Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.153
/ Totale documenti scaricati: 29.783.836

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.153 *

/ Totale documenti scaricati: 29.783.836 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.153 *

/ Totale documenti scaricati: 29.783.836 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.153 *

/ Totale documenti scaricati: 29.783.836 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.153 *

/ Totale documenti scaricati: 29.783.836 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.153 *

/ Totale documenti scaricati: 29.783.836 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decreto MIT n. 25 del 21.02.2018

ID 5988 | | Visite: 3909 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/5988

Decreto MIT 25 2018

Istituzione dell’elenco nazionale degli impianti di riciclaggio delle navi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Con il Decreto Ministeriale numero 25 del 21 febbraio 2018 viene istituito l’elenco nazionale degli impianti di riciclaggio delle navi.

Art. 1 Istituzione elenco nazionale

1. E' istituito, presso la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d' acqua interne, l' elenco degli impianti di riciclaggio secondo lo schema allegato al presente decreto.

2. L'elenco nazionale e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed è comunicato alla Commissione europea.

Art. 2 iscrizioni

1. Sono iscritti nell'elenco i cantieri autorizzati a svolgere l'attività di riciclaggio delle navi, rilasciata ai sensi dell' art. 4 del decreto ministeriale 12 ottobre 2017.

2. L' autorizzazione ha durata di cinque anni ed è rinnovabile previa domanda da presentarsi all'autorità competente almeno 6 mesi prima della scadenza.

3. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne revoca l'autorizzazione rilasciata nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 13 del regolamento europeo o di cancellazione del cantiere navale dall'albo dei demolitori.

...

Riciclaggio delle navi (Ship recycling)

Nel corso degli ultimi anni si è largamente affermata la pratica dello smantellamento e del riciclaggio dei materiali di costruzione delle navi a fine vita. Tale attività si svolge essenzialmente presso alcune nazioni del sud-est asiatico, in siti carenti delle norme di sicurezza e di salvaguardia della salute umana ed ambientale. Tra le principali cause di tale pratica vi sono:

- l’aumento del prezzo dell’acciaio, del rame e dei metalli provenienti da rottamazione;

- il bassissimo costo e la vasta disponibilità della manodopera ivi reclutata;

- la carenza di norme a tutela dell’ambiente e della salute umana.

Tale situazione limita lo sviluppo in quelle aree geografiche di strutture industriali cantieristiche idonee alla corretta demolizione e riciclaggio ecocompatibile delle navi.

Per arginare queste cattive pratiche di riciclaggio, lo “International Maritime Organization” (IMO), in accordo con l’ “International Labour Organization” (I.L.O.), ha stabilito tramite la Convenzione di Hong Kong (HKC) una serie di protocolli, di criteri e di procedure da adottare per la costruzione, la demolizione ed il riciclaggio ecocompatibile in sicurezza delle navi.

Tale Convenzione, pur sottoscritta nel 2009, entrerà in vigore solamente dopo la ratifica di almeno 15 Stati Membri con tonnellaggio commerciale complessivo di almeno il 40% del totale mondiale, in aggiunta a precise percentuali, in TSL, di naviglio demolito.

Al fine di dare nuova spinta alla Convenzione, nel marzo del 2012, la Commissione Europea ha proposto la redazione e l’approvazione di un Regolamento Europeo sul Riciclaggio Ecocompatibile delle Navi Europee per conseguire i seguenti principali obiettivi:

- evitare il posticipo “sine die”, a livello europeo, per l’applicazione dei requisiti della Convenzione IMO di Hong Kong, accelerandone di fatto l’entrata in vigore a livello mondiale.

- superare, relativamente alle navi in dismissione, il regolamento (UE) n. 1257/2013 , che recepisce la convenzione di Basilea, la quale vieta la spedizione/esportazione di rifiuti pericolosi o tossico-nocivi verso paesi al di fuori dell’OCSE/OECD.

_______

Autorizzazione impianto di riciclaggio delle navi

Art. 4. decreto ministeriale 12 ottobre 2017 Autorizzazione all’impianto di riciclaggio delle navi

1. L’autorità competente, acquisito il parere del Ministero per i profili di competenza, rilascia ai cantieri navali iscritti nell’albo dei demolitori l’autorizzazione a svolgere l’attività di riciclaggio delle navi, ai sensi dell’art. 14 del regolamento.

Articolo 14  regolamento (UE) n. 1257/2013 Autorizzazione di impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro

1. Fatte salve altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, le autorità competenti autorizzano gli impianti di riciclaggio situati nel loro territorio che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13 a procedere al riciclaggio delle navi. Tale autorizzazione
può essere accordata ai rispettivi impianti di riciclaggio delle navi per un periodo massimo di cinque anni e rinnovata di conseguenza.

A condizione che i requisiti del presente regolamento siano rispettati, l’autorizzazione rilasciata a norma di altre pertinenti disposizioni del diritto nazionale o dell’Unione può essere combinata con l’autorizzazione a norma del presente articolo in un’unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una duplicazione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi o dall’impresa di riciclaggio delle navi o dall’autorità competente.

In tali casi, l’autorizzazione può essere prorogata conformemente al regime di autorizzazione di cui al primo comma, per un periodo massimo di cinque anni.

2. Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essi autorizzati conformemente al paragrafo 1.

3. L’elenco di cui al paragrafo 2 è comunicato alla Commissione senza indugio ed entro il 31 marzo 2015.

4. Qualora un impianto di riciclaggio delle navi non soddisfi più i requisiti stabiliti all’articolo 13, lo Stato membro in cui è situato tale impianto di riciclaggio delle navi sospende o revoca l’autorizzazione ad esso concessa o chiede all’impresa di riciclaggio
delle navi interessata di intraprendere azioni correttive e ne informa senza indugio la Commissione.

5. Se un impianto di riciclaggio delle navi è stato autorizzato conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro interessato ne informa senza indugio la Commissione.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Collegati:


DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto Ministeriale numero 25 del 21 febbraio 2018.pdf)Decreto Ministeriale numero 25 del 21 febbraio 2018
 
IT65 kB724

Tags: Ambiente Rifiuti

Ultimi inseriti

Statistica esami patenti di guida 2024
Mag 02, 2025 14

Statistica esami patenti di guida 2024

Statistica esami patenti di guida 2024 / MIT 2025 ID 23918 | 02.05.2025 / In allegato Statistica delle attivita' svolte nel 2024 per il conseguimento delle patenti di guida Con la presente pubblicazione si espongono i risultati delle elaborazioni statistiche riguardanti l’attività svolta dagli… Leggi tutto
Mag 02, 2025 21

Decreto Dirigenziale n. 62 del 18.04.2025

Decreto Dirigenziale n. 62 del 18.04.2025 ID 23916 | 02.05.2025 Decreto Dirigenziale n. 62 del 18.04.2025Approvazione dell'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove teoriche scritte per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1. Comunicato GU n. 100 del… Leggi tutto
Mag 02, 2025 62

Decreto Ministeriale 24 aprile 2025 n. 55

Decreto Ministeriale 24 aprile 2025 n. 55 ID 23914 | 02.05.2025 / In allegato Decreto Ministeriale 24 aprile 2025 n. 55 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sostituzione dei rappresentanti effettivo e… Leggi tutto
Apr 30, 2025 126

Legge 10 maggio 1976 n. 321

Legge 10 maggio 1976 n. 321 (Legge Merli) ID 23913 | 30.04.2025 Legge 10 maggio 1976 n. 321Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. (GU n.141 del 29.05.1976) [box-warning]Abrogazione Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale strutturato con tutte le tabelle… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 636
Apr 30, 2025 148

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 / Modifica Reg. di esec. (UE) 2020/2235 ID 23909 | 30.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 della Commissione, del 25 marzo 2025, che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di… Leggi tutto
Nota INL prot  n  3984 del 29 aprile 2025
Apr 30, 2025 252

Nota INL prot. n. 3984 del 29 aprile 2025

in News
Nota INL prot. n. 3984 del 29 aprile 2025 / Agg. Modello Dimissioni per fatti concludenti ID 23908 | 30.04.2025 / In allegato Nota e Modello Nota INL prot. n. 3984 del 29 aprile 2025OGGETTO: L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” - art. 19 (norme in materia di risoluzione del… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI EN ISO 5124 2025
Apr 30, 2025 156

UNI EN ISO 5124:2025 / Carico e scarico di carri cisterna e container di GNL

ì UNI EN ISO 5124:2025 / Carico e scarico di carri cisterna e container di GNL ID 23904 | 30.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 5124:2025Carico e scarico di carri cisterna e container di gas naturale liquefatto (GNL) La norma fornisce requisiti e raccomandazioni per la progettazione,… Leggi tutto