La scrivente è titolare della competenza sulla disciplina normativa avente ad oggetto l’attività di istallazione di impianti all’interno degli edifici. Le disposizioni in questa materia sono dettate dalla legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti e dal decreto ministeriale D.M. 22.1.2008, n.37, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di istallazione di impianti all’interno degli edifici.
La normativa citata disciplina tra l’altro gli aspetti sanzionatori connessi alla violazione delle disposizioni vigenti in materia.
La Camera di commercio di Trento ha sottoposto alla scrivente un quesito concernente la titolarità di atti inerenti le procedure sanzionatorie previste nel citato D.M. n.37/08.
In particolare, mentre sostiene, a norma dell’art. 14 della legge 5.3.1990, n. 46 la titolarità del Comune per la fase di accertamento della violazione, pone la questione della procedura sanzionatoria successiva, considerato che l’art. 15 del D.M. n.37/08 attribuisce espressamente alle Camere di commercio la fase irrogatoria delle sanzioni.
Al riguardo la scrivente osserva che il quadro normativo che regolamenta la materia è composto dalle disposizioni dettate dalla legge n.46/90 ( art.14 ) - della quale, per effetto del disposto del comma 1 dell’art. 3 del d.l. 300/06, restano vigenti solo gli artt. 8, 14, 16 - dal citato D.M. n.37/08 ( art.15 ) ed inoltre dalla legge n.689/90 ( art. 13, 17, 18 ) avente ad oggetto “Modifiche al sistema penale”.
L’art. 14 della legge 5.3.1990, n.46 “Norme per la sicurezza degli impianti” individua i soggetti titolari del potere di controllo sia per gli aspetti tecnici che procedurali amministrativi. Fra questi è compreso il Comune.
L’art. 15 del D.M. n.37/08 detta, fra l’altro, la normativa che disciplina le procedure sanzionatorie “comunque accertate” e al comma 3 ne dispone la comunicazione alle Camere di commercio ai fini dell’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese mediante apposito verbale.
Lo stesso articolo, al comma 6 dispone che all’irrogazione delle sanzioni in discorso provvedono le Camere di commercio.
Ai sensi dell’art. 16, primo comma, della legge n.689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro i 60 gg. dalla contestazione o, in mancanza di questa, dalla notificazione del verbale.
Ad esclusione del caso del pagamento in misura ridotta, l’art.17 della citata legge n. 689/81 prevede che il funzionario o l’agente che ha effettuato l’accertamento, trasmetta rapporto all’ufficio competente ad irrogare la sanzione.
Sulla base del quadro normativo descritto e ferma restando la titolarità dell’accertamento in capo al Comune, a parere della scrivente non risulta chiaro se allo stesso sia attribuita anche la competenza relativa alla successiva fase della predisposizione del verbale avente ad oggetto il rapporto dell’accertamento della violazione e l’ammontare delle relative sanzioni edittali considerato che a norma dell’art. 17 della l. 689/81 il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni non viene trasmesso alla Camera di commercio nel caso di pagamento immediato in misura ridotta.
In merito all’ applicazione del comma 3 del’art.15 del d.m. n. 37/08 in base al quale “Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale”, la scrivente ritiene che non si tratti dello stesso verbale che viene trasmesso alla Camera e di competenza dell’Autorità accertante, ma di un ulteriore verbale redatto dal responsabile del procedimento nell’ambito dell’Ufficio sanzioni e trasmesso all’ufficio del registro delle imprese per l’annotazione .