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Impianti elettrici Locali uso medico | CEI 64-8/7 e Registro verifiche

ID 6453 | | Visite: 89473 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/6453

Impianti elettrici Locali uso medico CEI 64 8 7 e Registro verifiche 2022

Impianti elettrici Locali uso medico | CEI 64-8/7 e Registro verifiche e manutenzioni / Ed. 2022

ID 6453 | Rev. 1.0 del 28.02.2022 / Documento aggiornato CEI 64-8:2021

Rev. 1.0 del 28.02.2021 / CEI 64-8 (2021)

Il Documento Rev. 1.0 del 28.02.2022 è aggiornato all'Ed. VIII della CEI 64-8 (2021)

Il presente elaborato illustra le disposizioni legislative e normative per lo svolgimento delle verifiche, controlli e manutenzione degli impianti elettrici nei locali medici tra cui le norme tecniche CEI 64-8/6 e CEI 64/710, fornendo, inoltre, un modello di Registro delle verifiche e manutenzioni, in formato .doc (riservato Abbonati) editabile.

Gli Interventi di verifica, controllo e manutenzione su un impianto elettrico di un locale medico possono essere schematizzati in 3 tipologie:

1. Verifiche periodiche di messa a terra e scariche atmosferiche (CEI 0-14 e D.P.R. 462/2001) | Scadenza: biennale
2. Verifiche iniziali / periodiche / Straordinarie (CEI 64-8/6 e CEI 64-8/710)  | Scadenza: da intervento 
3. Manutenzione Ordinaria e Straordinaria non rientranti in 1 e 2 e di cui alla CEI 0-10 | Scadenza: programmata / se necessaria

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Normativa di riferimento:
- D.P.R. 462/2001
- D. Lgs 81/08

Norme tecniche di riferimento:
- CEI 64-8/6 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 6: Verifiche
- CEI 64-8/7 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari (punto 710 Locali uso medico)
...

Excursus

I controlli ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs 81/08 hanno per oggetto tutto l’impianto elettrico, non solo l’impianto di messa a terra, oltre all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Ancora non è stato emanato il decreto di cui al comma 2 dell’art. 86, che avrebbe dovuto stabilire le modalità e i criteri per l’effettuazione dei controlli, pertanto si può ritenere che questi siano gli stessi di una verifica.

D.Lgs. 81/08

Art. 86. Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. (*)

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. Il MISE avrebbe dovuto definire, tramite un decreto attuativo, di cui al comma 2, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, che alla data, sono inerenti solo gli impianti di terra e impianti di protezione dai fulmini secondo il D.P.R. 462/2001, ma non per gli impianti elettrici nel loro complesso.

(*) L'assenza del decreto attuativo non rimanda l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare regolare manutenzione all'impianto elettrico nel suo complesso, di mantenere un registro dei controlli a disposizione dell'autorità di vigilanza.

La verifica di un sistema elettrico collegato alla rete può essere effettuata con riferimento alla norma CEI 64-8/6, che fornisce le prescrizioni per le verifiche di qualsiasi impianto elettrico.

Per gli impianti elettrici nei locali a uso medico, ulteriori prescrizioni si trovano nella norma CEI 64-8/7-710 (Ed VIII 2021).

In aggiunta a quanto previsto da tali norme, prescrizioni e considerazioni aggiuntive specifiche per i lavori elettrici possono essere trovate nella norma CEI 11-275 (la IV edizione è in vigore dall’aprile 2014).

Una guida alle verifiche degli impianti elettrici è la guida CEI 64-14.

Guide alle verifiche ai sensi del D.P.R. 462/2001 sono la:

Guida Inail del 2012
- Guida CEI 0-14.

Riferimenti CEI verifiche impianti elettrici locali medici

In assenza del decreto con le modalità e i criteri di effettuazione ed i valori temporali delle verifiche sugli impianti elettrici dei locali medici, possono essere quelli riportati nelle norme:

- al punto 62.2.1 della CEI 64-8/6
- al punto 710 della CEI 64-8/7

Tipi di verifica

Dal punto di vista della terminologia adottata dalle norme tecniche, le verifiche si dividono in:

- verifica iniziale e

- verifiche periodiche, anche se, a volte, durante la realizzazione dell’impianto possono essere svolte delle verifiche parziali che hanno lo scopo di ausilio alla prosecuzione dei lavori.

La verifica iniziale serve per determinare la conformità dell’impianto allo stato dell’arte in vigore (al fine anche del rilascio della dichiarazione di conformità), per controllare la conformità dell’installazione al progetto e per identificare eventuali difetti dell’impianto.

Le verifiche iniziali, da eseguire prima della messa in servizio iniziale, devono essere ripetute dopo modifiche o riparazioni, prima della nuova messa in servizio

[...]

Le verifiche periodiche sono volte a determinare la permanenza nel tempo dei requisiti di funzionalità e sicurezza dell’impianto e di tutte le apparecchiature che lo costituiscono.

Le verifiche periodiche sono utili a confermare che l’impianto non sia danneggiato o deteriorato, in modo da ridurre la sicurezza, e per identificare eventuali difetti dell’impianto che non sono stati messi in evidenza con le verifiche precedenti.

L’esito di qualsiasi tipo di verifica è verbalizzato ed è tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Impianti elettrici Locali uso medico CEI 64 8 7 e Registro verifiche 2022   Fig  1

Tabella 1 - Verifiche iniziali (Update CEI 64-8 Ed. VIII 2021)

Verifiche straordinarie

D.P.R. 462/2001

“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositividi protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”

Art. 7 - Verifiche straordinarie

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

a) esito negativo della verifica periodica; 
b) modifica sostanziale dell’impianto; 
c) richiesta del datore del lavoro.

Nel caso in cui la verifica si sia conclusa con esito negativo a causa di qualche non conformità allo stato dell’arte, oppure se l’impianto è stato sottoposto a modifiche sostanziali (ad es. aggiunta di una nuova parte o rifacimento completo di un’altra parte), o se il datore di lavoro ritiene che vi siano le condizioni per una verifica prima che sia trascorso il periodo di tempo prestabilito (ad es. perché ha effettuato riparazioni e/o sostituzioni di componenti deteriorati), è facoltà del datore di lavoro richiedere una verifica straordinaria, secondo le modalità descritte nell’art. 7 del D.P.R. 462/2001

CEI 64-8/6 Frequenza delle verifiche

Secondo la CEI 64-8/6 (punto 62.2.1), la frequenza della verifica periodica di un impianto va determinata considerando il tipo di impianto e componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto.

In qualche caso, l’intervallo di tempo è stabilito da prescrizioni di carattere legislativo.

Secondo la CEI 64-8/6, l’intervallo di tempo può essere di alcuni anni (per esempio 5 anni), con l’eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un rischio maggiore, sono richiesti intervalli di 2 anni:

- gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Sezione 751);
- i locali medici (Sezione 710);
- i cantieri di costruzione e demolizione (Sezione 704);
- locali di pubblico spettacolo (Sezione 752).


[...]

CEI 64-8/7

La CEI 64-8/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari, è la norma di riferimento per Impianti elettrici in Ambienti ed applicazioni particolari, tra le quali rientrano i locali uso medico al punto 710.

Classificazione locali medici: 0 / 1 / 2
Nei locali medici di gruppo 0 è sufficiente un impianto elettrico ordinario, ma vige l’obbligo del progetto ai sensi del d.m. 37/08 (art. 5), tale obbligo vige, naturalmente, anche per gli impianti elettrici dei locali dei gruppi 1 e 2. Se il locale medico occupa solo una parte di un’unità immobiliare, ad esempio un appartamento, l’obbligo del progetto si estende all’intero impianto elettrico dell’unità

Nell'Allegato 710B (informativo) Tabella B1 sono riportati Esempi di classificazione dei locali ad uso medico:

Classificazione locali medici

710.6 Verifiche nei locali di gruppo 1 e 2

Devono essere registrate le date ed i risultati delle prove e delle misure di ciascuna verifica, la quale deve essere effettuata da un tecnico qualificato.

710.61 Verifiche iniziali

Le verifiche indicate nel seguito nei punti da a) a d) sono da aggiungere a quelle indicate nel Capitolo 61. Le verifiche devono essere effettuate prima della messa in servizio iniziale e, dopo modifiche o riparazioni, prima della nuova messa in servizio.

a) prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento di sistemi IT-M e dei sistemi di allarme ottico e acustico;
b) misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare (710.413.1.2.2.2);
c) misure delle correnti di dispersione dell’avvolgimento secondario a vuoto e sull’involucro dei trasformatori per uso medicale;
d) esame a vista per controllare che siano state rispettate le altre prescrizioni della presente Sezione.

Commento
710.61
a) La prova consiste nell’accertare l’intervento dell’allarme ottico e acustico simulando che la resistenza verso terra scenda al di sotto di 50 kΩ.
c) Questa prova non è necessaria se è già stata eseguita dal costruttore del trasformatore per uso medicale pur non essendo richiesta dalla Norma CEI EN 61558-2-15 (CEI 96-16)

710.62 Verifiche periodiche

Devono essere effettuate le seguenti verifiche periodiche nei seguenti intervalli di tempo indicati:

a) prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento: un anno;
b) controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili: un anno;
c) verifica del collegamento equipotenziale supplementare (locali gruppo 1 e 2): due anni;
d) prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione:
- prova a vuoto: un mese;
- prova a carico per almeno 30 min: quattro mesi;
e) prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore: sei mesi;
f) prova dell’intervento, con Idn, degli interruttori differenziali: un anno.


...

Le verifiche periodiche devono essere realizzate in stretta cooperazione con il responsabile medico, in modo da ridurre al minimo i rischi per i pazienti. 

 [...Segue

_________

Modello registro verifiche e manutenzione Impianti elettrici Locali uso medico

registro verifiche

In allegato modello di registro Verifiche e manutenzione impianti elettrici di locali ad uso medico, in formato .doc, editabile riservato Abbonati.

Il registro per i locali medici soddisfa le prescrizioni del DLgs 81/08 e della sezione 710 della Norma CEI 64-8 ed è aggiornato alla Ed. VIII (2021).

[...]

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