Decisione (UE) 2024/2951

Decisione (UE) 2024/2951 / Quantitativo di quote di emissione a livello dell'Unione 2027 (edilizia e trasporto)
ID 23053 | 03.12.2024
Decisione (UE) 2024/2951 della Commissione, del 29 novembre 2024, r...

Entra in vigore: 18 Settembre 2017
Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Articolo 1
Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, modificato dal presente regolamento, è accertato in occasione della verifica dell'organizzazione, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1221/2009.
Nel caso di un rinnovo della registrazione EMAS, se la verifica successiva deve essere effettuata prima del 14 marzo 2018, la data della verifica successiva può essere prorogata di sei mesi, previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti. Tuttavia, prima del 14 settembre 2018 la verifica può, con l'accordo del verificatore ambientale, essere effettuata a norma delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013. In tal caso, la validità dell'attestazione del verificatore ambientale e il certificato di registrazione saranno validi solo fino al 14 settembre 2018.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
GU n. L222/1 del 29.08.2017
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