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Lavori usuranti e gravosi | Quadro normativo

ID 6515 | | Visite: 68302 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/6515

Lavori usuranti quadro normativo

Lavori usuranti e gravosi | Quadro normativo

Scheda completa allegata Luglio 2018

Il presente elaborato illustra la panoramica normativa propria delle c.d. attività di lavoro usurante e di lavoro con mansioni particolarmente pesanti o gravose, individuando gli interventi normativi che si sono susseguiti da 1993 ad oggi.

In allegato, inoltre, il testo consolidato del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, riservato Abbonati, così come modificato:

dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335 (in SO n.101, relativo alla G.U. 16/08/1995, n.190);

ed il testo consolidato Decreto Legislativo 21 aprile 2011 n. 67, riservato Abbonati, così come modificato da:

Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l'art. 24, comma 17)
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300)
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in SO n.70, relativo alla G.U. 30/12/2015, n.302)
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (in SO n.57, relativo alla G.U. 21/12/2016, n.297)

Fonti normative:

D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 
D.M. del 19 maggio 1999
Decreto Legislativo 21 aprile 2011 n. 67
Circolare INPS n. 59 del 29 marzo 2018
Circolare INPS n. 90 del 24 maggio 2017
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 
Decreto 5 febbraio 2018 
Decreto 20 Settembre 2017
Decreto MPLS 18 Aprile 2018

_____________

Ndr

Il significato di “usura”, applicato al lavoro, è determinato in base alla sua definizione comune, che è quella di logoramento, deterioramento, consumo. Il concetto di lavoro usurante si riferisce ad attività che per la loro gravosità determinano un invecchiamento precoce. La letteratura scientifica in materia di medicina del lavoro e medicina legale asserisce che dopo una certa età le capacità psicofisiche necessarie per l’espletamento di alcune attività in particolare manuali in condizione di efficienza e sicurezza si riducono fino a venire completamente meno.

Il lavoro usurante, definito a livello previdenziale, non trova, allo stato attuale, un’uguale correlazione definitoria a livello normativo di salute e sicurezza sul lavoro.

Pur non essendo, pertanto, presente un riferimento normativo che leghi o definisca il lavoro usurante, così come definito a livello previdenziale, a livello, altresì, di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08), sarebbe quanto mai opportuno, valutare il rischio, inserendo proprio il lavoro usurante come fattore aggravante sul calcolo del rischio.

Difatti, Il lavoro gravoso va distinto attraverso delle tabelle; attraverso una normativa che esiste a livello europeo del 2008 sul rischio di stress lavoro correlato, attraverso le tabelle dell'Inail relative agli infortuni - quindi quanti infortuni avvengono in un determinato lavoro e che incidenza hanno questi infortuni col crescere dell'età - e alle malattie professionali.

Sarebbe buona norma valutare in termini di sicurezza e salute sul lavoro, il rischio lavori usuranti, per i lavoratori dai 50 anni in poi, alla luce anche dei recenti sviluppi in tema di valutazione invecchiamento attivo sul lavoro, come il calcolo dell'indice WAI Work Ability Index, ed il metodo ARAI – Age Risk Assessment Index ®, attraverso il quale è possibile eseguire una valutazione numerica della valutazione del rischio pesata in relazione all’età (tipo "markers") [vedi Invecchiamento attivo sul lavoro | Indice WAI | Metodo ARAI®].

Excursus

...

La prima definizione del concetto di lavoro usurante e la definizione di un elenco di questo tipo di mansioni è rintracciabile al  D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 - Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.

Art. 1.D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374

1. Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.

2. Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che può essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Elenco attività particolarmente usuranti

Tabella A - D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374

Le categorie di lavori considerati usuranti sono:

- lavoro continuativo notturno
- lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati
- lavori in galleria, cava o miniera
- lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all’interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie
- lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall’addetto alla costruzione di camini e dal copriletto
- lavori in cassoni ad aria compressa
- lavori svolti dai palombari
- lavori in celle frigorifere o all’interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi
- lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell’industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo
- autisti di mezzi rotabili di superficie
- marittimi imbarcati a bordo
- personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione chirurgia d’urgenza
- trattoristi
- addetti alle serre e fungaie
- lavori di asportazione dell’amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili. 

D.M. del 19 maggio 1999

L’articolo 2, (espressamente ripreso dal D.lgs. n. 67/2011), circoscrive ulteriormente le attività economiche interessate ridefinendone l’elenco.

Art. 2. D.M. del 19 maggio 1999

1. Nell'ambito delle attivita' particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:

"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';

"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuita';

"lavori in cassoni ad aria compressa";

"lavori svolti dai palombari";

"lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuita'.

Accesso anticipato Pensionamento lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

Decreto Legislativo 21 aprile 2011 n. 67

Il d.lgs. 67/2011 ha previsto la possibilità, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di beneficiare dell’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai limiti, oggettivi e soggettivi, fissati dalla normativa generale.

Art.1 Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualita';
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e' esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b),
c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni (...) negli ultimi dieci di attivita' lavorativa, (ovvero)
b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva, (...).
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attivita' lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di
quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
5. In via transitoria, per il periodo 2008-2011 i lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'eta' anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della legge n. 247 del 2007;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva inferiore di due unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di una unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;
d) per l'anno 2011, un'eta' anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.
6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011, la riduzione del requisito di eta' anagrafica prevista al comma 5 non puo' superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette attivita' lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
7. Ai fini dell'applicazione del commi 6 e 6-bis, e' considerata, tra le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo piu' lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto anche una o piu' delle attivita' di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attivita' specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla meta'.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purche', in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Specificazione attività gravose

Decreto 5 febbraio 2018 Specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205 GU Serie Generale n.47 del 26-02-2018

Nel DM 5-2-2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.2.2018, il Ministero del lavoro ha fornito l'elenco completo e dettagliato delle attività e delle mansioni con i relativi codici ISTAT.

Art. 1.
In attuazione dell’art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ai fini di quanto disposto dai commi 147, 148 e 163 del medesimo articolo, le professioni di cui all’allegato B della legge sono ulteriormente specificate dall’allegato A al presente decreto.

...

Allegato A
A) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
Classificazioni Istat 6.1 - 8.4.1 - 8.4.2
Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.
Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonche' del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse.
Fanno parte di tale gruppo gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche.
B) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
Classificazioni Istat 7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4
Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
Le professioni comprese in questa unita' manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.
Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.
C) Conciatori di pelli e di pellicce
Classificazioni Istat 6.5.4.1
Le professioni comprese in questa unita' si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilita', calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.
D) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
Classificazioni Istat 7.4.1.1 e personale viaggiante
Conduttori di convogli ferroviari
Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.
Personale viaggiante
Personale che espleta la sua attivita' lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari.
E) Conduttori di mezzi pesanti e camion
Classificazioni Istat 7.4.2.3
Le professioni comprese in questa unita' guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili
F) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
Professioni sanitarie infermieristiche
Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 739
Professioni sanitarie ostetriche
Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 740
Le attivita' devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere
G) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
Classificazioni Istat 5.4.4.3
Addetti all'assistenza personale
Le professioni comprese in questa unita' assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attivita' quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualita' della vita. Attivita' espletate anche presso le famiglie
H) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
Classificazioni Istat 2.6.4.2
Le professioni comprese in questa unita' organizzano, progettano e realizzano attivita' didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in eta' prescolare. Programmano tali attivita', valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.
L'ambito della scuola dell'infanzia comprende : a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell'infanzia statali e paritarie.
I) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
Classificazioni Istat 8.1.3.1
Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.
L) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
Classificazioni Istat 8.1.4.1 - 8.1.4.3
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali
Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.
Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.
M) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Classificazioni Istat 8.1.4.5
Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Le professioni classificate in questa unita' provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.
N. Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca
Classificazioni ISTAT 6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 - 8.3.1 - 8.3.2
Rientra in questa categoria il personale dipendente inquadrato con qualifica di operaio che svolge le seguenti attività:
- Operai agricoli specializzati: pianificano ed eseguono tutte le operazioni necessarie a coltivare prodotti agricoli destinate al consumo alimentare e non, rendendo produttive colture in pieno campo, coltivazioni legnose, vivai, serre ed orti stabili
- Operai specializzati della zootecnia: si occupano della cura, della alimentazione e della custodia di animali da allevamento per produrre carne o altri prodotti destinati al consumo alimentare o alla trasformazione e produzione industriale.
- Altri operai agricoli: curano e mettono a produzione in modo non specialistico o univoco una o più tipologie di coltura e di allevamento.
- Operai non qualificati nell'agricoltura e nella manutenzione del verde: svolgono compiti semplici e routinari per la coltivazione agricola e per la manutenzione parchi, giardini e delle aree verdi.
- Operai non qualificati addetti alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia : svolgono compiti semplici e routinari per la cura e l'accompagnamento degli animali, per il mantenimento delle foreste e per la pesca e la caccia.
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
Classificazioni Istat 6.4.5.2 - 6.4.5.3
Rientra in questa categoria il personale dipendente imbarcato delle imprese di pesca e delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che svolge le seguenti attività:
- Pescatori della pesca costiera ed in acque interne : si occupano della pesca costiera e in acque interne, svolgono tutte le operazioni relative alla ricerca, l'abbattimento e la cattura di specie ittiche o comunque acquatiche, quali crostacei, molluschi, spugne, telline, destinati all'alimentazione o alla trasformazione industriale.
- Pescatori d'alto mare: ricercano, abbattono e catturano in alto mare pesci, molluschi, crostacei, spugne ed altri prodotti acquatici destinati all'alimentazione o alla trasformazione industriale.
P. Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011
Classificazioni Istat 7.1.2.1 - 7.1.2.2 - 7.1.2.3 - 7.1.3
Rientra in questa categoria il personale dipendente inquadrato con qualifica di operaio che svolge le seguenti attività e non già ricompreso tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011
- Fonditori, operatori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia): conducono macchine e impianti di caricamento e di posizionamento dei minerali e dei rottami nei forni ed altoforni, conducono questi ultimi; conducono gli impianti siderurgici di colata in lingotti, lastre e barre e taglio della ghisa, del ferro e dell’acciaio prodotti.
- Operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori di laminatoi: conducono macchine e impianti di caricamento del metallo in forni di seconda fusione e conducono questi ultimi; conducono treni ed impianti di laminazione a freddo e a caldo delle colate di ferro e acciaio.
- Operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli: conducono macchine e impianti, basati su tecnologie diverse, per la tempera, la ricottura e per altri trattamenti termici di metalli e leghe metalliche.
- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati: conducono impianti e macchinari per la lavorazione di materiali inerti a base di sabbie terre ed argille, impianti e forni per la produzione e la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali simili e di laterizi.
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne
Classificazioni Istat 7.4.5 e personale viaggiante
Rientra in questa categoria il personale dipendente che svolge le seguenti attività:
- Marinai di coperta e operai assimilati: Le professioni comprese in questa classe conducono macchine e motori navali, barche e battelli; supportano le operazioni di trasporto marittimo.
- Personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne

[...segue in allegato]

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