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Approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
GU Serie Generale n.141 del 20-06-2018
...
Art. 1.
1. È approvato l’accordo di programma di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. L’attuazione dell’accordo di programma di cui all’art. 1 è realizzata attraverso la stipula di apposite convenzioni, così come riportato all’art. 6 dell’accordo di programma medesimo.
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ACCORDO DI PROGRAMMA
ai sensi del Comma 5 dell’articolo 17-septies della Legge 134/2012 e dell’art. 2 del DPCM del 18 aprile 2016, recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
Articolo 2 (Oggetto e finalità)
1. Il presente Accordo è finalizzato alla individuazione dei programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul territorio nazionale per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui al comma 5, articolo 17-septies della Legge 134/2012, sulla base delle indicazioni contenute all’art. 3 del DM 503 del 22 dicembre 2015.
Articolo 3 (Programma degli interventi)
1. Gli interventi per la realizzazione di reti di ricarica pubbliche e private sul territorio nazionale vengono elencati nell’Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.
Articolo 4 (Elementi ammissibili a finanziamento)
1. Sono ammessi a finanziamento, le seguenti voci:
a. redazione del programma della mobilità elettrica,
b. progettazione dei siti di ricarica,
c. acquisto e l’installazione degli impianti (comprensivo delle opere necessarie alla messa in opera),
d. campagna di comunicazione mirata all’informazione all’utenza per quanto riguarda il servizio offerto purché il valore complessivo della componente c) non sia inferiore al 70% del valore complessivo del progetto.
2. I progetti garantiscono che la quota di cofinanziamento legata dell’intero intervento sia:
a. uguale o minore al 35% del valore del progetto per le azioni legate allo sviluppo di impianti che utilizzano una ricarica di tipo lenta/accelerata (gli impianti di ricarica devono garantire che almeno una presa garantisca l’erogazione di una potenza di 22 kW ovvero che l’unica presa garantisca l’erogazione di una potenza di 22 kW);
b. uguale o minore al 50% del valore del progetto per le azioni legate allo sviluppo di impianti che utilizzano una ricarica di tipo veloce o per la ricarica di tipo domestica.
3. I progetti devono garantire l’interoperabilità dei punti di ricarica nel rispetto di quanto contenuto nel comma 1 dell’art. 4 e nell’Allegato 1 (Specifiche tecniche) del Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016”
ALLEGATO 1
Elenco dei Programmi di Intervento (PdI)
per la realizzazione di reti di ricarica pubbliche e private sul territorio nazionale
CONVENZIONE
tra
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI
e
Regione / Provincia Autonoma
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