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Europe, Rome

Depositi di carta: Quadro normativo Prevenzione Incendi

ID 6825 | | Visite: 93666 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/6825

Depositi carta prevenzione incendi

Depositi di carta: Quadro normativo Prevenzione Incendi / Att. 34 DPR 151/2011 / Rev. 1.0 2022

ID 6825 | Rev. 1.0 del 06.03.2022

In allegato Documento quadro normativo di Prevenzione Incendi per l'attività n. 34 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

Attività rientrante nell'Obbligo del Codice di Prevenzione Incendi

Con Decreto 12 aprile 2019 Modifiche al Testo Unico PI (RTO) - Eliminazione doppio binario

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n.95 del 23-04-2019) Entrata in vigore: 20.10.2019

L'attività 34 è soggetta all'obbligo di applicazione del Decreto 3 agosto 2015.

Attività 34 (Attività non normata)

DPR 151/2011
Attività n. 34 34 - A 34 - B 34 - C
Depositi di carta, cartoni e prodotti
cartotecnici, archivi di materiale cartaceo,
biblioteche, depositi per la cernita della
carta usata, di stracci di cascami e di fibre
tessili per l’industria della carta, con
quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
--- Fino a 50.000 kg Oltre 50.000 kg
DM 16/02/82
Attività n. 43  
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li

La nuova attività inserisce, fra i depositi di carta, gli "archivi di materiale cartaceo e le biblioteche".

Per essa si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate. Per tale attività il chiarimento Chiarimento 17/07/03, n° P682/4101 sott. 106/77 individua la sua assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Le norme tecniche da applicare possono essere quelle di cui alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, fra i quali il DM 10/03/98, o, in alternativa, quelle riportate nel Codice di Prevenzione Incendi DM 03/08/2015.

Per gli archivi, come norma di riferimento, si può utilizzare la parte specifica del Decreto 22/02/2006 (vedi sotto) relativo agli edifici e/o locali destinati ad uffici (att. 71), mentre per gli edifici di interesse storico-artistico, destinati a biblioteche od archivi, si può utilizxzare il DPR 30/06/95 n. 418 (vedi sotto) (att. 72). 

Decreto 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
(GU n. 51 del 02.03.2006)

D.P.R. n. 418 del 30/6/1995 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.
(GU n.235 del 07.10.1995)

Documento completo in allegato

Depositi carta   Quadro normativo prevenzione incendi

Normativa principale 

Decreto 22 febbraio 2006 (per archivi all'interno di edifici adibiti ad uffici rientranti nel campo di applicabilità del decreto stesso)

Decreto 22 febbraio 2006

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
(GU n. 51 del 02.03.2006)
...

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD UFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI.

8. Attivita' accessorie.

8.3. Archivi e depositi.

8.3.1. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 15 m2.

1. E’ consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 15 m2 , anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni: gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI/EI 30; il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all’impianto di segnalazione e allarme; all’esterno del locale, in prossimita' della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A 89B; il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2.

8.3.2. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 50 m2.

1. E’ consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 50 m2 , alle seguenti condizioni: gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60; la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e' ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreche¤ sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L’aerazione naturale puo' essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione; il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all’impianto di segnalazione e allarme; sia all’interno che all’esterno del locale, in prossimita' della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B; il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2 .

8.3.3. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 50 m2.

1. E’ consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2° interrato, di superficie superiore a 50 m2 , alle seguenti condizioni: la superficie lorda di ogni singolo locale non puo' essere superiore a 1000 m2 per i piani fuori terra e a 500 m2 per i piani interrati; gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con il carico di incendio e comunque almeno REI/EI 90; la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e' ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreche¤ sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta; l’aerazione naturale puo' essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione; il deposito deve essere protetto da impianto automatico di rivelazione, segnalazione ed allarme; all’interno di ogni locale deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B; il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2.

2. Per depositi con carico di incendio superiore a 60 kg/m2 ovvero con superficie superiore a 200 m2 , devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni: l’accesso deve avvenire dall’esterno, attraverso spazio scoperto o intercapedine antincendi, oppure dall’interno, tramite filtro a prova di fumo; l’aerazione, esclusivamente di tipo naturale, deve essere ricavata su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i locali interrati, su intercapedine antincendi; il locale deve essere protetto da impianto di spegnimento automatico.

DPR 30/06/95 n. 418 (biblioteche e archivi in edifici di interesse storico-artistico)

DPR 30/06/95 n. 418

Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi
(GU n.235 del 07.10.1995)

Art. 1 - Campo di applicazione
1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino normalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati a contenere biblioteche ed archivi.
2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.
...
Art. 5 - Depositi
1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi non inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati.
2. Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno di autochiusura.
3. Nei depositi il cui carico di incendio è superiore a 50 kg/m2 debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme.
4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.
...

Procedure

Data Chiarimento/Circolare Argomento
17/07/2003 Chiarimento 17/07/03, n° P682/4101 sott. 106/77 Punti 42 e 43 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982.


Chiarimento PROT. n° P682/4101 sott. 106/77

Roma, 17 luglio 2003

OGGETTO: Punti 42 e 43 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

QUESITO: Con riferimento alle attività in oggetto, si chiede di conoscere se uno stabilimento per l’allestimento di carta e/o prodotti cartotecnici con numero di addetti inferiori a 25, con quantitativi globali di materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li ma con deposito comunque di entità superiore a 50 q.li, si configuri come attività rientrante al punto 43 del D.M. 16.02.1982, posto che il tenore letterale della definizione del punto 42 sembrerebbe escludere tale evenienza.

RISPOSTA: In relazione al quesito inerente l’oggetto di cui alla nota che si riscontra, lo scrivente Ufficio è dell’avviso che l’attività descritta rientri tra quelle individuate al punto 43 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Att. 42 Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg

Att. 43 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.


Norme applicabili

Disposizioni specifiche P.I.

D.M. 30 novembre 1983
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi

D.M. 10/03/1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

DM 31/03/2003
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

DM 03/11/2004
Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

DM 15/03/2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.

DM 15/09/2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Decreto 16/02/2007
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

DM 09/03/2007
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DM 20/12/2012
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Codice di Prevenzione incendi

Codice di Prevenzione incendi

DM 03/08/2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Normativa/Prassi

Data

Normativa/Prassi

24/09/1985

Lettera circolare prot. n. 19917/4161 del 24-09-1985
Prevenzione incendi negli archivi - Interpretazione norme esistenti

22/02/2006

DM 22/02/06
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

08/06/2011

Chiarimento PROT. n° 0008274 213/032101.01.4122.056
Quesito in merito all’applicazione del D.M. 09/03/2007. (Relativo alle caratteristiche R/REI che deve avere un  soppalco metallico, seppure indipendente dalle restanti strutture, quando incorporato in modo permanente in una costruzione con livello II di prestazione. N.d.R.)

21/05/2013

Chiarimento 21/05/13, n° 6959
Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi. (Relativo a quali attività considerare quando una regola tecnica, preesistente all’entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell’abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle “attività soggette a controllo” e, per esclusione, “non soggette”. N.d.R.)

11/03/2014

Chiarimento 11/03/14 n. 2843
Archivio di Stato sito in XXXX, Via YYYY - richiesta parere. (Relativo alla possibilità di applicazione del DPR 418/95 - inerente le misure di prevenzione incendi per gli archivi storici in edifici vincolati - ad edifici non sottoposti a tutela dello stato. N.d.R.)

15/12/2015

Chiarimento 15/12/15 n° 14801
Classificazione di resistenza al fuoco per le scaffalature metalliche installate all’interno di un edificio magazzino - Quesito

Altro

ISO 11799:2015 
Information and documentation - Document storage requirements for archive and library materials

Annex A - Fire



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