Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 34.767 *

/ Totale documenti scaricati: 20.040.600 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 34.767 *

/ Totale documenti scaricati: 20.040.600 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 34.767 *

/ Totale documenti scaricati: 20.040.600 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 34.767 *

/ Totale documenti scaricati: 20.040.600 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full, Full Plus | 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 34.767 *

/ Totale documenti scaricati: 20.040.600 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full, Full Plus | 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 34.767 *

/ Totale documenti scaricati: 20.040.600 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Decreto 20 Febbraio 2018

ID 6017 | | Visite: 3696 | Gas tossiciPermalink: https://www.certifico.com/id/6017

Decreto 20 febbraio 2018

Impiego Gas Tossici: Revisione patenti abilitative 2013

Revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013

Ministero della Salute

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, in particolare l'art. 35; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»; 

Visto il decreto dirigenziale 6 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63, del 16 marzo 2017, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012; 

Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorità competente sanitaria; 

Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto; 

Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato, art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile; 

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013; 

Decreta: 

Art. 1

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013. 

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 20 febbraio 2018 

...

GU n. 93 del 21-04-2018

_______

L’impiego dei gas tossici è regolamentato dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147 emanato in applicazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 novembre 1926, n. 1848) per la tutela della pubblica incolumità.

Tale normativa prevede procedure autorizzative riguardo all’acquisto, alla custodia e alla vendita; tali autorizzazioni sono concesse dalle Unità sanitarie locali per gli aspetti di sicurezza sanitaria e dalle Autorità di Polizia per considerazioni più generali di pubblica incolumità.

Agli effetti dell'Art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è considerato "gas tossico":

- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;

- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

All'Art. 46, è fatto obbligo al titolare della licenza (Art. 42) e al direttore tecnico (Artt. 40 e 41), sotto la loro “personale e diretta responsabilità":

- “di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il pericolo;
- di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, o per i quali non sia stata ritenuta necessaria l' evacuazione, non sorgano, durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico, e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti;
- di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del gas tossico, e, se si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i relativi recipienti;
- di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas tossico, prima ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso. Resta comunque vietata l'immissione di detti residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'ambito portuale, prima che essi siano stati resi innocui”.
Inoltre è fatto obbligo di “curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico:
- usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie;
- sia diffidato: ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di due persone; a tenersi costantemente munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro l'azione tossica del gas; a non rimanere nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente necessario”.
In particolare spetta al direttore tecnico:
- “di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da trattenersi dall'autorità che ha rilasciato la licenza;
- di tenere nota, nel ‘foglio delle operazioni’, delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio all'autorità di cui alla lettera precedente”.


Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147
...
Art. 35 Revisione delle patenti di abilitazione.

Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici A tal fine i titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di notificare alla prefettura, che ha proceduto al rilascio della patente, ogni cambiamento di domicilio.

Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare, alla detta prefettura, la patente di abilitazione unitamente ai documenti indicati ai numeri 3 e 4 dell'art. 27 e di data non anteriore a due mesi.

Il prefetto, qualora dall'esame dei documenti e dalle informazioni assunte risultino le condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, restituisce la patente con un visto attestante l'eseguita revisione.

In ogni tempo, così il Ministero dell'interno, come i prefetti, possono di ufficio fare obbligo al titolare della patente di abilitazione di sottoporsi a speciale revisione per accertare se esso possiede tutti i requisiti prescritti. 

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 20 febbraio 2018.pdf)Decreto 20 febbraio 2018
 
IT1452 kB663

Tags: Chemicals Gas tossici

Ultimi inseriti

Dati INAIL 5 2023
Giu 08, 2023 40

Dati INAIL 5/2023 - Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Dati INAIL 5/2023 - Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ID | 08.06.2023 Salute e sicurezza sul lavoro, industria manifatturiera Dopo il forte calo del 2020, nel 2021 le denunce di infortunio sul lavoro nell’industria manifatturiera, che si contraddistingue per la… Leggi tutto
Decreto Direttoriale n  68 del 07 giugno 2023
Giu 08, 2023 38

Decreto Direttoriale n. 68 del 07 giugno 2023

Decreto Direttoriale n.68 del 07 giugno 2023 / Iscrizione dell’Organismo Paritetico Nazionale “O.P.NA.S.P.” ID 19767 | 08.06.2023 Decreto Direttoriale n. 68 del 07 giugno 2023 - Iscrizione dell’Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato in sigla “O.P.NA.S.P.” nel Repertorio nazionale degli… Leggi tutto
Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi
Giu 07, 2023 40

Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi

Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi / Intesa 10 maggio 2023 ID 19765 | 07.06.2023 / In allegato (Rep. atti n. 103/CSR del 10 maggio 2023) Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Il recupero di sostanza organica dai rifiuti per la produzione di ammendanti
Giu 06, 2023 45

Il recupero di sostanza organica rifiuti e produzione di ammendanti

Il recupero di sostanza organica dai rifiuti per la produzione di ammendanti di qualità ID 19753 | 06.06.2023 / ANPA 2002 L’Agenzia ha intrapreso uno studio relativo al recupero di sostanza organica da rifiuti per la produzione di ammendanti di qualità per conto dell’Osservatorio Nazionale sui… Leggi tutto
UNI 11532 1 Acustica ambienti confinati   Metodi progettazione e Tecniche di valutazione
Giu 04, 2023 67

UNI 11532-1:2018

UNI 11532-1:2018 / Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi progettazione / Tecniche di valutazione ID 19742 | 04.06.2023 / Preview in allegato UNI 11532-1:2018 Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di valutazione -… Leggi tutto