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Europe, Rome

Direttiva (UE) 2017/2397

ID 5328 | | Visite: 4940 | Legislazione Sicurezza UEPermalink: https://www.certifico.com/id/5328

Direttiva 2017 2397

Direttiva (UE) 2017/2397 / Qualifiche professionali nel settore della navigazione interna - Consolidato Marzo 2022

ID 5328 | 11.03.2022 / In allegato testo consolidato al 03.03.2022

Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio

(GU L 345/53 del 27.12.2017)

Entrata in vigore: 16.01.2018

Modifiche/abrogazioni:

Direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 (testo consolidato al 31.07.2021)
Regolamento delegato (UE) 2022/184 della Commissione del 22 novembre 2021 (testo consolidato al 03.03.2022)
_________

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione, nonché il riconoscimento di tali qualifiche negli Stati membri.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri dei seguenti tipi di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione:

a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
c) rimorchiatori e spintori destinati a:
i) rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b);
ii) rimorchiare o spingere galleggianti speciali;
iii) spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali;
d) navi passeggeri;
e) navi per le quali è richiesto un certificato di approvazione ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) galleggianti speciali.

2. La presente direttiva non si applica alle persone:
a) che navigano per sport o svago;
b) che partecipano alla conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente;
c) che partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza.

3. Fatto salvo l’articolo 39, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica inoltre alle persone che navigano negli Stati membri in cui non vi sono vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e che effettuano esclusivamente:
a) percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri; o
b) percorsi su base stagionale.

Articolo 3 Definizioni [...]

Articolo 4 Obbligo per i membri del personale di coperta di avere con sé il certificato di qualifica dell’Unione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del personale di coperta che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione abbiano con sé un certificato di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta rilasciato conformemente all’articolo 11 o un certificato riconosciuto in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3.
2. Per i membri del personale di coperta diversi dai conduttori di nave, i certificati di qualifica dell’Unione e i libretti di navigazione di cui all’articolo 22 sono presentati in un documento unico.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati detenuti dalle persone che partecipano alla conduzione di un’imbarcazione, diverse dai conduttori di nave, rilasciati o riconosciuti in conformità della direttiva 2008/106/CE, e di conseguenza della convenzione STCW, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne.

Articolo 5 Obbligo di avere con sé i certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli esperti di navigazione passeggeri e gli esperti di gas naturale liquefatto abbiano con sé un certificato di qualifica dell’Unione rilasciato conformemente all’articolo 11 o un certificato riconosciuto in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati detenuti dalle persone che partecipano alla conduzione di un’imbarcazione rilasciati o riconosciuti in conformità della direttiva 2008/106/CE, e di conseguenza della convenzione STCW, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne

Articolo 6 Obbligo di autorizzazioni specifiche per i conduttori di nave

Gli Stati membri provvedono affinché i conduttori di nave siano titolari di autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell’articolo 12 quando conducono:

a) su vie navigabili che sono state classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo ai sensi dell’articolo 8;
b) su vie navigabili che sono state classificate come tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 9;
c) a mezzo radar;
d) imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile;
e) grandi convogli.

....

Articolo 7 Esenzioni relative alle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro
Articolo 8 Classificazione delle vie navigabili interne a carattere marittimo
Articolo 9 Tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici
Articolo 10 Riconoscimento
Articolo 11 Rilascio e validità dei certificati di qualifica dell’Unione
Articolo 12 Rilascio e validità di autorizzazioni specifiche per conduttori di nave
Articolo 13 Rinnovo dei certificati di qualifica dell’Unione e delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave
Articolo 14 Sospensione e revoca dei certificati di qualifica dell’Unione o delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave
Articolo 15 Cooperazione
Articolo 16 Requisiti relativi alle competenze
Articolo 17 Valutazione delle competenze
Articolo 18 Esami sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa
Articolo 19 Riconoscimento dei programmi di formazione
Articolo 20 Valutazione delle competenze per rischi specifici
Articolo 21 Uso di simulatori
Articolo 22 Libretto di navigazione e giornale di bordo
Articolo 23 Idoneità medica
Articolo 24 Protezione dei dati personali
Articolo 25 Registri
Articolo 26 Autorità competenti
Articolo 27 Monitoraggio
Articolo 28 Valutazione
Articolo 29 Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite
Articolo 30 Sanzioni
Articolo 31 Esercizio della delega
Articolo 32 Norme CESNI e atti delegati
Articolo 33 Procedura di comitato
Articolo 34 Norme CESNI e atti di esecuzione
Articolo 35 Riesame
Articolo 36 Introduzione graduale
Articolo 37 Abrogazione
Articolo 38 Disposizioni transitorie
Articolo 39 Recepimento
Articolo 40 Entrata in vigore

ALLEGATO I
REQUISITI MINIMI RELATIVI A ETÀ, ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, COMPETENZA E TEMPO DI NAVIGAZIONE
ALLEGATO II
REQUISITI ESSENZIALI DI COMPETENZA
ALLEGATO III
REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI IDONEITÀ MEDICA
ALLEGATO IV
PRESCRIZIONI APPLICABILI

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