programmi attinenti;
- la situazione ambientale esistente e il suo sviluppo probabile nel caso in cui il piano o programma non venisse realizzato;
- i problemi ambientali esistenti attinenti al piano o programma, e in particolare quelli relativi alle zone che fanno parte della rete Natura 2000;
- le misure previste per prevenire, ridurre e compensare gli eventuali effetti avversi significativi per l’ambiente;
- una descrizione delle modalità seguite per la valutazione;
- le misure di monitoraggio previste;
- un riepilogo non tecnico delle sopracitate informazioni.

La bozza del piano o programma e il rapporto ambientale dovranno essere messi a disposizione delle autorità responsabili in materia ambientale e del pubblico. Le autorità e il pubblico dovranno avere l’opportunità di esprimere le proprie opinioni in merito alla bozza del piano o programma nella fase iniziale e con una tempistica adeguata prima della sua adozione o dell’avvio della procedura legislativa.

Il paese dell’UE responsabile della preparazione del piano o programma dovrà inviarne una copia, unitamente a una copia del rapporto ambientale, agli altri paesi dell’UE:
- qualora ritenga che il piano o programma possa avere effetti di natura ambientale sul territorio di questi altri paesi dell’UE;
- dietro richiesta di tali paesi dell’UE.

Il rapporto ambientale, le opinioni espresse dalle autorità pertinenti e dal pubblico e i risultati di eventuali consultazioni transfrontaliere dovranno essere tenuti in considerazione dalle autorità competenti durante la stesura del piano o programma e prima che venga adottato.

Quando un piano o un programma vengono adottati, il paese dell’UE responsabile ha il dovere di informare tutte le parti interessate che sono state consultate e di mettere a loro disposizione:
- il piano o programma così come viene adottato;
- una dichiarazione di sintesi sul modo in cui le considerazioni di natura ambientale sono state integrate e il rapporto sull’impatto ambientale;
- le opinioni e i risultati delle consultazioni;
- le motivazioni per aver scelto il piano o programma così come è stato adottato;
- le misure di monitoraggio intraprese.

Tuttavia, la valutazione ambientale eseguita in ottemperanza alla direttiva VAS, non annulla l’obbligo di condurre la valutazione di impatto ambientale richiesta dalla direttiva VIA né quello di soddisfare ogni altro requisito legale dell’UE.

I paesi dell’UE possono fornire procedure coordinate o comuni al fine di evitare doppie valutazioni ambientali in relazione a quei piani e programmi per i quali l’obbligo di eseguire tali valutazioni emerge simultaneamente da questa direttiva e da altre disposizioni legislative dell’UE.

____

Recepimento nazionale:
TUA | Testo Unico Ambiente

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva 2001 42 CE.pdf)Direttiva 2001/42/CE
 
IT125 kB743

Tags: Ambiente VIA | VAS | VIS

Ultimi inseriti

Safety Gate
Giu 15, 2025 30

Safety Gate Report 21 del 23/05/2025 N. 02 SR/01888/25 Italia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 21 del 23/05/2025 N. 02 SR/01888/25 Italia Approfondimento tecnico: Smalto per unghie Il prodotto, di marca Em Milano, mod. 1001, 1003, 1004, 1005, 1010, 1012, 1024, 1056, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione… Leggi tutto
Giu 13, 2025 144

Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 81

in News
Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 81 ID 24111 | 13.06.2025 Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 81Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. (GU n. 134 del 12.06.2025) Leggi tutto
CP Sez  3 del 06 giugno 2025 n  21277
Giu 13, 2025 156

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277

CP Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 / Responsabilità mancata nomina coordinatore per la sicurezza ID 24110 | 13.06.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 Crollo al PalaTrieste: confermata la responsabilità per mancata nomina del coordinatore per la sicurezza ...… Leggi tutto
Guidance on Lithium Battery Risk in Air Transport IATA 2025
Giu 12, 2025 147

Guidance on Lithium Battery Risk Assessment Guidance for Operators IATA

Guidance on Lithium Battery Risk Assessment Guidance for Operators / IATA 2025 ID 24106 | 12.06.2025 / Edition 2 Lithium Battery Risk Assessment in Carriage of Cargo, Mail and Baggage Guidance for operators This document is based on the International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 6 –… Leggi tutto
Nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI   11 06 2025
Giu 12, 2025 181

Nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI - 11.06.2025

Nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI - 11.06.2025 ID 24104 | 12.06.2025In data 4 giugno 2025 è stato effettuato un nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI. Di seguito sono riportate le principali novità. Area operatori - Pratica di variazione per cancellazione UL: apportate modifiche per… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

CP Sez  3 del 06 giugno 2025 n  21277
Giu 13, 2025 156

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277

CP Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 / Responsabilità mancata nomina coordinatore per la sicurezza ID 24110 | 13.06.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 Crollo al PalaTrieste: confermata la responsabilità per mancata nomina del coordinatore per la sicurezza ...… Leggi tutto
UNI ISO 4301 5 2025 Gru a ponte e a cavalletto
Giu 12, 2025 181

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto - Classificazione ID 24101 | 12.06.2025 / In allegato Preview UNI ISO 4301-5:2025 Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a ponte e a cavalletto e… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 04 Giugno 2025 n  20645
Giu 10, 2025 276

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 / Caduta del lavoratore per difetto chiusura sponda autocarro: responsabilità DL ID 24094 | 09.06.2025 Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 - Difetto nella chiusura della sponda dell'autocarro noleggiato e caduta all'indietro del… Leggi tutto