a) le imprese di autotrasporto che intervengono all'interno della stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria d'iscrizione;
b) i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;
c) i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti di cui al
DM 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v), della circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. GAB/DEC/812/ 98 del 4 agosto 1998.