Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n. 257
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
(GU n.211 del...
Rapporto del Governo Italiano sull'applicazione della Convenzione MLC sul lavoro marittimo - Anno 2018
Risposta del 31 ottobre 2018 alla domanda diretta della Commissione di esperti OIL
MIT, 04 Gennaio 2019
In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si forniscono le informazioni richieste dalla Commissione di Esperti nella domanda diretta adottata nel 2016.
In via preliminare, ad integrazione della normativa indicata nell’ultimo rapporto (2015), per effetto della quale le disposizioni della Convenzione in oggetto trovano applicazione, si riporta, di seguito, quella emanata successivamente all’invio del predetto rapporto:
...
Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , all’articolo 3, comma 1, lettera n), definisce come lavoratore marittimo: “qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca”. La lettera o) dello stesso articolo definisce come personale adibito a servizi generali e complementari: “personale imbarcato a bordo non facente parte né dell'equipaggio né dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo”.
Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, all’articolo 2, comma 1, lettera d), inoltre, definisce come lavoratore marittimo: “qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima”. Il riferimento a “qualsiasi attività lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima” include anche i lavoratori incaricati di servizi generali e complementari.
Pertanto, i lavoratori indicati dalla Commissione di Esperti nella domanda diretta, pur non essendo iscritti nelle categorie della gente di mare di cui all’articolo 115 del Codice della navigazione, lavorano sulla nave ed hanno le stesse tutele dei marittimi indicati al precitato articolo del Codice della navigazione.
Al riguardo, si fa presente che le autorizzazioni alle Società di appalto dei servizi di bordo sono rilasciate dall’Autorità competente ai sensi dell’articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (all. 3), come modificato dalla legge 14 giugno 1989, n. 234.
Si evidenzia, altresì, che l’articolo 10 del decreto legislativo n. 271/1999 - Contratto d'appalto o d'opera - impone all’armatore e alla Società appaltatrice una serie di obblighi a tutela di tale personale.
Si fa presente, inoltre, che i CCNL riguardanti le categorie di questi lavoratori sono tenuti a bordo, a disposizione degli ispettori che effettuano i controlli sull’applicazione delle disposizioni della Convenzione MLC, 2006, sul lavoro marittimo (ispettori MLC).
Si precisa, infine, che, in caso di mancato rispetto delle tutele indicate nella Convenzione MLC, ai singoli lavoratori a bordo di navi battenti bandiera italiana è sempre garantito il diritto di reclamo.
...segue in allegato
Fonte: MIT
Collegati:
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
(GU n.211 del...

ID 11608 | Rev. 63.0 del 23 maggio 2022 / Documento completo allegato / Concluso con la cessazione del periodo di emer...

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature muni...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024