Conferenza di Bonn sui cambiamenti climatici - (COP5)
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Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M. 120/2014
La circolare n. 150 del 26 settembre 2018 fornisce dei chiarimenti sulla dimostrazione del requisito della capacità finanziaria.
Oggetto: Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M.120/2014.
Il nuovo regolamento dell'Albo (decreto interministeriale 3 giugno 2014, n. 120) ha modificato quanto precedentemente previsto dal D.M. 406/98 in materia di dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo; infatti, mentre l'articolo 11, comma 2, dell'abrogato D.M. n. 406/ 98 prevedeva, in alternativa a vari documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, l'esibizione di "referenze bancarie", l'articolo 11, comma 2, del decreto interministeriale 3 giugno 2014, n. 120, dispone che il requisito in questione possa essere dimostrato mediante "affidamenti bancari".
La genericità del D.M. 406/ 98 nel prevedere l'esibizione di "referenze bancarie", aveva consentito al Comitato nazionale di individuare la possibilità di dimostrare il requisito di capacità finanziaria mediante l'attestazione di un affidamento rilasciato da imprese autorizzate all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria.
Con il decreto interministeriale 3 giugno 2014, n. 120 è venuto meno il generico riferimento alle "referenze bancarie" ed è chiaramente indicato l'affidamento bancario, strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari, quale unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria.
Tutto ciò premesso, il Comitato nazionale ha chiarito che la nuova disposizione regolamentare deve essere applicata anche alle altre categorie d'iscrizione. Pertanto, solo l'affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l'iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.
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Fonte: Albo Nazionale gestori ambientali
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