Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.655
/ Totale documenti scaricati: 30.686.619

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.655 *

/ Totale documenti scaricati: 30.686.619 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.655 *

/ Totale documenti scaricati: 30.686.619 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.655 *

/ Totale documenti scaricati: 30.686.619 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.655 *

/ Totale documenti scaricati: 30.686.619 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.655 *

/ Totale documenti scaricati: 30.686.619 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo: ruoli e responsabilità

ID 7247 | | Visite: 13338 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/7247

Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo

Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo: ruoli e responsabilità

ANCE-CNI Focus n. 1 novembre 2018

Un emendamento al d.lgs. 81/08 ha introdotto il comma 1bis dell’art. 96, con il quale si precisa che la fornitura di materiali in cantiere non prevede l’obbligo di redazione del POS, bensì l’informazione reciproca e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria e impresa fornitrice, previsti dall’articolo 26 ai commi 1 e 2, che pone in capo all’impresa esecutrice la promozione di tale coordinamento.

Per fare chiarezza sulle due distinte operazioni, il Ministero del Lavoro ha emanato diverse circolari esplicative: la n.4/2007, che faceva ancora riferimento al testo del vecchio decreto 626 sulla sicurezza dei lavoratori, fino ad arrivare alla lettera circolare del 10 febbraio 2011, con la quale è stata trasmessa la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, per terminare con la nota agli Ispettorati del lavoro del 2016 che, riprendendo la procedura, ha ribadito la differenza fra mera fornitura e posa in opera del calcestruzzo, già chiarita nel documento del 2011.

La distinzione fra mera fornitura, che prevede l’applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/08, e posa in opera del calcestruzzo, per la quale invece è necessario redigere il POS, sta proprio nel concetto che si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in
cui il lavoratore non tiene e non manovra il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.

Dopo queste indicazioni e precisazioni la situazione sembrava essere stata chiarita. Una sentenza del marzo 2017, la n. 11739 della Corte di Cassazione penale, ha nuovamente posto il problema della richiesta di POS per la consegna del calcestruzzo mediante pompaggio. La sentenza ha infatti affermato che, nel caso di pompaggio, la prestazione da parte del fornitore di calcestruzzo di personale addetto alla movimentazione del braccio della pompa, rappresenterebbe un’esecuzione d’opera e, pertanto, nella situazione oggetto della sentenza l’azienda avrebbe dovuto consegnare un POS.

A seguito della sua pubblicazione, molti coordinatori per la sicurezza in cantiere la stanno prendendo a riferimento, tornando a fare richiesta del POS, a prescindere che vi sia mera fornitura o posa in opera del calcestruzzo.

La sentenza di marzo 2017 costituisce un’occasione per chiarire la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza nel caso di fornitura di calcestruzzo, le modalità per effettuare il coordinamento fra le due tipologie di imprese, delineando ruoli e responsabilità, i contenuti dell’informazione e formazione del personale delle imprese fornitrici addetto al trasporto e alla consegna del calcestruzzo. ”

Indicazioni operative contenute nella procedura ministeriale

Dopo una parte generale, nella quale viene riepilogata la normativa di riferimento, ovvero gli artt. 26 commi 1 e 2 e 96 comma 1 bis del d.lgs. 81/08 e s.m.i., il cuore della procedura emanata dal Ministero è rappresentato da una tabella nella quale vengono riportati, per ciascuna delle fasi attraverso cui si articola la consegna del calcestruzzo in cantiere, i rischi specifici e le necessarie misure preventive e protettive che devono essere messe in atto dal responsabile dell’impresa esecutrice e dal lavoratore dell’impresa fornitrice.

Le fasi esaminate nella procedura sono le seguenti:

- accesso e transito dei mezzi in cantiere
- operazioni preliminari allo scarico (fra cui rientra, ad esempio, il piazzamento del mezzo)
- operazioni di scarico con autobetoniera (scarico in benna o secchione movimentato da gru, scarico diretto con tratti di canala aggiuntiva, scarico in pompa di calcestruzzo)
- operazioni di pompaggio (uso del braccio dell’autobetonpompa e della pompa)
- operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia e lavaggio).

Nel trattare la fase del pompaggio, oggetto della citata sentenza, la procedura identifica tale operazione come utilizzo del braccio della pompa, in quanto la movimentazione del braccio è considerata in tutto e per tutto un metodo di consegna, alla stregua della movimentazione del braccio delle gru con cui si scaricano vari componenti in cantiere, e non una partecipazione alla posa in opera. Al paragrafo 6.4, fra i compiti del lavoratore dell’impresa fornitrice, c’è infatti quello di non partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, non tenendo e non manovrando il terminale in gomma della pompa.

Il terminale è l’estremità mobile attaccata al braccio della pompa mediante una flangia, dalla quale fuoriesce il calcestruzzo, e che l’addetto al getto dell’impresa esecutrice manovra per direzionare il flusso del calcestruzzo nella cassaforma. Tale operazione non rientra nelle mansioni del pompista, così come previsto dal programma formativo di cui all’Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012, necessario, come noto, ai fini del conseguimento del patentino obbligatorio per svolgere l’attività di operatore pompista.

Anche se non è obbligatoria la redazione del POS da parte dei fornitori, la procedura del ministero richiede che le informazioni con l’impresa cliente vengano scambiate, ad esempio nell’ambito di una riunione di coordinamento, attraverso documenti cartacei di cui sia possibile tenere traccia sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso specifico di infortunio.

E’ consigliabile che tale riunione sia promossa dallo stesso coordinatore per la sicurezza di cantiere, in modo da avere la possibilità di chiarire e constatare personalmente natura della prestazione ed efficacia delle informazioni scambiate.

La procedura contiene in allegato due modelli: uno con il quale il fornitore di calcestruzzo può comunicare informazioni all’impresa esecutrice sulle caratteristiche dei propri mezzi, sugli operatori che si recheranno in cantiere e, soprattutto, sui rischi associati a ciascuna fase della consegna del calcestruzzo (Figura 1).

L’altro modello serve all’impresa esecutrice per comunicare dettagli sul cantiere di consegna, come ad esempio la situazione degli accessi, portanza e pendenza delle piazzole di scarico, presenza di linee elettriche, tipologia di area in
cui si trova il cantiere e così via (Figura 2). Tali informazioni possono essere riprese dal POS che l’impresa edile redige per la committenza, sulla base di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento.

Una copia di tali modelli informativi deve essere consegnata agli operatori addetti alla consegna del calcestruzzo. Nel caso, ormai sempre più frequente, di affidamento del servizio di consegna a soggetti terzi come “padroncini” o aziende di trasporto, l’autista dell’autobetoniera o il pompista devono ugualmente ricevere copia di entrambi i moduli, come se fossero dipendenti diretti dell’impresa fornitrice.

Si può certamente affermare, esaminando i due modelli allegati alla procedura per la fornitura di calcestruzzo, che le richieste di informazioni in essi contenute risultano di gran lunga più efficaci e calzanti ai fini della prevenzione dei rischi dei lavoratori coinvolti di un POS, i cui contenuti minimi, indicati nel Testo Unico sulla Sicurezza, non possono essere soddisfatti da un mero fornitore di calcestruzzo, che non ha tutte le informazioni necessarie per la redazione.

In conclusione, la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere può essere considerata una “buona prassi” con la quale le imprese esecutrici e i loro fornitori di calcestruzzo, ma anche i coordinatori, possono attuare gli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dalla legge, anche nei confronti del committente e dei suoi rappresentanti in cantiere.

_______

Fonte: CNI

Vedi Documento



...

Collegati:


Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Ultimi inseriti

Giu 19, 2025 114

Decreto 19 maggio 2025 n. 85

Decreto 19 maggio 2025 n. 85 ID 24145 | 19.06.2025 Decreto 19 maggio 2025 n. 85 Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo… Leggi tutto
Proposta restrizione sostanze contenenti cromo VI
Giu 19, 2025 152

ECHA - Proposta restrizione sulle sostanze contenenti Cromo (VI)

ECHA - Proposta restrizione sulle sostanze contenenti Cromo (VI) ID 24142 | 19.06.2025 / In allegato Le sostanze a base di Cromo (VI) sono tra i più potenti cancerogeni sul luogo di lavoro e rappresentano un grave rischio per la salute dei lavoratori. Anche le persone che vivono in prossimità di… Leggi tutto
Giu 19, 2025 127

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 ID 24140 | 19.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei… Leggi tutto
Giu 19, 2025 127

Regolamento (UE) 2025/1214

Regolamento (UE) 2025/1214 ID 24139 | 19.06.2025 Regolamento (UE) 2025/1214 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

EN 17975 2025
Giu 18, 2025 147

EN 17975:2025

EN 17975:2025 ID 24136 | 18.06.2025 / Preview in allegato EN 17975:2025Manutenzione - Processi di controllo del rischio energetico e dei fluidi nelle attività di manutenzione - Linee guida Valido dal 16.06.2025 Documenti di base EN 17975:2025 Questo documento fornisce agli utenti una guida per la… Leggi tutto
CP Sez  3 del 06 giugno 2025 n  21277
Giu 13, 2025 472

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277

CP Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 / Responsabilità mancata nomina coordinatore per la sicurezza ID 24110 | 13.06.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 Crollo al PalaTrieste: confermata la responsabilità per mancata nomina del coordinatore per la sicurezza ...… Leggi tutto