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Documento allegato sulle prestazioni di lavoro accessorio (voucher) e applicazione norme del D.Lgs. 81/2008
In materia di prestazioni di lavoro accessorio (voucher), l'art. 3, c. 8, D.Lgs. n. 81/2008 (così come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015), stabilisce che:

Regime di pena tutela
Vige pertanto, l'applicazione del regime di tutela piena del D.Lgs. n. 81/2008, quando il lavoro è prestato a favore di un soggetto avente la qualifica di imprenditore o di professionista, indipendentemente dalla natura subordinata o meno del rapporto.

Casi di esclusione
Esclusi dal campo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008, e dalle altre norme in materia:
- i piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
- l'insegnamento privato supplementare;
- l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Tale previsione si raccorda con quella dall'art. 2, c.1, lett. a) dello stesso decreto che esclude dal suo campo applicativo i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti) i quali ricevono, pertanto, dall'ordinamento giuridico solo una tutela generale.
Divieto del lavoro accessorio nell'appalto
L'art. 48, c.6, del D.Lgs n. 81/2015, in ogni caso è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.
Tabella riassuntiva - Lavoro accessorio e sicurezza sul lavoro
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Regimi di tutela
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Art. 3, c. 8, D.Lgs. n. 81/2008
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Ai prestatori di lavoro accessorio occupati da imprese e professionisti si applica il D.Lgs. n.81/2008 e le altre norme in materia di sicurezza sul lavoro. Negli altri casi si applica il regime di tutela più limitato già previsto per i lavoratori autonomi dall'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. |
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Computo numerico |
Art. 4, c.1, lett. e), D.Lgs n. 81/2008
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Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il D.Lgs. n. 81/2008, fa discendere particolari obblighi non sono computati i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli artt. 70, e seguenti, del D.Lgs. n. 276/2003, nonché le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 74 del medesimo decreto (D.Lgs. n. 81/2015). |
segue in allegato
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