Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. n. 5282 | 06 Marzo 2018
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Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. 06 Marzo 2018 n. 5282
Infortunio occorso al collaboratore professionale
Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro non tutelano solo i lavoratori dipendenti
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO
Data pubblicazione: 06/03/2018
che con sentenza in data 14 / 21 luglio 2010 il giudice del lavoro di Teramo, pure all'esito di c.t.u., condannava la S.p.A. AGROALIMENTARE FRATELLI M. (inizialmente dichiarata contumace ed in seguito costituitasi tardivamente) a risarcire il danno da infortunio sul lavoro occorso il 20 giugno 2002 all'attore DF.A.;
che tale pronuncia veniva impugnata da quest'ultimo in via principale, nonché dalla società in via incidentale, per cui la Corte di Appello de L'Aquila con sentenza n. 1087 in data 10 - 22 novembre 2011, non notificata, in parziale riforma della gravata decisione, condannava la società convenuta a corrispondere rivalutazione e interessi sulla somma liquidata con la sentenza di primo grado dal gennaio del 2008 al luglio del 2010 e soltanto gli interessi nella misura legale da quest'ultima data al soddisfo, nonché alle spese del giudizio;
che avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione DF.A. con atto del 22 maggio 2012 affidato a due motivi (1°. insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio - omesso esame di un fatto decisivo, con particolare riferimento alla domanda di liquidazione del danno da lucro cessante da invalidità permanente, richiamando l'anzidetta impugnazione principale, con la quale era stato lamentato "il mancato riconoscimento, liquidazione condanna della società resistente al pagamento del lucro cessante da invalidità temporanea ... Se era pur vero che aveva escluso l'incidenza dell'invalidità permanente sulla capacità lavorativa futura del danneggiato, tuttavia è evidente che nel lungo periodo di invalidità temporanea sofferto, il ricorrente non aveva di fatto potuto svolgere alcuna attività lavorativa, pertanto doveva essere necessariamente risarcito del lucro cessante, avendo fornito sia la prova del reddito da lavoro percepita prima del fatto illecito, sia la prova della durata della malattia che di fatto aveva impedito lo svolgimento di attività lavorativa. Il giudice di appello inopinatamente aveva rigettato il motivo di gravame della domanda, sostenendo erroneamente che non poteva trovare accoglimento invece la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante, perché avanzata per la prima volta in questo grado. Il fatto, decisivo per la controversia della mancanza di specifica domanda in primo grado, è smentito dalle risultanze documentali...". Infatti, con il ricorso introduttivo del giudizio era stato chiesto anche il ristoro del danno patrimoniale, a tal uopo richiamando la quantificazione stimata in ragione di 32.177,00 euro, in relazione al reddito annuo percepito di € 15.000, all'età anagrafica, alla durata dell'invalidità temporanea, all'incidenza dei postumi invalidanti permanenti nella misura del 15% sulla capacità lavorativa e alla residua vita lavorativa.
2°. violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c., nonché violazione e omessa applicazione dell'articolo 277 dello stesso codice di rito, evidenziando che alla luce di quanto esposto con riferimento al primo motivo, non era domanda nuova quella relativa all'istanza di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante dovuto a causa dell'anzidetta invalidità temporanea, sicché il giudice adito avrebbe avuto l'obbligo di decidere nel merito su tutte le domande proposte sulle relative eccezioni definendo il giudizio. L'ingiustificata omissione costituiva evidente violazione della norma processuale richiamata);
che ha resistito all'impugnazione avversaria la S.p.A. AGROALIMENTARE FRATELLI M. mediante controricorso, con contestuale ricorso incidentale, instando per la cassazione senza rinvio della impugnata sentenza e per la riforma della decisione di primo grado, all'uopo deducendo insufficiente o contraddittoria motivazione per un fatto controverso e decisivo per il giudizio - erronea applicazione della legge per insussistenza della responsabilità della società convenuta, laddove l'attore, collaboratore professionale a carattere continuativo della stessa aveva relazionato la vantata pretesa risarcitoria all'infortunio nella nuova unità produttiva della resistente, però non attiva, come da relativa documentazione, in quanto non ancora consegnata dalle imprese aggiudicatarie dell'appalto (contratto di fornitura di celle frigorifere in data 30-11-1999, con lavori di esecuzione appaltati alla COMISOL Impianti S.r.l., che a sua volta aveva conferito le opere in subappalto il 5 dicembre 2000 alla ITAL TVT di T.O. & c. s.n.c. - interveniva successivamente circa dieci giorni prima dell'infortunio, per l'installazione e messa a regime dell'impianto di refrigerazione delle celle, la FRIGO-Tecnica Internazionale S.r.l., il cui dipendente M., poi, il giorno del sinistro stava eseguendo prove di funzionalità in sala macchine, chiudendo le porte delle celle ed aveva avvertito i tecnici presenti di non aprirle per non condizionare la prova di raffreddamento - porte non ancora collaudate dalla ditta fornitrice delle celle e dalla COMISOL quale installatrice delle stesse). Attesa, dunque, l'erronea applicazione dell'art. 2087 c.c., stante la mancanza di responsabilità di essa società, la ricorrente incidentale ha chiesto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente condanna della controparte alla refusione dell'erogato, pari a euro 157.137,57 oltre accessori, "avendo la deducente sottratto gli importi erogati al DF.A. all'investimento aziendale" (l'azione penale promossa dal pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo aveva escluso la responsabilità della resistente in quanto le porte scorrevoli delle celle, di cui all'appalto ancora in corso di esecuzione, in ossequio all'articolo 33 del decreto legislativo numero 624 del 1994 e dell'articolo 14 d.P.R. numero 547 dovevano disporre di adeguato sistema di sicurezza, nel caso in esame carente, che impedisse loro di uscire dalle guide o di capire, omissione imputabile alla ditta fornitrice e a quelle incaricate da questa dell'esecuzione, essendo ancora in corso l'istallazione. La causa della caduta della porta manovrata dal DF.A. senza ragione, avendo egli ultimato la sua collaborazione professionale ed in violazione delle disposizioni impartite dal M., che la stava collaudando, era stata dagli ausiliari tecnici della magistratura inquirente individuata nella insufficienza tecnica del meccanismo che presenziava all'apertura al movimento della porta, con conseguente responsabilità delle aziende fornitrici delle celle ed esecutrici della loro messa in opera, contravvenzionate dall'autorità di prevenzione infortuni sul lavoro, giusta la documentazione offerta nel corso del giudizio, con esclusione di qualsiasi addebito alla resistente, che non impiegava la suddetta impiantistica, in quanto non ancora collaudata e non ancora nella propria disponibilità, non essendo stata riconsegnata l'opera commissionata, come da risultanze dell'istruttoria penale. Per contro, i giudici di merito nell'applicare l'articolo 2087 c.c. avevano ipotizzato una sorta di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, mentre nel caso di specie la società non avendo ancora la disponibilità dei locali non poteva adottare alcun provvedimento a tutela delle sue maestranze, che quindi non avevano e non potevano avere accesso ai locali); che a seguito dei regolari e tempestivi avvisi di rito per l'adunanza in camera di consiglio, fissata al 27-09-2017, memoria illustrativa è stata depositata soltanto per la società controricorrente - ricorrente incidentale, la quale peraltro ha eccepito l'inammissibilità del ricorso avversario per decorrenza del termine di cui all'articolo 327 c.c., ritenuto nella specie semestrale;
preliminarmente, che l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione è palesemente infondata, visto che non solo non risulta superato il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. (siccome modificato dall'art. 46, co. 17, l. 18 giugno 2009, n. 69, poiché dalla pubblicazione del 22 novembre 2011 i sei mesi scadevano proprio il giorno della notifica del ricorso, avvenuta il 22 maggio 2012), ma anche perché nella specie operava addirittura il termine annuale, di cui alla precedente formulazione dell'art. 327, essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 14 giugno 2005, secondo quanto dedotto dal ricorrente DF.A., circostanza quest'ultima non specificamente contestata ex adverso da parte controricorrente (cfr. Cass. I civ. n. 17060 del 05/10/2012: l'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma primo, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009. Nella specie veniva quindi ritenuta la tempestività del ricorso per cassazione, notificato nel precedente termine annuale, trattandosi di giudizio che aveva avuto inizio nel 2003 ed era proseguito in appello nel 2007. Conformi: Cass. II civ. n. 6007 del 17/04/2012, secondo cui in particolare è poi irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio. V. parimenti Cass. Sez. 6 - 5, n. 15741 del 21/06/2013, Sez. 6 - 3 n. 19969 del 06/10/2015, Sez. 6 - 5 n. 20102 del 06/10/2016);
che, esaminando, quindi, le censure avverso la pronuncia d'appello qui impugnata, in ordine logico-giuridico va in primo luogo disatteso il ricorso incidentale della società, poiché dalla lettura della sentenza de qua si evince molto chiaramente come tutte le anzidette doglianze della AGROALIMENTARE, unitamente alle circostanze dell'incidente, fossero state dedotte a sostegno dell'allora interposto gravame e quindi debitamente esaminate dalla competente Corte di merito con adeguata e pertinente motivazione, laddove tra l'altro si dava atto che il DF.A. era legato alla società da prestazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto la consulenza tecnica, la cura dei servizi tecnici e produttivi dell'azienda, la verifica dei nuovi impianti e l'organizzazione della manutenzione-, che il giorno del sinistro il tecnico della FRIGO-Tecnica Internazionale stava eseguendo le attività come descritte in ricorso, laddove d'altro canto non risulta smentita la circostanza, pure rilevata nella motivazione della sentenza d'appello, secondo cui il DF.A., essendo in scadenza il suo incarico, stava illustrando al suddetto tecnico, il quale avrebbe preso il suo posto, quali sarebbero state le sue incombenze, facendogli altresì visitare l'azienda, sicché, ad avviso della Corte distrettuale, anche a voler ammettere che l'infortunio si fosse verificato per un'impudenza del DF.A., le norme dettate in materia antinfortunistica erano dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che neanche il concorso di colpa del dipendente ha effetto esimente della responsabilità datoriale, a meno che il comportamento del lavoratore non presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute; ciò che tuttavia non poteva dirsi avvenuto nel caso di specie non risultando che la società avesse preso idonee misure per impedire l'accesso -se non per gli addetti- negli impianti di nuova installazione, che dovevano essere ancora collaudati, ovvero che avesse impartito precisi divieti di transitare nell'area delle celle frigorifere, o che comunque avesse reso edotti i lavoratori dei pericoli relativi ad impianti non ancora collaudati, peraltro non risultava documentazione attestante la sua assoluzione in sede penale relativamente ai fatti oggetto del contendere; che in proposito l'anzidetta decisione non può dirsi adeguatamente e ritualmente censurata da parte della ricorrente incidentale, la quale si duole promiscuamente di un vizio di motivazione e di una errata applicazione dell'alt. 2087 c.c., però omettendo da un lato di individuare un preciso fatto storico trascurato dai giudici di merito, come tale assolutamente rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. (pure nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal legislatore del 2012), mentre d'altro canto assume la violazione dell'art. 2087, ma senza tener conto di quanto accertato dalla Corte di merito pure riguardo alla presenza nell'occorso del DF.A. nei locali aziendali, evidentemente comunque in correlazione alla prestazione coordinata e continuativa che lo legava alla AGROALIMENTARE, nonché in ordine all'escluso comportamento abnorme dello stesso collaboratore, visto che la convenuta non risultava aver adottato idonee misure per impedire l'accesso negli impianti di nuova installazione, ancorché non ancora formalmente consegnati, né precisi divieti in tal sensi;
che non si pone alcun problema di responsabilità oggettiva, tenuto altresì che per effetto dell'anzidetto rapporto contrattuale (di certo non ancora cessato all'epoca tra le parti) la prova liberatoria pure in ordine all'elemento soggettivo andava fornita dalla utilizzatrice della prestazione ex art. 1218 c.c., dovendosi inoltre anche richiamare il principio affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (v. più recentemente Cass. lav. n. 9870 del 07/05/2014), secondo cui le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee, ivi compresi i soci della società, anche di fatto, datrice di lavoro, che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro (in motivazione: "Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata l'apparato normativo relativo alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza degli ambienti di lavoro trova applicazione generalizzata a tutti i settori di attività pubblica e privata, tranne alcuni tassativamente esclusi, e si applica non solo ai lavoratori subordinati ma anche a tutti i soggetti ad essi equiparati, ivi compresi i soci di società, anche di fatto. Ed infatti il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2 accoglie una nozione ampia di datore di lavoro, non solo quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ma anche e comunque come soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità della medesima o di una sua unità produttiva. La individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme di prevenzione deve essere quindi valutata con riferimento alle funzioni concretamente esercitate. Parimenti ampia è la portata oggettiva degli obblighi di prevenzione e sicurezza nel senso che le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro. Nel caso di specie la società gestiva un'impresa in luogo aperto al pubblico, quale era una sala videogiochi e bar, sicché correttamente la sentenza impugnata ha considerato che soggetti tutelati dalla richiamata normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro devono ritenersi essere anche i terzi che, utilizzando le strutture ed i macchinari, si trovino esposti ai rischi di quello specifico ambiente. ...". Cfr. in senso conforme anche Cass. III civ. n. 9200 del 30/08/1995, id. n. 2288 del 23/04/1979);
che quindi (cfr. Cass. lav. n. 14468 del 09/06/2017), in tema di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., posto che, ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1218 c.c., grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, il vizio strutturale del macchinario, quale fatto liberatorio, non può prescindere dalla prova circostanziata, da parte del datore di lavoro, dell'assolvimento dei suddetti obblighi di protezione specifici (v. pure Cass. lav. n. 21590 del 13/08/2008: la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. Conformi Cass. nn. 10441 e 16003 del 2007. V. ancora Cass. lav. n. 20533 del 13/10/2015, secondo cui in ipotesi di infortunio sul lavoro non è qualificabile come abnorme il comportamento del lavoratore che intervenga, nell'esecuzione delle ordinarie mansioni assegnate, su un macchinario per effettuare una riparazione, qualora ciò sia dettato da una necessità, non solo possibile, ma anche probabile del procedimento lavorativo, posto che l'obbligo datoriale di proteggere l'incolumità del dipendente, nonostante l'imprudenza e la negligenza dello stesso, comprende anche la vigilanza circa l'effettivo rispetto delle misure di protezione predisposte); che non ha alcuna rilevanza quanto stabilito in sede penale, visto tra l'altro che non risulta in atti alcuna pronuncia irrevocabile, con valore ed effetti di giudicato per questo processo civile al riguardo, a favore della ricorrente incidentale (cfr., del resto, ex plurimis, Cass. lav. n. 4758 del 10/03/2015, secondo cui in applicazione del nuovo codice di procedura penale il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen., detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme);
[...]
che nella specie l'attore nel chiedere la condanna della convenuta al risarcimento integrale del danno, per complessivi 444.492,00 euro, salvo somma maggiore o minore di giustizia, aveva fatto riferimento a tutte le poste indicate nello stesso atto al punto 16, tra cui sub lettera c), il danno patrimoniale ...prudentemente stimato in 32.176,00 euro, di guisa che appare del tutto erronea la novità ipotizzata dalla Corte territoriale, che ha omesso, quindi indebitamente, di pronunciarsi in merito;
che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con conseguente remissione ex art. 384 c.p.c. in sede di merito per l'ulteriore corso di competenza nei sensi anzidetti, occorrendo idonei accertamenti di fatto sul punto, sicché all'esito del giudizio di rinvio si provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità ex art. 385 dello stesso codice di rito.
la Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa, quindi, l'impugnata sentenza in relazione al solo ricorso accolto e rinvia, quindi, alla Corte d'Appello di Roma, anche per le spese.
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