Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.584
/ Totale documenti scaricati: 30.552.245

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.552.245 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.552.245 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.552.245 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.552.245 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.552.245 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Circolare MiSE del 18 dicembre 2014

ID 5949 | | Visite: 9215 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/5949

Circolare MiSE del 18 dicembre 2014

Oggetto: Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all’articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012.

1. L'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori previsti, debbono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di seguito “Responsabile”. Per l’individuazione dei settori di appartenenza si fa riferimento al codice ATECO e si classificano nel settore industriale i soggetti appartenenti alla sezione B, C, D, E ed F del codice ATECO 2007. Per le attività ricomprese nelle altre sezioni vale la soglia dei 1.000 tep.

Legge 10/1991
...
Art. 19.(Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.

5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica. 

2. A corollario della legge 9 gennaio 1991 n. 10 sono state emesse due circolari dell’allora Ministero Industria Commercio e Artigianato, rispettivamente del 2 Marzo 1992, n. 219/F, e del 3 Marzo 1993, n. 226/F.

3. Al suddetto Responsabile sono stati progressivamente affidati i seguenti nuovi compiti:

a. l’attestazione, da applicarsi in calce alla relazione tecnica di cui all’art. 28 delle legge 9 gennaio 1991 n. 10, redatta in base all’Allegato E del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, di avvenuta verifica in merito alla applicazione dell’art. 26 comma 7 della legge 9 gennaio 1991 n.10 negli Enti soggetti all’obbligo di cui all’art. 19 della stessa legge; 

b. il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all’obbligo di cui all’art. 19 legge 9 gennaio 1991 n. 10, ai sensi dell’Allegato II, d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115, punto 4, lettera p).

4. L’articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 pubblicato in G.U. n.1 del 2.1.2013 estende la possibilità di accesso al meccanismo dei certificati bianchi anche alle imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia applicando quanto previsto all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita dell’intervento;

5. Nell'ambito della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione dell'art.19 della Legge 10 del 1991, la Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia- FIRE, quale soggetto incaricato alle attività di gestione e sensibilizzazione rivolte ai responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, in considerazione delle sopravvenute novità introdotte dall’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 di cui al punto 4, provvede a:

a. ampliare l’attività di gestione e sensibilizzazione anche per i soggetti di cui al punto 4, in coordinamento con ENEA;

b. informatizzare le modalità di nomina del Responsabile a partire dall’anno d’obbligo 2015.

6. La FIRE, al fine di rendere più efficiente la gestione della banca dati delle nomine, potrà sviluppare una piattaforma informatica per la gestione delle nomine dei Responsabili o richiedere l’invio delle nomine stesse tramite posta certificata in alternativa all’invio cartaceo, assicurando una gestione appropriata delle nomine.

7. Per i soggetti di cui al punto 4 non sussistono scadenze temporali all’atto della prima nomina, fermo restando l’obbligo del rispetto delle scadenze temporali di cui al punto 1 per le nomine successiva alla prima.

8. La FIRE pubblica annualmente sul proprio sito l’elenco dei soggetti che hanno effettuato la nomina e che abbiano acconsentito alla pubblicazione dei propri dati.

9. La FIRE collabora con il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A) nella verifica della validità delle nomine comunicate dai soggetti che partecipano allo schema dei certificati bianchi ai sensi dell’art. 7 commi d) ed e) del D.M. 28 dicembre 2012.

10. La presente circolare, unita alla nota esplicativa, abroga e sostituisce integralmente la circolare del 2 Marzo 1992, n. 219 F, e la circolare del 3 Marzo 1993, n. 226/F, ed è indirizzata a codesti uffici, enti ed associazioni, affinché possano avvalersene ai fini dell'autonoma opera di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti obbligati, ed è pubblicata sul sito WEB del Ministero dello sviluppo economico affinché tutti i soggetti obbligati possano prendere conoscenza delle modalità di adempimento suggerite da codesto Ministero. 

Roma, 18 dicembre 2014
IL DIRETTORE GENERALE (Rosaria Romano) 

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare MiSE del 18 dicembre 2014.pdf)Circolare MiSE del 18 dicembre 2014
Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
IT530 kB1434

Tags: Ambiente Energy

Ultimi inseriti

Nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI   11 06 2025
Giu 12, 2025 10

Nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI - 11.06.2025

Nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI - 11.06.2025 ID 24104 | 12.06.2025In data 4 giugno 2025 è stato effettuato un nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI. Di seguito sono riportate le principali novità. Area operatori - Pratica di variazione per cancellazione UL: apportate modifiche per… Leggi tutto
UNI ISO 4301 5 2025 Gru a ponte e a cavalletto
Giu 12, 2025 39

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto - Classificazione ID 24101 | 12.06.2025 / In allegato Preview UNI ISO 4301-5:2025 Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a ponte e a cavalletto e… Leggi tutto
Costruire il Futuro   Off Site e Riqualificazione Edilizia in Italia
Giu 11, 2025 59

Costruire il Futuro - Off-Site e Riqualificazione Edilizia in Italia

Costruire il Futuro - Off-Site e Riqualificazione Edilizia in Italia ID 24100 | 11 giugno 2025 Realizzata dell’ambito del progetto OFFICIO per lo sviluppo di una filiera italiana del settore Il potenziale innovativo dell’Off-Site Construction (OSC), una panoramica della filiera italiana ad esso… Leggi tutto
ECHA 2025   Key Areas of Regulatory Challenge
Giu 11, 2025 89

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge ID 24098 | 11.06.2025 / Attached The report introduces new topics to reflect ECHA’s growing responsibilities. It also covers emerging topics in waste and recycling that aim to support circularity and enhance Europe’s industrial competitiveness. For… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 04 Giugno 2025 n  20645
Giu 10, 2025 143

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 / Caduta del lavoratore per difetto chiusura sponda autocarro: responsabilità DL ID 24094 | 09.06.2025 Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 - Difetto nella chiusura della sponda dell'autocarro noleggiato e caduta all'indietro del… Leggi tutto
Giu 09, 2025 311

Legge 9 giugno 2025 n. 80

in News
Legge 9 giugno 2025 n. 80 / Legge di conv. Decreto sicurezza pubblica ID 24093 | 09.06.2025 Legge 9 giugno 2025 n. 80 Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI ISO 4301 5 2025 Gru a ponte e a cavalletto
Giu 12, 2025 39

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto - Classificazione ID 24101 | 12.06.2025 / In allegato Preview UNI ISO 4301-5:2025 Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a ponte e a cavalletto e… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 04 Giugno 2025 n  20645
Giu 10, 2025 143

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 / Caduta del lavoratore per difetto chiusura sponda autocarro: responsabilità DL ID 24094 | 09.06.2025 Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 - Difetto nella chiusura della sponda dell'autocarro noleggiato e caduta all'indietro del… Leggi tutto
In situ generated active substances and their products
Giu 07, 2025 245

In situ generated active substances and their products

In situ generated active substances and their products / ECHA Aprile 2025 ID 24087 | 07.06.2025 / Version 2 April 2025 Information requirements and risk assessment for approval and authorisation Recommendations of the BPC Working Groups.________ Il presente documento ha lo scopo di assistere gli… Leggi tutto