Decreto 15 luglio 2015

Decreto 15 luglio 2015
Modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l’applicazione degli indicatori previsti dal Piano d’Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Decreto 2...

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1478 della Commissione del 3 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, considerando quanto segue:
(1) L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («l'elenco europeo») è stato istituito mediante la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione ed è stato modificato dalla decisione di esecuzione (UE)
2018/684 della Commissione.
(2) Il Regno Unito ha informato la Commissione in merito all'autorizzazione rilasciata a un impianto di riciclaggio delle navi stabilito sul suo territorio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 e ha fornito alla Commissione tutte le informazioni necessarie al fine dell'inclusione di detto impianto nell'elenco europeo.
(3) L'autorizzazione di due impianti di riciclaggio delle navi situati in Polonia è scaduta il 28 aprile 2018 e la Commissione non ha ricevuto informazioni dalla Polonia in merito al rinnovo, avvenuto o previsto, delle autorizzazioni concesse agli impianti citati per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. Pertanto, i due impianti non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013 e dovrebbe essere rimossi dall'elenco europeo conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento.
(4) Occorre pertanto modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
(5) Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è tuttora in corso. La Commissione adotterà atti di esecuzione pertinenti agli impianti di riciclaggio delle navi situati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione.
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
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ALLEGATO ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013
Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro dell'Unione
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GUUE L 249/6 del 04.10.2018
Entrata in vigore: 24.10.2018
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