Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.218
/ Totale documenti scaricati: 29.866.639

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.218 *

/ Totale documenti scaricati: 29.866.639 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.218 *

/ Totale documenti scaricati: 29.866.639 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.218 *

/ Totale documenti scaricati: 29.866.639 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.218 *

/ Totale documenti scaricati: 29.866.639 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.218 *

/ Totale documenti scaricati: 29.866.639 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Dichiarazione di conformità Impianti errata: sanzioni

ID 5672 | | Visite: 47896 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/5672

DM 37 08 DICO

Dichiarazione di conformità Impianti errata: sanzioni in capo all'impresa

Documento allegato riepilogativo sulla normativa e giurisprudenza relativa al rilascio della Dichiarazione di Conformità (DICO) di un impianto da parte dell'impresa installatrice che è prevista dall'Art. 7 del DM 37/2008 secondo il Modello di cui all'Allegato I dello stesso(1); e sulle sanzioni previste per violazioni relative a DICO quali: errata compilazione, allegati carenti / altri obblighi.

A seguito di constatazione di violazione, da parte dell'Organo di vigilanza, quale errata dichiarazione di conformità rilasciata da una impresa installatrice rispetto al modello Allegato I previsto dall’articolo 7 del DM 37/08 (violazione accertata, ad esempio, a seguito di controllo sulla verifica periodica dell’impianto elettrico e di messa a terra), impone allo stesso la comunicazione alla CCIAA competente per territorio, ai sensi dell’art. 15 dello stesso decreto Ministeriale, la CCIAA provvederà alla comminazione delle sanzioni, previste da: 

- Art. 15. c 1 per violazioni alla Dichiarazione di Conformità (Art. 7)
- Art. 15 c. 2 per altre violazioni (altri obblighi)
- Art. 15. c.3 annotazione registro dell'Impresa (violazione comunque accertate Art. 15. c 1 e 2)
- Art. 15. c.4 sospensione temporanea dell'iscrizione dell'impresa dal registro (per violazione reiterata tre volte)

Da parte degli Ordini professionali su proposta dei soggetti accertatori:

- Art. 15. c.5 Provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi (alla terza violazione delle norme)

Quindi, per entrambe le violazioni di cui all'Ar. 15 c.1 e 2, la CCIAA provvede all'annotazione, ai sensi dell’art. 15 c. 3, negli appositi registri e documenti.

DM 37/2008 Art. 15. Sanzioni c. 4: 
"La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi’, in casi di particolare gravita’, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi"

Annotazioni su Registri e Documenti

Eventuali annotazioni non saranno rimosse all’interno dei documenti rilasciati dal Registro delle imprese, in quanto non esiste norma che prevede rimozioni dell'annotazione.

(1) Non sono analizzare eventuali profili di responsabilità contrattuale per inadempimento nei rapporti tra la società installatrice e la committente.

DM 37/2008 Art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.

DM 37/2008 Art. 15. Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
...

Circolare n. 3651/C del 17 febbraio 2012

Con la Circolare n. 3651/C del 17 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito il rapporto tra la disciplina dell'articolo 16 della legge n. 46/1990 e l'articolo 15 del D.M. n. 37/2008 in tema di applicazione delle sanzioni per violazioni relative alla installazione di impianti tecnologici e alla comunicazione alla Camera di Commercio dei verbali sanzionatori. In allegato alla circolare il Ministero ha riportato il Parere del Consiglio di Stato del 23 gennaio 2012, n. 319/2012, appositamente interpellato sulla materia dallo stesso Ministero.

Parere MISE del 16 febbraio 2012, Prot. 0032838

Con il Parere del 16 febbraio 2012, Prot. 0032838, inviato alla Camera di Commercio di Ravenna, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che  per l'installazione di impianti elettronici per l'allontanamento incruento dei volatili nell'ambito delle pertinenze di edifici è necessario essere in possesso del riconoscimento della lettera B, eventualmente limitata alla sola attività di installazione di impianti elettronici.

Parere a CCIAA di Ferrara e Trento del 5-10-2011 procedura sanzionatoria prevista all’art.15

Il Mi.S.E. ha rappresentato che il compito relativo alla determinazione dell’ammontare delle sanzioni (di cui all’art.15 del D.M. 37/2008) e relativa irrogazione, spetti alla Camera di commercio, tenuto conto di quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.

Il soggetto avente potere di accertamento delle violazioni (ad esempio il Comune) è tenuto, a parere del Mi.S.E., a trasmettere il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (a norma dell’art.17 della legge n. 689/81) nonché ad indicare l’ammontare della pena prevista per consentire il pagamento in misura ridotta (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo). 

Per l’inquadramento delle procedure sanzionatorie da parte delle CCIAA si rinvia alla Circolare MISE Circolare n.3651/C del 17-2-2012 sanzioni in materia di attività di installazione di impianti. Ovvero al “Parere della sez. II^ del Consiglio di Stato n.319/2012 del 23 gennaio 2012” che ha per “Oggetto: Decreto 22.1.2008, n.37 – art.15 – Regolamento l’attuazione dell’art.11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 – Verbale di accertamento delle sanzioni.”

Correlati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Dichiarazione di conformità impianti - Le sanzioni.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2018
381 kB 100

Tags: Impianti Abbonati Impianti Dichiarazione di Conformità

Ultimi inseriti

Mag 08, 2025 64

Comunicato ANAC del 30 aprile 2025

in News
Comunicato ANAC del 30 aprile 2025 ID 23949 | 08.05.2025 / In allegato Comunicato del Presidente del 30 aprile 2025 Chiarimenti e indicazioni operative in merito all’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di verifica e l’attività di progettazione afferente al medesimo progetto_______… Leggi tutto
Osservatorio sull adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro
Mag 08, 2025 74

Osservatorio sull’adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro

in News
Osservatorio sull’adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro ID 23947 | 08.05.2025 L’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nel mondo del lavoro nasce per monitorare e analizzare concretamente l’impatto delle tecnologie di IA su aziende e… Leggi tutto
Mag 07, 2025 120

Decreto-Legge 7 maggio 2025 n. 65

in News
Decreto-Legge 7 maggio 2025 n. 65 ID 23945 | 07.05.2025 / In allegato Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche'… Leggi tutto
Mag 07, 2025 107

Decreto 18 aprile 2025

in News
Decreto 18 aprile 2025 ID 23943 | 07.05.2025 / In allegato Decreto 18 aprile 2025 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni.… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

EN 1459 1 2025   Rough terrain trucks Part 1  Variable reach trucks
Mag 05, 2025 241

EN 1459-1:2025

EN 1459-1:2025 - Rough-terrain trucks | Part 1: Variable-reach trucks ID 23931 | 05.05.2025 / Preview attached EN 1459-1:2025Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks This document specifies the safety requirements of self-propelled rough-terrain… Leggi tutto