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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 16715 | 16 Aprile 2018

ID 6044 | | Visite: 4582 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/6044

Sentenze cassazione penale

Morte per mesotelioma. Nesso causale fra esposizione all’amianto e patologia

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 16715 Anno 2018

Penale Sent. Sez. 4 Num. 16715 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: DOVERE SALVATORE
Data Udienza: 14/11/2017

La Corte di Cassazione, con sentenza 16 aprile 2018, n. 16715 ha stabilito che, in un processo riguardante lavoratori morti per mesotelioma pleurico (patologia asbesto-correlata), sebbene non sia in discussione che l'amianto sia causa di mesotelioma e che esista una correlazione tra entità dell'esposizione e rischio di ammalarsi, il nesso causale va risolto distinguendo il subperiodo in  cui si è determinata l'insorgenza della malattia. Pertanto è necessario al fine di individuare il garante responsabile ex articolo 589, Codice penale, di distinguere non solo l'arco temporale di esposizione, ma i singoli sub-periodi di insorgenza nel caso specifico.

...

Indice della Sentenza

RITENUTO IN FATTO
1. Le imputazioni
2. La sentenza di primo grado
3. La sentenza di secondo grado
4. I fatti accertati dalle sentenze di merito
4.1. Esposizione al benzene
4.2. Esposizione alle fibre di amianto
4.3. Il delitto contro l'incolumità pubblica
5. Il ricorso del P.G
6. I ricorsi degli imputati e del responsabile civile Edison s.p.a
7. Ricorso per Piergiorgio G.PG. a firma degli avv. Alberto Alessandri e Fabio Cagnola
8. Ricorso nell'interesse di Gaetano F.G. a firma dell'avv. Carlo Sassi
9. Ricorso proposto nell'interesse di C.A. e di P.G. Gianni, a firma degli avvocati Sergio Genovesi e Carlo Sassi
10. Ricorso proposto nell'interesse di Francesco Z.F. a firma degli avv. Angelo Giarda e Carlo Sassi
11. Ricorso proposto nell'interesse esclusivo di D.G., a firma degli avv. Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze
12. Memoria per il Comune di Mantova
13. Memoria per l'Inail
14. Memoria per Versalis s.p.a
15. Memoria per Syndial Attività Diversificate s.p.a
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Indicazioni preliminari all'esame dei ricorsi
2. I ricorsi degli imputati. Le questioni processuali. Motivi XII, XIII, XIV, XV, XVI
2.1. La nullità del decreto di citazione per indeterminatezza della contestazione
2.2. La nullità della contestazione suppletiva
2.3. La violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al rigetto delle istanze istruttorie
2.4. I vizi concernenti l'escussione del R.
2.5. La nullità dell'ordinanza che dispose la perizia a cura del Prof. B.
3. La spiegazione causale. Motivi I e III
3.1. Il giudice, le parti e il sapere esperto
3.2. La rilevanza causale dell'esposizione all'amianto rispetto ai decessi determinati da mesotelioma pleurico e peritoneale
3.3. La causalità individuale nei casi di mesotelioma. Motivo III
decessi determinati da tumore polmonare. Motivo II
3.5. La causalità individuale nei casi di tumore polmonare: le cause alternative all'esposizione all'asbesto. Motivo IV e V
4. I decessi provocati da leucemia mieloide acuta
4.1. La struttura della presente motivazione
4.2. La spiegazione causale della leucemia mieloide acuta. Motivo VI
4.3. La prova dell'esposizione del Omissis al benzene. Motivo II.1-II.2.2
4.4. La causalità individuale in rapporto alla morte del Omissis....
5. Le posizioni di garanzia. I ricorsi individuali
5.1. Generalità
5.2. I rilievi concernenti le singole posizioni
6. Il ricorso Z.F.
7. La colpa. Motivo VII dei ricorsi congiunti e ricorso Z.F.
8. Le censure concernenti il capo 3. Motivo VIII dei ricorsi congiunti
9. Le censure alle statuizioni concernenti il trattamento Comune di Mantova e Medicina difensiva. Motivo X dei ricorsi congiunti
10. La legittimazione ad agire delle parti civili Syndial s.p.a., Polimeri Europa s.p.a., Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Mantova e Medicina difensiva. Motivo X dei ricorsi congiunti.
11. La condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili e la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Motivo XI dei ricorsi congiunti e motivo 6 del ricorso individuale Z.F.
12. Il ricorso del P.G
13. Sinossi delle statuizioni
14. Dispositivo

Ritenuto in fatto

1. Le imputazioni
PO.G., C.A., F.G., P.G., Z.F., S.S., P.G., G.PG., M.P., R.R., M.A. e D.G. venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova per rispondere dei delitti di omicidio colposo plurimo aggravato, di lesioni personali colpose e di omessa collocazione di impianti, apparecchi e segnali diretti a prevenire infortuni sul lavoro, aggravato dalla verificazione dell'infortunio, in relazione alla prolungata esposizione professionale dei lavoratori dello stabilimento petrolchimico di Mantova (in proprietà di differenti soggetti giuridici nel corso del periodo considerato dalle contestazioni) a sostanze nocive per l'uomo e alle conseguenze della stessa su taluni degli esposti.
In particolare, le contestazioni mosse agli imputati, alcuni dei quali indicati come amministratori delegati della società proprietaria, altri come direttori dello stabilimento, succedutisi nelle cariche durante l'ampio arco temporale assunto dagli addebiti, sono state distinte in tre capi:
- nel capo 1) sono state descritte le trasgressioni cautelari che, perché determinanti l'esposizione dei lavoratori dello stabilimento a benzene, stirene, acrilonitrile, dicloretano, sono state ritenute causative delle morti dei lavoratori OMISSIS, esitate da patologie a carico del sistema emolinfopoietico (i primi quattro) o del pancreas (i restanti), venendo quindi contestati i delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 113 cpv., in relazione all'art. 112 n. 3, 61 n.3, 589 co. 2 e 3 cod. pen., commessi in Mantova dal 1970 al 9.5.1989;
- nel capo 2) sono state descritte le trasgressioni cautelari che, perché determinanti l'esposizione dei lavoratori dello stabilimento a fibre di amianto aerodisperse, sono state ritenute causative delle morti dei lavoratori OMISSIS e delle lesioni personali patite da OMISSIS, nonché delle morti dei lavoratori OMISSIS esitate per i primi otto da mesotelioma pleurico e per gli ultimi tredici da tumore polmonare, venendo quindi contestati i delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 113 cpv. in relazione all'art. 112 n. 3, 61 n.3, 589 co. 2 e 3, 590, co. 1, 2, 3, 4 cod. pen., commessi in Mantova dal 1970 al 9.5.1989;
- nel capo 3) sono state descritte le plurime condotte che, concretizzando l'omessa adozione di impianti, apparecchi e cautele destinate a prevenire "le malattie - infortunio professionali" patite dai lavoratori presi in considerazione dai precedenti capi ed altresì l'insorgenza delle patologie negli ulteriori lavoratori indicati in separato elenco (All. D), hanno dato luogo alla contestazione del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 e 3, 437, co. 1 e 2 cod. pen.

[...]

Considerato in diritto

1. Indicazioni preliminari all'esame dei ricorsi
Il particolare contenuto di larga parte dei ricorsi congiunti e di pressoché tutti i ricorsi singoli, ivi compreso quello del P.G., impone di soffermarsi, sia pur brevemente, sui caratteri che necessariamente deve presentare il ricorso di cassazione se vuole sfuggire alla sanzione della inammissibilità. In specie appare opportuno indugiare sul connotato della specificità del motivo, previsto e prescritto dall'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., il quale ove assente imPO.G., a norma dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità dello stesso.
In questa sede appare opportuno rammentare che la aspecificità del motivo può risultare per aspetti diversi: perché la censura costituisce mera ripetizione di quella già sottoposta al giudice impugnato, il quale - non essendo la doglianza inammissibile - l'abbia esaminata e quindi abbia ad essa replicato; dovendosi al proposito tener conto che la replica va rintracciata nella complessiva trama motivazionale, non assumendo rilievo la mancata esplicazione della valutazione parcellare di singoli rilievi.
Può, la aspecificità del motivo, esser data dalla mancanza di pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi. Ancora, si coglie l'aspecificità nel motivo quando esso sia privo di riferimenti concreti alla peculiare vicenda oggetto di decisione, e quindi alla scansione argomentativa del provvedimento impugnato.
In tutte queste ipotesi in definitiva l'aspecificità emerge dalla assenza di connessione logica-argomentativa tra la censura e la decisione impugnata.
Una ricognizione della giurisprudenza di legittimità lascia emergere un notevole affinamento della nozione di aspecificità, che andrebbe ripercorsa alla luce della notevole casistica. Ma ciò costituirebbe un fuor d'opera nella presente sede (ove ci si può limitare a rammentare la ricognizione operata da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268823); nella quale si avverte comunque, a conclusione di queste osservazioni preliminari, la necessità di rappresentare la piena consapevolezza che il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, garantito delfart. 6, p. 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950 (ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 4.8.1955), impone di abbandonare le limitazioni apposte dalla Corte di cassazione al diritto di accesso al sindacato di legittimità che risultino non proporzionate al fine di garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia (tra le pronunce della Corte edu si veda, tra le altre, Sez. 1, 24 aprile 2008, K. ed altri c. Lussemburgo). Tanto implica - come scandito dalle Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza n. 17931 del 2013, CED Cass. n. 627268) - di dover evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi,  consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 p. 1 della Convenzione EDU". Ma non preclude agli Stati aderenti "la facoltà di circoscrivere, per evidenti esigenze di opportunità selettiva, a casistiche tassative, in relazione alle ipotesi ritenute astrattamente meritevoli di essere esaminate ai massimi livelli della giurisdizione, le relative facoltà di impugnazione, con la conseguenza che non si ravvisa contrasto allorquando le disposizioni risultino di chiara evidenza senza lasciare adito a dubbi". Quel principio, peraltro, "costituisce, nei diversi casi in cui le norme si prestino a diverse accezioni ed applicazioni, un canone direttivo nella relativa interpretazione, che deve in siffatti ultimi casi propendere per la tesi meno formalistica e restrittiva".
Come ben colto nella pronuncia dalla quale si sono tratte le citazioni appena fatte (Sez. 2, n. 25741 del 20/03/2015 - dep. 18/06/2015, Calistri, Rv. 264132), il requisito della specificità è imposto dall'art. 581 cod. proc. pen. in termini certamente chiari e non equivocabili; specie se si consideri che esso viene connesso all'esplicitazione delle ragioni di diritto e di fatto sulle quali si fonda.
Orbene, nel caso dei ricorsi che ci si appresta ad esaminare, i profili di aspecificità appena rammentati sono particolarmente frequenti. Nell'insieme - e ferma restando l'esistenza di un nucleo di questioni che sono legittimamente (ri)proposte, perché indirizzate alla interpretazione e alla applicazione della legge o perché prospettate in termini consentiti per il ricorso per cassazione - essi si concretano nella mera veicolazione nel grado successivo delle argomentazioni e dei rilievi critici contenuti negli atti di appello e nelle successive esplicazioni e precisazioni degli stessi. Né l'inserzione nel sovente pletorico periodare di strumentali riferimenti al giudizio della Corte di Appello può fare ombra alla struttura portante dei ricorsi, come meglio si evidenzierà nel prosieguo.
Quanto sin qui esposto non ha la funzione di sostenere un complessivo giudizio di inammissibilità dei ricorsi: si è già accennato ad un nucleo di motivi meritevoli di avere accesso al campo dell'esame nel merito. Piuttosto ha lo scopo di rendere espliciti in via generale i criteri ai quali questa Corte si atterrà per selezionare tra le censure, non di rado affastellate, quelle che potranno essere con breve argomentazione dichiarate inammissibili e quelle che richiederanno una più estesa trattazione.

[...]

P.Q.M.

A)
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di:
M.G. in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di OMISSIS;
G.PG. in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di OMISSIS;
M.P., in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di OMISSIS;
M.A., in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di OMISSIS;
D.G., in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di OMISSIS;
C.A., in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di OMISSIS;
F.G., in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di OMISSIS;
P.G., in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di OMISSIS;
Z.F., in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di OMISSIS;
rinvia in relazione a tali imputazioni ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo esame.
B)
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati limitatamente all'omicidio colposo in danno di OMISSIS, perché il reato è estinto per prescrizione; annulla la medesima sentenza, agli effetti civili, in relazione a tale reato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
C)
Annulla agli effetti civili la ridetta sentenza nei confronti di:
M.G., G.PG., C.A. con riferimento all'omicidio colposo in danno di OMISSIS e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo esame.
D)
Annulla la sentenza in esame nei confronti dei ricorrenti M.G., G.PG., M.P., D.G., C.A., M.A., F.G. e P.G. in relazione all'omicidio in danno di OMISSIS perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta i ricorsi agli effetti civili. 
Rigetta agli effetti civili i ricorsi di M.G., G.PG., M.P., D.G. C.A., F.G. e P.G. in ordine al reato di omicidio colposo in danno di OMISSIS.
F)
Rigetta nel resto i ricorsi degli imputati e del responsabile civile.
G)
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia.
Condanna in solido gli imputati sub D) ed il responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili Versalis s.p.a. (già Polimeri Europa s.p.a.), Syndial Attività Diversificate s.p.a., Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Inail e Medicina Democratica, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna di esse, oltre ad accessori di legge.
Condanna in solido gli imputati sub E) ed il responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili Versalis s.p.a. (già Polimeri Europa s.p.a.), Syndial Attività Diversificate s.p.a., Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Inail e Medicina Democratica, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna di esse, oltre ad accessori di legge.
Condanna in solido gli imputati G.PG., M.P., D.G., C.A. e F.G. ed ed il responsabile civile al risarcimento del danni in relazione all'omicidio colposo in danno di Omissis (F) nei confronti delle parti civili Versalis s.p.a. (già Polimeri Europa s.p.a.), Syndial Attività Diversificate s.p.a., Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Inail e Medicina Democratica, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna di esse, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2017.

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Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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