Decreto 3 marzo 2014

Decreto 3 marzo 2014 / RT prevenzione incendi rifugi alpini
ID 5340 | 30.12.2017
Modifica del Titolo IV del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpi...
... "L'agente-modello, nell'accingersi a eseguire un'attività caratterizzata da rischi, deve considerarne in termini generali i possibili sviluppi dannosi e usare tutti gli accorgimenti necessari per eliminare o quanto meno ridurre, nei limiti del possibile, il rischio."
La Corte dorica ha fatto buon governo di tali principi, rilevando che l'imputato, avendo deciso di eseguire lavori che implicavano l'utilizzo di una lancia termica, oltretutto a contatto con materiali facilmente infiammabili, ben poteva e doveva rappresentarsi i possibili rischi connessi a tale attività e rendersi conto, perciò, della necessità di munirsi di estintori fin dall'inizio delle lavorazioni; invece, le rudimentali modalità di spegnimento del focolaio iniziale (con i piedi, dopo avere strappato il pezzo d'ondulina che aveva preso fuoco) non potevano certo rassicurare in ordine al totale e definitivo spegnimento delle fiamme, né - soprattutto - in ordine all'impedimento dell'innesco di possibili focolai, eventualmente anche occulti.

ID 5340 | 30.12.2017
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