Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.730 *

/ Totale documenti scaricati: 24.128.812 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.730 *

/ Totale documenti scaricati: 24.128.812 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.730 *

/ Totale documenti scaricati: 24.128.812 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.730 *

/ Totale documenti scaricati: 24.128.812 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.730 *

/ Totale documenti scaricati: 24.128.812 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.730 *

/ Totale documenti scaricati: 24.128.812 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.730 *

/ Totale documenti scaricati: 24.128.812 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.730 *

/ Totale documenti scaricati: 24.128.812 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.730 *

/ Totale documenti scaricati: 24.128.812 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Orientamento sulla condivisione dei dati

ID 4403 | | Visite: 4350 | Documenti Chemicals ECHAPermalink: https://www.certifico.com/id/4403

Orientamento sulla condivisione dei dati / Update Vers. 4.0 Dicembre 2022

ECHA Versione 4.0 Dicembre 2022 (EN)

La revisione della Guida tiene conto della fine del regime transitorio il 31 maggio 2018.

Le disposizioni del titolo III REACH applicabili sono ora gli articoli 25, 26 e 27. Il regolamento di esecuzione 2019/1692 ha confermato che, a decorrere dal 31 dicembre 2019, gli artt. 26 e 27 REACH si applica allo stesso modo a tutte le sostanze. Le informazioni obsolete sono state cancellate, in particolare i riferimenti alle sostanze soggette a un regime transitorio, alla preregistrazione e ai SIEF.

L'aggiornamento include:

- il processo di indagine ai sensi dell'articolo 26 REACH e relativi obblighi di condivisione dei dati prima di inviare una registrazione;
- condivisione dei dati tra dichiaranti esistenti: a seguito di decisioni di valutazione di fascicoli o sostanze, o in caso di aggiornamento del tonnellaggio;
- condivisione dei dati per finalità di read-across;
- chiarimento di altri obblighi legali.

L'obiettivo della Guida è fornire consulenza in materia di condivisione dei dati e dei costi come richiesto dal regolamento REACH tra più dichiaranti della stessa sostanza. Contiene raccomandazioni pratiche per aiutare le aziende a soddisfare i loro obblighi di condivisione dei dati, spiegandone il sottostante principi e fornire esempi. 

_____

ECHA Versione 3.1 Gennaio 2017

Il presente documento orientativo descrive i meccanismi di condivisione dei dati per le sostanze soggette a un regime transitorio e per quelle non soggette a un regime transitorio a norma del regolamento REACH. La guida fa parte di una serie di documenti di orientamento volti ad aiutare le parti interessate nell’adempimento dei propri obblighi ai sensi del regolamento REACH.

Questi documenti contengono istruzioni dettagliate relative a una gamma di processi fondamentali del regolamento REACH nonché a taluni metodi scientifici e/o tecnici specifici che le imprese o le autorità devono utilizzare conformemente alle disposizioni del regolamento

Il presente documento di orientamento ha lo scopo di fornire una guida pratica in merito alla condivisione dei dati a norma del regolamento REACH per sostanze soggette a un regime transitorio all’interno del medesimo SIEF e tra SIEF differenti e tra dichiaranti multipli della stessa sostanza non soggetta a un regime transitorio.

La guida è strutturata in modo tale da consentire la discussione del principale insieme di informazioni relative a sostanze soggette a un regime transitorio e sostanze non soggette a un regime transitorio in sezioni dedicate separate (rispettivamente sezioni 3 e 42). Successivamente, gli orientamenti trattano i meccanismi di condivisione dei costi e l’obbligo di trasmissione comune che si applicano a sostanze soggette a un regime transitorio e sostanze non soggette a un regime transitorio (sezioni 5 e 6).

Gli orientamenti contengono raccomandazioni pratiche volte ad aiutare le società nell’ottemperare ai propri obblighi di condivisione dei dati e comprendono una descrizione dettagliata dei seguenti processi:

- preregistrazione (tardiva);
- formazione di un SIEF;
- condivisione dei dati per sostanze soggette a un regime transitorio (all’interno di un SIEF) e potenziali controversie relative alla condivisione dei dati correlate;
- condivisione dei dati per sostanze non soggette a un regime transitorio e potenziali controversie relative alla condivisione dei dati correlate;
- trasmissione comune di dati obbligatoria.

In ciascuna sezione sono forniti grafici ed esempi al fine di supportare la descrizione e la spiegazione del funzionamento di ogni specifico processo.

Sono inoltre fornite spiegazioni specifiche in merito ai meccanismi per la condivisione dei costi, alla tutela delle informazioni commerciali riservate (CBI), alle norme in materia di concorrenza e alle forme di cooperazione, compresi i consorzi.

Fonte: ECHA

Obbligo di registrazione

Dal 1° giugno 2008, le società che fabbricano o importano sostanze chimiche nell’UE in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno sono tenute a registrarle a norma del regolamento REACH. L’obbligo di registrazione si applica anche alle società che producono o importano articoli destinati a essere commercializzati in cui sono contenute sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno. La registrazione richiede la trasmissione di informazioni pertinenti e disponibili sulle proprietà intrinseche delle sostanze, in conformità delle prescrizioni stabilite negli allegati pertinenti del regolamento REACH. Per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate, deve essere presentata anche una relazione sulla sicurezza chimica.
Nota bene: il regolamento REACH ha introdotto specifici meccanismi e procedure al fine di consentire alle imprese di condividere le informazioni esistenti prima di trasmettere un fascicolo di registrazione in modo da accrescere l’efficacia del sistema di registrazione, ridurre i costi e ridurre le sperimentazioni sugli animali vertebrati.

Sostanze soggette e non soggette a un regime transitorio

Il regolamento stabilisce procedure differenti per la registrazione e la condivisione di dati di sostanze “esistenti” (“soggette a un regime transitorio”, secondo la definizione dall’articolo 3, paragrafo 20), e sostanze “nuove” (cosiddette “non soggette a un regime transitorio”).

Le sostanze soggette a un regime transitorio sono quelle sostanze:

- elencate nell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS4) (articolo 3, paragrafo 20, lettera a)) oppure

- fabbricate in uno degli attuali Stati membri dell’UE senza essere state immesse sul mercato dell’UE/SEE dal fabbricante o dall’importatore nei 15 anni precedenti l’entrata in vigore del regolamento REACH5 (cioè durante il periodo che va dal 31 maggio 1992 al 31 maggio 2007) (articolo 3, paragrafo 20, lettera b)), a condizione che il fabbricante o l’importatore ne fornisca la prova documentale, oppure

- immesse sul mercato in uno degli attuali Stati membri dell’UE dal fabbricante o dall’importatore prima dell’entrata in vigore del regolamento REACH e definite come sostanze “ex polimero” (NLP). Un ex polimero è una sostanza che è stata considerata notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE nella versione risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE (e che pertanto non doveva essere notificata a norma di tale direttiva) ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel regolamento REACH. Anche in questo caso, il fabbricante o l’importatore deve fornire prove documentali a dimostrazione che la sostanza è stata immessa sul mercato, che era un ex polimero e che la sostanza è stata immessa sul mercato da un eventuale fabbricante o importatore nel periodo fra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 compresi.

Le sostanze non soggette a un regime transitorio possono essere definite in generale come sostanze “nuove”. Queste comprendono tutte le sostanze che non soddisfano la definizione di sostanza soggetta a un regime transitorio di cui all’articolo 3, paragrafo 20 del regolamento.

È necessario sottolineare che lo stato di sostanza soggetta o non soggetta a un regime transitorio non è una caratteristica intrinseca di una determinata sostanza. La stessa sostanza può essere soggetta a un regime transitorio per la società A e allo stesso tempo non esserlo per la società B. Questo può essere il caso, ad esempio, se la società B, nel corso dei 15 anni precedenti l’entrata in vigore del regolamento REACH, fabbricava e immetteva sul mercato una sostanza che non era inclusa in EINECS e non è un NLP, mentre la società A fabbricava la stessa sostanza nel periodo di 15 anni precedente l’entrata in vigore del regolamento REACH, la utilizzava come sostanza intermedia in sito, ma non l’aveva mai immessa sul mercato UE durante quel periodo

...

Fonte: ECHA

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Orientamento sulla condivisione dei dati ECHA Vers. 4.0 2022.pdf
Regolamento REACH
2902 kB 0
Allegato riservato cb3fe92a-c03d-11e6-a6db-01aa75ed71a1.it.pdf (1).pdf
Regolamento REACH
2658 kB 703

Tags: Chemicals Reach Abbonati Chemicals Guida ECHA

Ultimi inseriti

Apr 19, 2024 20

DPR 21 dicembre 1999 n. 551

DPR 21 dicembre 1999 n. 551 ID 21723 | 19.04.2024 DPR 21 dicembre 1999 n. 551 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Apr 19, 2024 32

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024 ID 21772 | Last update: 18.04.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Apr 19, 2024 32

Regolamento delegato (UE) 2024/1159

Regolamento delegato (UE) 2024/1159 ID 21721 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1159 della Commissione, del 7 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo norme sulle misure adeguate per garantire l’impiego sicuro ed efficace dei… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 56

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto
Regolamento  UE  2024 1103
Apr 19, 2024 42

Regolamento (UE) 2024/1103

Regolamento (UE) 2024/1103 ID 21719 | 19.04.2024 Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il… Leggi tutto
Decreto 17 gennaio 2024 n  52
Apr 18, 2024 86

Decreto 17 gennaio 2024 n. 52

Decreto 17 gennaio 2024 n. 52 / Regolamento Qualifica restauratore ID 21717 | 18.04.2024 Decreto 17 gennaio 2024 n. 52 Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica… Leggi tutto
Decreto Registro pneumatici
Apr 18, 2024 110

Decreto Registro pneumatici

Decreto Registro pneumatici ID 21715 | 18.04.2024 Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istituisce il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Il decreto prevede l’iscrizione dei… Leggi tutto
UNI iSO 37001 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
Apr 18, 2024 98

UNI ISO 37001:2016

UNI ISO 37001:2016 / Sistemi di gestione anticorruzione ID 21714 | 18.04.2024 / In allegato Preview UNI ISO 37001:2016Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo La UNI ISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto,… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 92

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe
Apr 16, 2024 81

Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe

Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe ID 21694 | 16.04.2024 / In allegato Pubblicato il Decreto del Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, 17 gennaio 2024, n. 2- “Adozione delle Linee Guida per il collaudo delle “grandi dighe” ex articolo 14 del D.P.R.… Leggi tutto