Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.662
/ Totale documenti scaricati: 30.711.709

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.662 *

/ Totale documenti scaricati: 30.711.709 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.662 *

/ Totale documenti scaricati: 30.711.709 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.662 *

/ Totale documenti scaricati: 30.711.709 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.662 *

/ Totale documenti scaricati: 30.711.709 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.662 *

/ Totale documenti scaricati: 30.711.709 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Schema Dlgs requisiti tecnici navi navigazione interna | Direttiva UE 2016/1629

ID 6332 | | Visite: 4786 | Normativa in iterPermalink: https://www.certifico.com/id/6332

Atto Governo 31 2018

Schema Dlgs requisiti tecnici navi navigazione interna: attuazione Direttiva UE 2016/1629

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE

Atto del Governo: 031

Lo schema di decreto si compone di 26 articoli e IX allegati.

...

ART. 1  (Finalità) 

Il presente decreto stabilisce i requisiti tecnici delle unità navali addette alla navigazione interna, al fine di assicurare la sicurezza della navigazione.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali addette alla navigazione interna nel territorio nazionale indicato nell'allegato I:

a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
b) navi per le quali il prodotto tra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a l 00 metri cubi, indipendentemente dalla lunghezza;
c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure destinati alla propulsione in formazione di coppia delle navi di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali;
d) navi da passeggeri;
e) galleggianti speciali.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:
a) navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due sponde opposte di un fiume o di un canale;
b) unità navali militari, nonché unità e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
c) navi addette alle navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, che navigano o si trovano in acque soggette a formazione di marea;
d) navi addette alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, quando entrano temporaneamente nelle acque interne, purché provviste almeno di:
1) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all'articolo 3, comma l, lettera c), numero l), o un certificato equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione di cui all'articolo 3, comma l, lettera c), numero 2);
2) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all'articolo 3, comma l, lettera c), numero 3), o un certificato equivalente;
3) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
4) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi e imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
e) navi addette alla navigazione marittima, quando entrano temporaneamente nelle acque interne, per le quali non si applicano le convenzioni di cui ai numeri l) e 2) della lettera d), in possesso dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

ART. 8 (Certificato europeo della navigazione interna)

l. Le unità navali di cui all'articolo 2, comma l, sono munite del certificato europeo della navigazione interna, rilasciato dall'autorità competente di cui all'allegato VI, secondo il modello previsto nell'allegato VII ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. Il certificato è appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone navigabili degli Stati membri dell'Unione europea previste dall'articolo 4 della direttiva 2016/1629/UE, tenuto conto degli allegati III e IV. II certificato è tenuto a bordo dell'unità navale.

2. Il certificato europeo della navigazione interna può essere modificato secondo quanto stabilito dall'articolo 2.07 dell'allegato V.

3. Prima dell'entrata in servizio dell'unità navale, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, chiede il rilascio del certificato europeo della navigazione interna all'autorità competente di cui all'allegato VI, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

4. L'autorità competente di cui all'allegato VI rilascia, su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unità navale, o del loro rappresentante, un certificato europeo della navigazione interna alle unità navali non soggette alle disposizioni del presente decreto nel caso in cui queste ultime soddisfano i requisiti stabiliti dall'allegato II e le disposizioni amministrative di cui all'allegato V.

5. L'eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti nell'allegato II e alle disposizioni amministrative di cui all'allegato V del presente decreto è specificata nel certificato europeo. Nel caso in cui l'autorità competente ritiene che tali lacune non costituiscono un pericolo palese, l'unità navale può continuare a navigare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati; i componenti o le parti nuove devono soddisfare i suddetti requisiti. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considerano una non conformità ai sensi del presente comma.

6. Un pericolo palese, ai sensi del comma 5, sussiste in particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'unità navale di cui all'allegato II e le disposizioni amministrative di cui all'allegato V. Le deroghe previste negli allegati II e V non vanno considerate come lacune che costituiscono un pericolo palese.

7. Il proprietario, l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, chiede all'autorità competente di cui all'allegato VI il rinnovo del certificato europeo delle navigazione interna prima della scadenza del suo periodo di validità. Il certificato è rinnovato a seguito dell'ispezione di cui all'articolo 6, comma 5, intesa a verificare che l'unità navale continua a essere confanne ai requisiti tecnici del presente decreto. L'autorità competente di cui all'allegato VI rinnova il certificato secondo quanto stabilito all'articolo 2.09 dell'allegato V.

8. A seguito della visita tecnica di cui all'articolo 6, comma 6, prima di un nuovo viaggio del! 'unità navale, è rilasciato un nuovo certificato europeo della navigazione interna, che indica le caratteristiche tecniche del! 'unità navale, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza.

Nel caso in cui il certificato precedente è stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente di cui all'allegato VI infonna, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorità dello Stato membro dell'Unione europea che aveva proceduto al primo rilascio o rinnovo.

9. Al momento del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorità competente di cui all'allegato VI verifica che non siano stati già rilasciati validi certificati della navigazione interna da parte di altri Stati membri dell'Unione europea nonché validi certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto.

10. Il periodo di validità del certificato europeo della navigazione interna rilasciato alle unità navali di nuova fabbricazione è fissato dali 'autorità competente di cui all'allegato VI e non supera:

a) cinque anni per le navi da passeggeri e le unità veloci;
b) dieci anni per tutti gli altri tipi di unità navale.

11. Per le unità navali non di nuova fabbricazione, prima che la visita tecnica di cui all'articolo 6, comma 5, abbia luogo, il periodo di validità del certif1cato europeo della navigazione interna è stabilito caso per caso dall'autorità competente di cui all'allegato VI, in base ai risultati della visita stessa. La durata del certificato non può essere in ogni caso superiore ai periodi indicati al comma 10.

12. Il periodo di validità del certificato europeo della navigazione interna è annotato sul certificato.

13. In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario, dell'armatore dell'unità navale, o del loro rappresentante, la validità del certificato europeo della navigazione interna può essere prorogata senza visita tecnica dell'autorità competente di cui all'allegato VI. La proroga della validità è indicata su detto certificato, secondo quanto stabilito dall'articolo 2.09 dell'allegato V, e non può essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

...

Attuale contesto normativo 

Con la direttiva 2006/87 /CE era stata prevista l'armonizzazione dei due certificati della navigazione interna esistenti, vale a dire il certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e il certificato comunitario per la navigazione interna rilasciato o rinnovato dopo il 30 dicembre 2008, attestante la piena conformità delle navi ai requisiti tecnici di cui all'allegato II della stessa direttiva, attraverso l'aggiornamento periodico dei requisiti tecnici richiesti per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna, sulla base degli aggiornamenti e adeguamenti al progresso tecnico effettuati sugli allegati tecnici della "Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno" dalla competente Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno (CCNR). Tuttavia, il mantenimento dell'equivalenza tra le due serie di certificati si era rivelato difficile a causa delle differenze di quadri giuridici e procedure decisionali riscontrate nell'ambito dell'Unione. La mancanza di certezza giuridica e il potenziale rischio per la sicurezza della navigazione che ne sono derivati sono stati di stimolo per l'introduzione di requisiti tecnici uniformi regolarmente aggiornati per tutte le vie navigabili interne dell'Unione europea, stabiliti con la direttiva 2016/1629/UE. Il legislatore europeo, proprio per queste motivazioni, ha ritenuto necessario apportare modifiche alla previgente disciplina (direttiva 2006/87/CE), al fine di allinearla alla normativa internazionale di settore.
Il corpo regolamentare della direttiva (UE) 2016/1629 rimane, tuttavia, sostanzialmente aderente a quello già fissato con la precedente direttiva 2006/87/CE; rimane invariato, infatti, il campo di applicazione e la classificazione in quattro zone di navigazione interna, distinte secondo la dimensione della via navigabile e la pericolosità della navigazione, nonché la zona "R", relativa alle vie navigabili per le quali deve essere rilasciato un certificato ai sensi della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. L'allegato I della direttiva contiene l'elenco delle vie navigabili dell'Unione europea incluse nelle zone di navigazione interna 1, 2 e 3. Non essendo incluse in tale elenco, ai sensi dell'articolo 4, comma l, lettera a) della direttiva, le vie navigabili interne italiane rientrano nella zona 4, in analogia alla direttiva precedente. Rimangono, altresì, sostanzialmente invariati i requisiti tecnici previsti per le navi della navigazione interna, non più pubblicati in allegato alla direttiva (come nel caso della direttiva 2006/87/CE), ma adottati con regolamento tecnico a se stante.
La direttiva, oltre a prevedere un corpo tecnico comune per le navi della navigazione interna, prevede di delegare maggiori poteri alla Commissione europea per rendere più rapide, efficaci e snelle le procedure per l'armonizzazione delle norme e l'uniformità di trattamento dei cittadini dei diversi Stati membri. Vengono delegate alla Commissione europea competenze di esecuzione riguardo all'autorizzazione di talune deroghe ai requisiti tecnici per unità navali specifiche, al riconoscimento delle società di classificazione e all'approvazione di requisiti tecnici supplementari o ridotti per le navi operanti in alcune zone non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro, ferma restando la possibilità per g)i Stati membri di esonerare parzialmente o di autorizzare deroghe totali o parziali per le unità navali che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate a quelle di altri Stati membri, per le quali è prevista la mera notifica alla Commissione europea. La direttiva (UE) 2016/1629 mantiene inoltre il riconoscimento degli organismi di classificazione riconosciuti, approvati e autorizzati entro il 6 ottobre 2016 per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 22/09 e dell'articolo IO della direttiva 2006/87/CE. Infine, per evitare obblighi sproporzionati o superflui, nella direttiva viene fornito un elenco di Stati membri esonerati dall'obbligo .della direttiva. Peraltro, in considerazione proprio del fatto che l'Italia non ha vie navigabili interne collegate a quelle di altri Stati membri, nonché del fatto che l'articolo 24, paragrafo l, lettera a), della direttiva 20 16/1629/UE consente, appunto, allo Stato membro di prevedere deroghe, anche totali, per le unità navali che navigano su vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile di altri Stati membri, si è deciso di non recepii·e l'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/1629, che modifica la direttiva 2009/100/CE. Al momento, quindi, la materia, che risulta ancora disciplinata in ambito nazionale dal decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, a seguito della evoluzione normativa europea, avvenuta con la direttiva 2016/1629/UE è aggiornata con il presente schema di decreto.

___________

Pubblicato nella GU Serie Generale n.232 del 05-10-2018 il Decreto Legislativo 7 settembre 2018 n. 114  


Fonte: Camera dei Deputati

Collegati:

 

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Relazione illustrativa Atto Governo 031 - 2018.pdf)Relazione illustrativa Atto Governo 031 - 2018
 
IT4340 kB826
Scarica questo file (Atto Governo 031 - 2018.pdf)Atto Governo 031 - 2018
 
IT4835 kB829

Tags: Trasporto marittimo

Ultimi inseriti

Safety Gate
Giu 22, 2025 73

Safety Gate Report 22 del 30/05/2025 N. 04 SR/01975/25 Italia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 22 del 30/05/2025 N. 04 SR/01975/25 Italia Approfondimento tecnico: Gel da barba Il prodotto, di marca Collistar, barcode 8015150280242, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme al Regolamento (CE)… Leggi tutto
Operatore socio sanitario
Giu 21, 2025 114

DPCM 25 Marzo 2025

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Marzo 2025 / Profilo operatore sociosanitario ID 24147 | 21.06.2025 Recepimento dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. atti n. 175/CSR), concernente la revisione del… Leggi tutto
Assistente infermiere
Giu 21, 2025 127

DPCM 28 febbraio 2025

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2025 / Profilo professionale di assistente infermiere ID 24146 | 21.06.2025 Recepimento dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente… Leggi tutto
Giu 21, 2025 108

Decreto MIT n. 198 del 09 giugno 2025

Decreto MIT n. 198 del 09 giugno 2025 / Registro unico telematico degli ispettori (RUI) ID 24148 | 21.06.2025 Modalità di funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI) istituito presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i… Leggi tutto
Giu 21, 2025 103

Circolare MIT Prot. n. 6858 del 9 giugno 2025

Circolare MIT Prot. n. 6858 del 9 giugno 2025 / Registro unico telematico degli ispettori (RUI) attività di revisione dei veicoli ID 23417 | 21.06.2025 Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto il… Leggi tutto
Giu 19, 2025 207

Decreto 19 maggio 2025 n. 85

Decreto 19 maggio 2025 n. 85 ID 24145 | 19.06.2025 Decreto 19 maggio 2025 n. 85 Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo… Leggi tutto
Proposta restrizione sostanze contenenti cromo VI
Giu 19, 2025 242

ECHA - Proposta restrizione sulle sostanze contenenti Cromo (VI)

ECHA - Proposta restrizione sulle sostanze contenenti Cromo (VI) ID 24142 | 19.06.2025 / In allegato Le sostanze a base di Cromo (VI) sono tra i più potenti cancerogeni sul luogo di lavoro e rappresentano un grave rischio per la salute dei lavoratori. Anche le persone che vivono in prossimità di… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

EN 17975 2025
Giu 18, 2025 226

EN 17975:2025

EN 17975:2025 ID 24136 | 18.06.2025 / Preview in allegato EN 17975:2025Manutenzione - Processi di controllo del rischio energetico e dei fluidi nelle attività di manutenzione - Linee guida Valido dal 16.06.2025 Documenti di base EN 17975:2025 Questo documento fornisce agli utenti una guida per la… Leggi tutto
CP Sez  3 del 06 giugno 2025 n  21277
Giu 13, 2025 560

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277

CP Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 / Responsabilità mancata nomina coordinatore per la sicurezza ID 24110 | 13.06.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 Crollo al PalaTrieste: confermata la responsabilità per mancata nomina del coordinatore per la sicurezza ...… Leggi tutto