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Art. 99. - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza
ID 13928 | 06.07.2021
Convenzione ILO C4 Lavoro notturno (donne).
Washington, 29 ottobre 1919
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DPCM 11 gennaio 2024 Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032.
(GU n.43 del 21.02....

Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. 15 gennaio n. 736
Presidente: D'ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione:...
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