Nota INL prot. n. 5291 del 21 luglio 2023

Nota INL prot. n. 5291 21 luglio 2023 / Obbligo Preposto interruzione attività e segnalazione DL/Di temperature meteo elevate pericolose
ID 20720 | 05.11.2023 / In allegato
Nota INL prot. 21 luglio 202...
1. Con sentenza n. 3168/2016 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Bologna a Ma. Sa. per i reati (in concorso con M. P., deceduto) di maltrattamenti, violazione di domicilio e appropriazione indebita ai danni di Dh. Gl.. Con dichiarazione dell'8/06/2016, depositata in udienza il 10/06/2016 Ma. Sa. ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione.
2. Nel ricorso di Sa. si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione circa: a) la sussistenza dei reati di violazione di domicilio (artt. 110 e 614 cod. pen.) e appropriazione indebita (artt. 110. 646 cod. pen.), perché la condanna è stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e dell'allora fidanzato (oggi marito) contenenti inverosimiglianze e contraddizioni e sull'assunto, giuridicamente erroneo, di una sua responsabilità perché gestrice di fatto dell'albergo nel quale la persona offesa lavorava e alloggiava; b) la sussistenza del reato di maltrattamenti (art. 572 cod. pen.), per avere considerato la ricorrente datrice di lavoro di fatto della Gl. solo a causa del suo legame sentimentale con il proprietario dell'albergo e in una posizione di supremazia rispetto alla Gl. nella organizzazione dell'impresa; c) la determinazione della pena non nel minimo edittale, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
ID 20720 | 05.11.2023 / In allegato
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