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Modello comunicazione esenzione nomina consulente ADR

ID 7202 | | Visite: 22852 | Documenti Riservati Trasporto ADRPermalink: https://www.certifico.com/id/7202

Modello comunicazione esenzione consulente ADR

Modello comunicazione esenzione nomina consulente ADR

In allegato modello di Comunicazione esenzione di nomina consulente ADR, ai sensi dell'articolo 11 D.lgs 35/2010, in formato .doc/pdf.

Il modello riguarda l'esenzione per tipologia di attività ed interessa precisamente le imprese che effettuano operazioni con merci scarsamente pericolose, ovvero materie od oggetti classificati nella categoria di trasporto 3 alla colonna 15 della tabella A  del capitolo 3.2 ADR. 

L'impresa può avvalersi di tale esenzione solo previa autocertificazione e manifestazione esplicita dell'intenzione di utilizzare questa forma di esenzione.

Condizioni per esenzione per tipologia di attività

Queste operazioni devono essere svolte in forma non continuativa o in forma accessoria all'attività principale.

Le imprese così individuate sono quelle che effettuano:

1. trasporti in colli o alla rinfusa di merci cui è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;

2. operazioni di carico delle merci di cui al punto 1.

3. operazioni di carico in cisterne di materie classificate nella categoria di trasporto 3 (ovvero residui di lavorazione e di rifiuti prodotti dall'impresa stessa).

L'esenzione in parola è operante se sussistono le seguenti due condizioni:

1. numero massimo annuo di operazioni fissato in 24, con limite massimo di 3 operazioni mensili);

2. quantità massima annua non superiore a 180t.

D.lgs 4 febbraio 2000, n. 40

Art. 3. comma 6 - Obblighi del capo dell'impresa

Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese esercenti le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unita' di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;

b) le imprese esercenti le attivita' di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attivita' principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosita' o di inquinamento minimi.

L'esenzione per tipologia di attività si rende effettiva per l'impresa che comunica l'intenzione di avvalersene all'UMC nella circoscrizione in cui ha sede o rappresentanza legale, PRIMA DI DARE AVVIO, per ciascun anno solare, alle specifiche attività.

La comunicazione (di cui al modello ivi allegato) deve avvenire in forma scritta.

L'impresa che intenda avvalersi dell'esenzione per anni consecutivi deve allegare copia della comunicazione relativa all'anno precedente (corredata delle annotazioni relative alle singole operazioni effettuate). 

Effettuata la comunicazione è necessario che l'impresa predisponga una copia della stessa sulla quale vanno riportati per ogni partita di merce in esenzione:

- data dell'operazione

- tipo e quantità di merce trasportata o caricata.

I trasporti effettuati in regime d'esenzione per quantità trasportate non concorrono alla determinazione del numero massimo di viaggi annuali o mensili e alla quantità massima annuale consentita per l'esenzione per tipologia di attività.

Circolare n. A26/2000/MOT del 14.11.2000

[…]
6. Esenzioni

L'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.

Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).

E' appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.

Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e seguenti, del medesimo decreto ministeriale devono darne comunicazione all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'ufficio ne terrà conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.

Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.

A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella, di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.

Ogni trasporto dovrà essere accompagnato da una copia fotostatica della comunicazione.

 D.Lgs 35/2010 

Art 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 

1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN. 

2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza. 

3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa. 

[alert]4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN. 
...
14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto. 

...

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Tags: Merci Pericolose Consulente ADR Abbonati Trasporto ADR

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