Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 36.213 *

/ Totale documenti scaricati: 21.140.226 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 36.213 *

/ Totale documenti scaricati: 21.140.226 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023




* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 36.213 *

/ Totale documenti scaricati: 21.140.226 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 36.213 *

/ Totale documenti scaricati: 21.140.226 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 36.213 *

/ Totale documenti scaricati: 21.140.226 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 36.213 *

/ Totale documenti scaricati: 21.140.226 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Decreto 28 marzo 2018 n. 69

ID 6370 | | Visite: 10629 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/6370

Decreto 28 03 2018 69

Cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso

Decreto 28 marzo 2018 n. 69 

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

GU Serie Generale n.139 del 18-06-2018

 Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/2018

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 3. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1;
b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1.

Art. 4. Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all’Allegato 2 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

2. Il produttore conserva presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

3. Il produttore conserva per cinque anni presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo

3. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

Art. 5. Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini dell’esenzione di cui al comma 1 deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

a) il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3;
b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell’allegato 1 parte b) ;
c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all’impianto del produttore;
d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto;
e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione;
f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
g) formazione del personale.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sistema di gestione ambientale è certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

Art. 6. Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Titolo III -bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 4.

3. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

_________

ALLEGATO 1 (articolo 3)

ALLEGATO 2 (articolo 4)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

...

Articolo 184-ter TUA - Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Collegati:


DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto MATTM 28 marzo 2018 n. 69.pdf)Decreto MATTM 28 marzo 2018 n. 69
 
IT1697 kB2177

Tags: Ambiente Rifiuti

Ultimi inseriti

Guidelines alternatives to higly hazardous pesticides
Set 26, 2023 122

Guidelines alternatives to highly hazardous pesticides

Guidelines alternatives to highly hazardous pesticides (HHPs) / UN Environment Programme ID 20472 | 26.09.2023 Highly hazardous pesticides (HHPs) are those that are acknowledged to be of a particularly high level of acute or chronic hazard to health or the environment according to internationally… Leggi tutto
Set 26, 2023 90

CEI 0-16, V2:2023-06

CEI 0-16, V2:2023-06 ID 20471 | 26.09.2023 / Variante V3:2023 Questa Norma costituisce la Variante V2 della Norma CEI 0-16:2022-03, ed è costituita dal solo Allegato T “Scambio informativo basato su standard IEC 61850” in versione consolidata come risultante dell’Allegato T della Norma CEI… Leggi tutto
Proposta CE Modifica Regolamento REACH   Restrizioni microplastiche
Set 26, 2023 92

Proposta CE Modifica Regolamento REACH - Restrizioni microplastiche

Proposta CE Modifica Regolamento REACH - Restrizioni microplastiche ID 20469 | 26.09.2023 / In allegato La Commissione europea il 25 settembre 2023 ha presentato una modifica al Regolamento 1907/2006/CE (REACH) per includere le microplastiche tra le sostanze soggette a restrizioni. Con queste nuove… Leggi tutto
FAQ MLPS   Repertorio Organismi Paritetici
Set 26, 2023 99

FAQ - Repertorio Organismi Paritetici

FAQ MLPS - Repertorio Organismi Paritetici ID 20468 | 26.09.2023 / In allegato Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione dell’articolo 51 del Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, è stato istituito presso il Ministero del… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI ISO 22163 2023
Set 22, 2023 464

UNI ISO 22163:2023 | ISO 9001:2015 settore ferroviario

UNI ISO 22163:2023 | ISO 9001:2015 settore ferroviario ID 20440 | 22.09.2023 / Preview ISO 22163:2023 in allegato UNI ISO 22163:2023 Applicazioni ferroviarie - Sistema di gestione per la qualità - ISO 9001:2015 e requisiti particolari per l'applicazione nel settore ferroviario La norma specifica i… Leggi tutto