Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.601
/ Totale documenti scaricati: 30.615.706

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.601 *

/ Totale documenti scaricati: 30.615.706 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.601 *

/ Totale documenti scaricati: 30.615.706 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.601 *

/ Totale documenti scaricati: 30.615.706 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.601 *

/ Totale documenti scaricati: 30.615.706 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.601 *

/ Totale documenti scaricati: 30.615.706 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Indicazioni operative ambito applicazione direttiva RAEE

ID 6167 | | Visite: 12627 | Documenti Ambiente EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/6167

RAEE Indicazioni operative applicazione aperto

Indicazioni operative sull'ambito di applicazione "aperto" del d.lgs. 49/2014

MATTM 18 Maggio 2018

E’ stato pubblicato il documento del Comitato di vigilanza e controllo RAEE, pile e accumulatori recante “Indicazioni operative sull'ambito di applicazione "aperto" del d. lgs. 49/2014” allo scopo di fornire agli operatori del settore uno strumento utile a verificare se un prodotto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva RAEE.

Dal 15 agosto 2018, il d. lgs. 49/2014 si applica a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), come classificate nelle categorie dell’Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell’Allegato IV.

Il 15 agosto 2018 entra in vigore il “campo aperto” di applicazione del d. lgs. 49/2014, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tale avvenimento è vissuto dagli operatori del settore – produttori, associazioni di categoria, consorzi – come uno spartiacque tra tutto ciò che nel mondo RAEE è successo prima e quello che accadrà dopo il 15 agosto 2018.

Innanzitutto con la data del 15 agosto non viene minimamente modificata la definizione di AEE che, sempre, rimangono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; né vengono modificate le indicazioni fornite da vari organismi tecnici europei al fine di individuare correttamente cosa è AEE e cosa no; e non una sola parola del d. lgs. 49/2014 viene modificata in corrispondenza della data fatale. In altre parole, quel che sarà AEE dopo il 15 agosto è AEE anche prima del 15 agosto, e lo è almeno dall’entrata in vigore del d. lgs. 49/2014.

Figura Indicazioni operative RAEE

Figura Fonte "Indicazioni operative sull'ambito di applicazione "aperto" del d.lgs. 49/2014"

Allora, cosa cambia? Ce lo dice la Commissione europea nella relazione COM(2017) 171 final del 18 aprile 2017, avente ad oggetto il riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, quando afferma che le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE … alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.

Quindi le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle dieci di cui all’allegato I del d. lgs. 49/2014, passano alle sei dell’allegato III. E la natura di questa variazione comporta, effettivamente, la conseguenza per cui un maggior numero di prodotti potrebbero entrare nell’ambito di applicazione del decreto. Ma solo e soltanto perché il predetto allegato I in vigore sino al 15 agosto distingue le categorie per tipologie di prodotti: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici e così via discorrendo sino ai distributori automatici. Se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto, AEE ai sensi della definizione, in nessuna delle predette dieci categorie, semplicemente, ma anche giustificatamente, non lo considerava nel campo di applicazione del d. lgs. 49/2014.

Dal 15 agosto, invece, da questo punto di vista, la novità introdotta dall’allegato III è sostanziale perché delle sei categorie di AEE che prevede, tre sono individuate per tipologia di prodotti, come nell’allegato I, ma la 4, la 5 e la 6 fanno riferimento, rispettivamente, ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)”.

La conseguenza della predetta nuova “categorizzazione” fa sì che il prodotto che prima del 15 agosto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, ma non essendo inscrivibile a tutto tondo in nessuna delle dieci categorie di cui all’allegato I, rimaneva fuori dal campo di applicazione del d. lgs. 49/2014, dopo il 15 agosto lo stesso prodotto, con l’avvento dell’allegato III, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle prime tre categorie “tipologiche”, certamente potrà essere inserito in una delle altre tre categorie, facendo queste riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali.

E’ di tutta evidenza che più di qualche AEE che oggi non trova collocazione in nessuna delle dieci categorie dell’allegato I, dal 15 agosto la troverà, certamente, nella categoria 4 o 5 o 6 dell’allegato III. Ciò comporterà un sicuro aumento delle quantità di AEE immesse sul mercato e delle quantità di RAEE che dovranno essere raccolti … ma questa è un’altra storia.

Tuttavia, anche se nessuno spettro s’aggira per l’Europa, il Comitato ha ritenuto di offrire il proprio contributo alla causa della chiarezza e della semplificazione degli adempimenti da parte di produttori ed importatori in ordine alla corretta collocazione di prodotti che potrebbero rientrare nel campo di applicazione della normativa RAEE. Il presente documento, pertanto, cerca di individuare criteri semplici ed univoci seguendo i quali gli operatori possano classificare correttamente i propri prodotti. Sin d’ora sappiamo che il documento non è esaustivo di ogni dubbio, né avrebbe potuto esserlo vista la complessità ed anche la “scivolosità” della materia, ma proprio per questo prevediamo, in linea con il d. lgs. 49/2014, la possibilità che gli operatori chiedano al Comitato, per singoli prodotti, di esprimersi sulla loro corretta classificazione.

...

Cosa cambia nella gestione dei RAEE dal 15 agosto 2018
Aspetti metodologici
Definizione dell’ambito di applicazione
Schema decisionale
Esclusioni
Richieste specifiche

_______

Allegato III d. lgs. 49/2014
L’Allegato III riorganizza le categorie di AEE in 6 gruppi rientranti nell’ambito di applicazione a partire dal 15 agosto 2014 come segue:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm),compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo:
elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

 

Fonte: MATTM

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Indicazioni operative sull'ambito di applicazione aperto del d.lgs. 49 2014.pdf)Indicazioni operative su ambito di applicazione aperto del d.lgs. 49 2014
 
IT735 kB1187

Tags: Ambiente Rifiuti RAEE

Ultimi inseriti

Safety Gate
Giu 15, 2025 78

Safety Gate Report 21 del 23/05/2025 N. 02 SR/01888/25 Italia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 21 del 23/05/2025 N. 02 SR/01888/25 Italia Approfondimento tecnico: Smalto per unghie Il prodotto, di marca Em Milano, mod. 1001, 1003, 1004, 1005, 1010, 1012, 1024, 1056, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione… Leggi tutto
Giu 13, 2025 240

Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 81

in News
Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 81 ID 24111 | 13.06.2025 Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 81Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. (GU n. 134 del 12.06.2025) Leggi tutto
CP Sez  3 del 06 giugno 2025 n  21277
Giu 13, 2025 202

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277

CP Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 / Responsabilità mancata nomina coordinatore per la sicurezza ID 24110 | 13.06.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 Crollo al PalaTrieste: confermata la responsabilità per mancata nomina del coordinatore per la sicurezza ...… Leggi tutto
Guidance on Lithium Battery Risk in Air Transport IATA 2025
Giu 12, 2025 187

Guidance on Lithium Battery Risk Assessment Guidance for Operators IATA

Guidance on Lithium Battery Risk Assessment Guidance for Operators / IATA 2025 ID 24106 | 12.06.2025 / Edition 2 Lithium Battery Risk Assessment in Carriage of Cargo, Mail and Baggage Guidance for operators This document is based on the International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 6 –… Leggi tutto
Nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI   11 06 2025
Giu 12, 2025 224

Nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI - 11.06.2025

Nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI - 11.06.2025 ID 24104 | 12.06.2025In data 4 giugno 2025 è stato effettuato un nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI. Di seguito sono riportate le principali novità. Area operatori - Pratica di variazione per cancellazione UL: apportate modifiche per… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

CP Sez  3 del 06 giugno 2025 n  21277
Giu 13, 2025 202

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277

CP Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 / Responsabilità mancata nomina coordinatore per la sicurezza ID 24110 | 13.06.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 Crollo al PalaTrieste: confermata la responsabilità per mancata nomina del coordinatore per la sicurezza ...… Leggi tutto
UNI ISO 4301 5 2025 Gru a ponte e a cavalletto
Giu 12, 2025 218

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto - Classificazione ID 24101 | 12.06.2025 / In allegato Preview UNI ISO 4301-5:2025 Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a ponte e a cavalletto e… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 04 Giugno 2025 n  20645
Giu 10, 2025 316

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 / Caduta del lavoratore per difetto chiusura sponda autocarro: responsabilità DL ID 24094 | 09.06.2025 Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 - Difetto nella chiusura della sponda dell'autocarro noleggiato e caduta all'indietro del… Leggi tutto